Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25999 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 17/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19685/2017 R.G. proposto da:

V.A. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante

p.t., A.V. e B.G., rappresentati e difesi

dall’Avv. Paolo Di Gravio, con domicilio eletto in Roma, via

Piediluco, n. 9;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SULMONA;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Sulmona depositata il 13 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2017 dal Consigliere Mercolino Guido;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale SOLDI Anna Maria, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 13 giugno 2016, il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine all’istanza di fallimento proposta dal Pubblico Ministero nei confronti della V.A. & C. S.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili A.V. e B.G., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

Premesso che il 3 ottobre 2007 la società aveva trasferito la propria sede legale da Roma a Barrea (AQ), la Corte ha ritenuto che la nuova sede pubblicizzata mediante l’iscrizione nel registro delle imprese non coincidesse con quella effettiva, rilevando che la notificazione del ricorso eseguita al relativo indirizzo aveva avuto esito negativo, per irreperibilità dell’impresa, ed aggiungendo che la società aveva conservato un’unica unità operativa in Roma, dove risiedevano anche i soci.

2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto istanza di regolamento di competenza la V.A. S.a.s. ed i soci illimitatamente responsabili. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sostengono i ricorrenti che, nell’escludere l’avvenuto trasferimento della sede sociale effettiva a (OMISSIS), il Tribunale non ha considerato che la società ha operato in (OMISSIS) fino al momento in cui ha praticamente cessato la sua attività, come comprovato da un’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, proposta ad un anno di distanza dal trasferimento ed accolta dallo stesso Tribunale di Sulmona. Aggiunge che il trasferimento della sede legale è stato formalizzato soltanto per la realizzazione d’iniziative imprenditoriali programmate in Abruzzo, presso il Parco nazionale, osservando che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere indagini più approfondite, anche con l’ausilio della Guardia di Finanza.

2. Il ricorso è infondato.

In proposito, occorre infatti richiamare il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sede principale della impresa, dalla cui collocazione la L.Fall. art. 9, fa dipendere l’individuazione del tribunale territorialmente competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell’istanza, si svolge effettivamente l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell’impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove (cfr. Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. 6^, 6/11/2014, n. 23719; 7/05/ 2012, n. 6886).

Nella specie, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale è stata correttamente ritenuta superabile dal Tribunale di Sulmona in virtù degli elementi acquisiti agli atti, dai quali emerge che, nonostante il trasferimento della sede legale a (OMISSIS), la V.A. ha continuato ad operare a Roma, dove ha conservato il centro effettivo della propria attività di direzione ed organizzazione dell’impresa: condivisibile, al riguardo, è la sottolineatura dell’esito negativo del tentativo di notifica dell’istanza di fallimento, effettuato presso la sede legale e risultato vano per irreperibilità della destinataria, nonchè della collocazione in Roma dell’unica unità operativa di cui è dotata la società, la cui portata sintomatica, avvalorata dalla circostanza che in detta città risiedono gli unici due soci, ha consentito di concludere giustamente per il carattere meramente fittizio del trasferimento della sede legale.

Nessun rilievo può assumere, ai fini dell’individuazione del giudice competente, la circostanza, fatta valere dai ricorrenti, che la proposizione dell’istanza di fallimento sia stata preceduta dall’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, disposta dal medesimo Tribunale di Sulmona, non risultando la relativa pronuncia idonea a determinare la formazione del giudicato in ordine alla competenza anche ai fini dell’istanza di fallimento, e non essendo invocabile, in proposito, il principio della prevenzione, operante per la scelta tra più giudici ugualmente competenti ed inidoneo a sottrarre il procedimento al giudice inderogabilmente competente per territorio (cfr. Cass., Sez. 1, 26/11/1992, n. 12631; 14/10/1985, n. 4982).

3. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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