Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25999 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 21/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 176, presso lo studio dell’avvocato

ZANCHETTI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRONE

ALBERTO giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

ANAS SPA (OMISSIS), (già ANAS-Ente Nazionale per le strade), in

persona dell’Avv. P.G.C., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell’avvocato

BUCCI FEDERICO, che lo rappresenta e difende con procura speciale del

Notaio Dr. LEONARDO MILONE del 30 ottobre 2009, rep. n. 62744, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

contro

MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI;

– intimato –

e contro

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), in persona del suo Condirettore

Generale e legale rappresentante, ai fini del presente atto, Dott.

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA

ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende, con procura speciale del

Notaio Dr. Alessio Ciofini in Firenze del 6 Novembre 2009, rep. n.

22240, giusta delega in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 442/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/11/2008; R.G.N. 549/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza in data 16 – 28 giugno 2006 il Tribunale di Trieste, ritenuta la colpa ex art. 2043 c.c. degli enti convenuti per avere lasciato una situazione di attraversamento di un passaggio a livello obiettivamente pericolosa per il ciclista medio, condannò l’Anas S.p.A., il Ministero dei Trasporti e la Fondiaria S.p.A. (assicuratore del Ministero) a risarcire in solido il danno patito da D.P.D..

2. – Con sentenza in data 2 luglio – 7 novembre 2008 la Corte d’Appello di Trieste, in totale riforma, rigettò la domanda del D. P..

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: la domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. non era stata introdotta, nè esaminata in primo grado; erroneamente il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza dell’insidia; infatti il passaggio a livello e la conformazione delle rotaie erano perfettamente visibili e l’utente della strada era stato sufficientemente preavvisato con la segnaletica verticale; lo stato di manutenzione del passaggio a livello era perfetto; il D.P., che in precedenza aveva attraversato il passaggio a livello nell’opposta direzione di marcia, distrattosi per la caduta del fratello che lo precedeva, aveva attraversato i binari abbandonando la posizione ortogonale, con la conseguenza che una ruota era rimasta incastrata.

3. – Avverso la suddetta sentenza il D.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Anas ha resistito con controricorso, la Fondiaria – Sai ha depositato procura, il Ministero non ha espletato difese. L’Anas ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., essendo stata ritenuta insussistente la condotta colposa degli enti convenuti per non aver segnalato adeguatamente il pericolo nell’attraversamento del passaggio a livello con determinati mezzi rappresentato dalla particolare intersezione delle rotaie con il manto stradale.

1.2 – Pur formalmente prospettato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in realtà il motivo in esame censura il contenuto decisionale della sentenza impugnata, peraltro trascurandone la motivazione.

La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto insindacabile perchè congruamente e razionalmente motivato, ha spiegato che passaggio a livello e rotaie erano perfettamente visibili e comunque segnalati anche solo mediante la segnaletica verticale, che il ricorrente lo aveva già attraversato, sia pure nell’opposto senso di marcia e, quindi, era a conoscenza della sua esistenza e delle sue caratteristiche, che lo stato di manutenzione era perfetto, che il ciclista lo ha affrontato in modo errato, anche perchè distratto dalla caduta del fratello. Il quesito finale è assolutamente astratto poichè prescinde totalmente dai necessari riferimenti alla situazione concreta e alla motivazione della sentenza impugnata (confronta Cass. 14 gennaio 2011, n. 774), quindi si rivela inidoneo ad assolvere alle finalità perseguite dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile al ricorso ratione temporis.

2.1 – Il secondo motivo lamenta omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla ritenuta insussistenza di una situazione di pericolo ovvero di un’insidia invece accertata dalla perizia d’ufficio svolta in primo grado.

2.2 – La censura fa riferimento alla C.T.U., nei cui confronti non è stato rispettato l’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008). Inoltre non è assistita dal momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione di riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

Infine, mentre la Corte d’Appello ha dato ampia, coerente e razionale spiegazione delle ragioni che l’hanno indotta alla statuizione censurata, le argomentazioni del ricorrente, lungi dal dimostrare il vizio denunciato, si limitano a postulare una diversa pronuncia sul fatto.

3.1 – Il terzo motivo ipotizza ancora contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla inevitabilità dell’infortunio tenendo una condotta di guida conforme alle norme del codice della strada.

3.2.- Gli argomenti del ricorrente non dimostrano l’insanabile contraddittorietà interna alla sentenza impugnata che caratterizza il vizio denunciato, ma, ancora una volta, si risolvono nella sollecitazione di una decisione diversa. Lo dimostra ampiamente il momento di sintesi finale, con il quale si chiede alla Corte di affermare che, nella specie, il pericolo di rimanere incastrati nei binari non poteva essere evitato in condizioni di normalità.

4.- Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore dell’ A., in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore della Fondiaria – Sai, in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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