Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 260 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 07/01/2011), n.260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.I., (OMISSIS), M.R., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. EMILIO 7, presso lo studio

dell’avvocato PIATTELLI FABRIZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CIANFLONE FRANCESCO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSIC SPA, ME.GI., (OMISSIS), SIARCA CIS

SAN MARTINO SPA;

– intimati –

e sul ricorso n. 27419/2006 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA , quale impresa cessionaria del portafoglio

della Card Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore Dott. G.M.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAN GODENZO 91, presso lo studio

dell’avvocato CALAUTI GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato

SPEZIALE ANTONIO giusta mandato in calce al controricorso con annesso

ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

SIARCA CIS SAN MARTINO SPA, M.I., M.R.,

ME.GI. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 85/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 12/05/2005, depositata il 17/05/2005; R.G.N.

84/1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ANGELINI MASSIMO per delega Avv. SPEZIALE ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno (OMISSIS) la fiat 500 condotta da M.I. con a bordo M.R. collideva con la Fiat 600 condotta da Me.Gi. assicurata Card assicurazioni – ora Milano ass. Il conducente ed il passeggero della fiat 500 riportavano lesioni.

2. Con citazione del 9 febbraio 1979 M.I. e R. convenivano dinanzi al Tribunale di Locri il Me. e la assicuratrice per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali. Resisteva la Card eccependo difetto di legittimazione. La causa, interrotta per la morte del procuratore del Me. era riassunta con notifica del ricorso anche al Fondo di garanzia Ina.

3. Il Tribunale di Locri con sentenza parziale del 8 novembre 1995 accertava la ritualita’ della riassunzione e la legittimazione passiva della Card, ordinava la rinnovazione di atti nulli e rimetteva al G.I. per la rinnovazione. Con sentenza definitiva del 20 febbraio 1997 il Tribunale accertava il concorso di colpa dei conducenti antagonisti e condannava Me.Gi. e la spa Ramo e la Compagnia italiana di sicurta’ – CIS in liquidazione coatta al risarcimento dei danni in favore dei M. ed alle spese di lite.

4. La decisione era appellata dai M. con appello principale sia per il concorso di colpa che per la ridotta liquidazione dei danni e con appello incidentale dalla assicuratrice Cis.

La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 17 maggio 2005 rigettava l’appello principale dei M. e accoglieva per quanto di ragione lo appello incidentale e dichiarava che la sentenza di primo grado era opponibile alla Milano in quanto impresa cessionaria della Card assicurazioni, mentre valeva quale statuizione di mero accertamento verso la SIARCA CIS e condannava gli appellanti alle spese del grado.

Contro la decisione hanno proposto ricorso principale i M. sulla base di quattro motivi e ricorso incidentale la Milano con unico motivo. Le parti hanno prodotto memorie.

I ricorsi sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso principale merita accoglimento per il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto e rigettato il primo; deve inoltre rigettarsi il ricorso incidentale. Per chiarezza espositiva precede lo esame del ricorso principale ed a seguire quello del ricorso incidentale. Viene inoltre data una sintesi descrittiva delle censure ed a seguire la verifica in punto di diritto.

5.a. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE DEI M..

Sintesi dei motivi.

Nel primo motivo si deduce error in iudicando per violazione dei criteri di cui all’art. 2054 c.c., commi 1 e 2 in relazione alla valutazione delle prove sul concorso di colpa, prove favorevoli alla ricostruzione della dinamica con la invasione della corsia di marcia da parte del Me.. Si aggiunge il vizio della motivazione, ma senza specifici riferimenti alla parte motiva della decisione impugnata.

Nel secondo motivo si deduce un error in iudicando in relazione alle norme risarcitorie che include il risarcimento del danno morale, atteso che la condotta colposa del Me. era riferibile al reato di lesioni colpose. Si aggiunge il vizio della motivazione sul punto.

Nel terzo motivo si deduce ancora lo error in iudicando per la violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. ed il vizio della motivazione sul punto della liquidazione del danno alla terza trasportata, la quale non avendo concorso a produrre lo evento dannoso deve essere risarcita per intero.

Nel quarto motivo si deduce error in iudicando e vizio della ripartizione delle spese, sul rilievo che la posizione delle compagnie non era incisa dallo appello delle parti lese.

CONSIDERAZIONI in punto di diritto.

