Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26 del 03/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/01/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/01/2020), n.26

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 725-2017 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

O.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato GIANALBERTO FERRETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO GRASSI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2894/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2016 R.G.N. 3750/2012.

Fatto

RILEVATO

1. Che con sentenza n. 2894/2016 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto inter partes in data 24 giugno 2002 e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 luglio 2002; ha dichiarato il diritto della lavoratrice O.S. a riprendere il posto di lavoro con le mansioni in precedenza svolte o altre equivalenti con inquadramento e retribuzione corrispondenti alla figura di redattore di cui all’art. 1 c.c.n.l. giornalisti; ha condannato la datrice di lavoro Rai Radio Televisione Italiana s.p.a. al pagamento in favore di controparte dell’indennità risarcitoria commisurata a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Rai Radio Televisione Italiana s.p.a. sulla base di quattro motivi; O.S. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a sei motivi; Rai Radio Televisione Italiana s.p.a. ha depositato controricorso avverso ricorso incidentale;

3. che con istanza congiunta in data 24.7.2019 i procuratori delle parti, premesso che O.S. e Rai Radio Televisione Italiana s.p.a., in data 1.4.2019, avevano sottoscritto verbale di conciliazione, il quale aveva ricevuto integrale esecuzione, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che dal verbale di conciliazione versato in atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in relazione al rapporto di lavoro oggetto delle pretese azionate in primo grado da O.S.;

1.1. che nel verbale di conciliazione, alla luce dell’accordo transattivo raggiunto, le parti hanno dato espressamente atto della totale definizione della controversia con reciproca rinunzia a ogni altro diritto o questione inerente l’attività svolta dalla O. in favore di RAI o di altre società del gruppo a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge, di contratto e di accordi collettivi, nonchè da patti individuali di lavoro;

1.2. che nella istanza congiunta i difensori hanno dichiarato che l’accordo transattivo aveva ricevuto integrale esecuzione;

2. che la definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;

3. che non sussistono i presupposti processuali per farsi luogo al raddoppio del contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. n. 3542 del 2017);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2020

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