Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 27/09/2016, dep.03/01/2017),  n. 26

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10422-2012 proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 13, presso l’avvocato ANDREA PARLATORE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTIANO ALESSANDRI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EREDITA’ GIACENTE DI M.G., in persona del Curatore avv.

DANIELA BECCARELLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso l’avvocato MAURIZIO MORO, rappresenta

e difesa dall’avvocato GUIDO BARZAZI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. CRISTIANO MAGDA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRI CRISTIANO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MORO MAURIZIO, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Venezia accolse l’opposizione proposta da M.G. contro il decreto ingiuntivo con il quale S.G. gli aveva intimato il pagamento della somma di Lire 263.534.245 in forza di cambiali ed assegni bancari scaduti emessi in suo favore dall’ingiunto, e revocò il provvedimento monitorio.

Il giudice di primo grado ritenne fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione cartolare sollevata dall’opponente ed escluse che l’opposto, che non aveva fatto cenno al rapporto sottostante all’emissione dei titoli nè nel ricorso nè nella comparsa di costituzione, avesse esercitato anche l’azione causale.

L’appello proposto da S. contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza dell’11.3.2011, emessa nei confronti dell’eredità giacente di M.G., costituitasi in giudizio a seguito della morte dell’appellato.

La corte del merito ha condiviso integralmente le motivazioni del tribunale, rilevando che il fatto che S. avesse depositato i titoli di credito presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell’art. 66, lett. c e art. 58, lett. a., non poteva di per sè indurre ad interpretare la domanda monitoria come volta all’esercizio anche dell’azione causale. La sentenza è stata impugnata da S.G. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’eredità giacente di M.G. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo del ricorso S. lamenta che la corte del merito abbia escluso che egli avesse inteso esercitare l’azione causale. Osserva che il deposito in cancelleria dei titoli di credito sui quali si fonda la domanda svolta in via monitoria è adempimento cui è condizionato unicamente l’esercizio di tale azione, volto, da un lato, ad evitare che il debitore possa essere esposto nuovamente alla medesima pretesa e sufficiente, dall’altro, a manifestare la volontà del creditore di avvalersi degli assegni e/o delle cambiali quali atti ricognitivi del debito, che lo esonerano dal dover dimostrare la ricorrenza del rapporto causale sottostante alla loro emissione. Rileva, peraltro, che egli non aveva alcun motivo di fare specifica menzione di detto rapporto, del quale si era ampiamente dibattuto in giudizio, giacchè M. vi aveva incentrato le ragioni dell’ opposizione, da lui contestate sin dalla comparsa di risposta.

2) Col secondo motivo il ricorrente, nel ribadire le argomentazioni già svolte in diritto nel precedente mezzo di censura, sostiene che la sentenza impugnata si pone in contrasto con i principi costantemente enunciati sul punto da questo giudice di legittimità.

3) I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, devono essere accolti.

Nella richiesta di decreto ingiuntivo fondata su titolo di credito scaduto ed offerto in restituzione è infatti implicita la proposizione anche dell’azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante l’utilizzazione del titolo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. (Cass. nn. 22898/05, 126/77). Ne consegue che l’opposizione avverso il decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell’azione cartolare e che spetta all’opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dall’articolo citato.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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