Il primo motivo, come formulato e’ inammissibile sotto il profilo della difettosa motivazione, che doveva essere specificatamente impugnata nella parte argomentativa e per la ratio decidendi relativa al concorso della colpa presunta; e’ infondato anche nella parte in cui deduce lo error in iudicando, posto che alla base della decisione dei giudici del merito vi e’ un prudente apprezzamento delle prove non sindacabile in questa sede.

Fondati risultano invece il secondo ed il terzo motivo, che vengono accolti con la precisazione dei principi di diritto vincolanti per il giudice del rinvio.

Sulla esclusione del danno morale nel caso di colpa presunta, la decisione appare erronea in punto di diritto, posto che la Corte di appello reggina ignora la filonomachia di questa Corte, gia’ espressa nelle tre sentenze gemelle del maggio 2003 ai nn. 7281, 7282 e 7283, della 3^ sezione civile, secondo cui “alla risarcibilita’ del danno non patrimoniale ai sensi dello art. 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dello autore del danno, come nei casi di cui allo art. 2054 c.c. debba ritenersi sussistente una presunzione di colpa sulla base di una presunzione di legge e se ricorrendo tale colpa il fatto sarebbe qualificabile come reato. La dottrina che per prima annoto’ tale incipit evolutivo, che preludeva alla costituzionalizzazione dello art. 2059 c.c., ebbe a notare la estensivita’ del principio affermato, che per rimanere nello ambito dello illecito civile, trova applicazione anche nelle fattispecie di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c..

Principio consolidato da questa Corte a sezioni civili unite, nelle tre sentenze gemelle del 11 novembre 2008, ed in particolare nella sentenza 2008 n. 29762, nel punto 3.3. e sottoparagrafi e nei punti 4.8 per la affermazione del principio del risarcimento integrale di tutti i danni ingiusti alla persona che le derivano da un illecito anche stradale e nel punto 4.9 dove si auspica una personalizzazione del danno patrimoniale in sede di liquidazione evitando duplicazioni.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, il giudice del rinvio dovra’ considerare, in relazione alla natura delle lesioni ed alla gravita’ della offesa, che attiene alla sfera morale della persona nella sua ampia accezione – delineata nel punto 3.4.1. delle citate sezioni unite – la aestimatio del danno morale, come componente del danno non patrimoniale e liquidarlo in aggiunta a quanto gia’ liquidato come danno biologico, posto che su tale valutazione parziale non vi e’ punto di contestazione.

Parimenti deve accogliersi il terzo motivo, che attiene alla posizione di M.R. terza trasportata: anche qui vale il principio del risarcimento integrale del danno alla persona, nella sua complessita’ di danno non patrimoniale e delle sue componenti lesive della salute e di altre qualita’ ed interessi della persona, costituzionalmente rilevanti, come ribadito dalle citate sezioni unite al punto 4.8 del preambolo sistematico. Tale domanda risulta proposta contro il Me. e la sua assicuratrice, che con appello incidentale, persiste in un atteggiamento inadempimento agli obblighi di garanzia e di indennizzo.

La terza trasportata ha diritto al risarcimento integrale, non avendo concorso in alcun modo alla produzione dello evento di danno.

Confronta per utili riferimenti, Cass. 3 marzo 2004 n. 4553 e 24 ottobre 2007 n. 22336 che attengono a fattispecie sostanzialmente conformi.

Resta assorbito il quarto motivo, dovendo il giudice del rinvio provvedere al nuovo regolamento delle spese secondo i principi di soccombenza.

5. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE di Milano Assicurazioni quale cessionaria del portafoglio della CARD. La Milano deduce error in iudicando per la violazione D.L. n. 576 del 1978, artt. 1 e 4 come convertito in L. n. 238 del 1978 come illustrato da ff 8 a 12 del ricorso. Il motivo risulta manifestamente infondato. Ed in vero vi e’ preclusione per giudicato interno. Il Tribunale nella sentenza non definitiva ha ritenuto la legittimazione passiva della CARD, essendo risultata la impresa designata a gestire il portafoglio della CIS posta in liquidazione passiva, e su tale punto la CARD non ha proposto tempestiva impugnazione ne’ la Milano, impresa cessionaria del portafoglio della Card, costituitasi in appello, ha sul punto proposto appello incidentale, limitandosi a chiedere il rigetto dello appello dei M.. Sotto altro aspetto il motivo appare inammissibile per la sua novita’ rispetto alle conclusioni svolte in appello.

6. La cassazione e’ con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che si atterra’ ai principi di diritto come sopra enunciati, limitando il riesame al risarcimento del danno morale ed al risarcimento integrale dei danni al terzo trasportato e provvedendo al regolamento delle spese anche di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi,accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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