Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25998 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.31/10/2017),  n. 25998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15390-2013 proposto da:

D.P., R.C., PO.IR., PU.NI.,

P.E., PE.CA., RA.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, V. NAZARIO SAURO 16, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MASSIMO PISTILLI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 dicembre 2012, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto l’opposizione avverso i decreti ingiuntivi con i quali era stato ingiunto al Ministero dell’istruzione, Università e ricerca, su istanza dei docenti indicati in epigrafe, il pagamento di somme conseguenti al riconoscimento del diritto ad una ulteriore retribuzione in occasione delle festività nazionali cadute di domenica;

che la Corte territoriale fondava la decisione sul rilievo che dal coordinamento del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 2, con il disposto del comma 3, che demanda alla contrattazione collettiva l’attribuzione dei trattamenti economici, discendeva la competenza esclusiva della contrattazione collettiva a determinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, con conseguente perdita di efficacia delle normative contemplanti diversi trattamenti economici, tra le quali la L. n. 260 del 1949, art. 5, che prevedeva un compenso aggiuntivo per il caso in cui le festività civili coincidessero con la domenica;

che avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i lavoratori sulla base di un unico motivo;

che il Ministero ha resistito con controricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione ed errata interpretazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, nonchè di ogni altra norma in materia, violazione dell’obbligo internazionale derivante all’Italia dall’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, incostituzionalità della L. 23 dicembre 2005, art. 1, comma 224, legge finanziaria per l’anno 2006, violazione dei principi generali del vigente diritto comunitario, formulando, altresì, istanza di rimessione alla Corte Costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE;

che questa Corte ha avuto modo di evidenziare in altre analoghe controversie (Cass. 17 giugno 2009, n. 14048, Cass. n. 6736 del 19/03/2010, Cass. n. 19827 del 28/08/2013, Cass. n. 11 del 04/01/2016) il carattere risolutivo dello jus superveniens costituito dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, norma che, laddove prevede che la L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3, come successivamente modificato, è una fra le disposizioni divenute inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, ha escluso, con portata retroattiva, il riconoscimento del diritto dei dipendenti ad un compenso aggiuntivo in caso di coincidenza con la festività della domenica, rilevando che la norma è qualificabile come norma di interpretazione autentica, siccome fatto palese, del resto, dalla specifica disposizione di salvezza dei giudicati formatisi anteriormente alla sua entrata in vigore;

che è stato anche rimarcato, con l’espresso richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 146 del 16 maggio 2008 (così Cass. n. 7740/2011, Cass. n. 4661/2001, Cass. n. 14048/2009 citate), come i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati sotto il profilo della pretesa violazione del principio di uguaglianza, sono privi di fondamento e che con la decisione n. 150 del 14 luglio 2015 il Giudice delle leggi ha definitivamente fugato ogni dubbio di costituzionalità e di contrasto con il giusto ed equo processo e con i connessi principi della “parità delle armi” e della certezza del diritto (art. 6 CEDU), evidenziando la peculiarità del regime del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni delineato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, e dai contratti collettivi ivi richiamati;

che alla luce delle svolte argomentazioni si palesa manifestamente infondata la questione pregiudiziale formulata;

che per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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