Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25998 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 25998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 19142-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (erroneamente indicato in

ricorso come AGENZIA DELLE ENTRATE) (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

2B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 239/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

2/12/2014, depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso depositato il 21.2.2012 M.R. adiva la Corte d’appello di Lecce per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per la durata irragionevole di un giudizio che egli aveva instaurato innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, nel 2003 e che era ancora pendente.

Resistendo il predetto Ministero, la Corte d’appello con decreto n. 239/12 pubblicato il 15.1.2015 liquidava in favore del ricorrente la somma di Euro 4.250,00, oltre interessi legali e spese.

Per la cassazione di tale decreto ricorre la “Agenzia delle Entrate”, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso M.R..

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va rilevato che l’intestazione del ricorso, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, è chiaramente frutto di un errore materiale, come dimostra la circostanza che nel corpo del medesimo atto si parla unicamente del Ministero dell’Economia e delle Finanze quale parte del procedimento di equa riparazione, nè accenno di sorta è riservato all’Agenzia delle Entrate.

2. – Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 39 e 112 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sull’eccezione, formulata dal Ministero dell’economia e delle Finanze, d’inammissibilità del ricorso per bis in idem. In relazione al giudizio presupposto, costituito da due distinti procedimenti instaurati dal M. innanzi alla medesima sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che li aveva poi riuniti per connessione (n. 23160/PC avente ad oggetto la riliquidazione della pensione e n. 23260/PC diretto ad ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi sui conguagli della medesima pensione), il ricorrente aveva duplicato le istanze riparatorie ex L. n. 89 del 2001. Ne è derivata l’emissione da parte della Corte leccese di due distinti decreti, nn. 238 e 239 del 2012, pubblicati lo stesso giorno, che hanno riconosciuto in favore del M. l’identico importo di Euro 4.250,00.

3. – Il seconda motivo deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, e art. 2, comma 2-quinquies, lett. f), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver rilevato, per le ragioni innanzi svolte, l’abuso del processo consapevolmente perseguito dal ricorrente, il quale alla data di proposizione dei due separati ricorsi per equa riparazione era al corrente della riunione dei due processi pensionistici e della loro decisione con unica sentenza, la n. 245 del 9.2.2012, da parte della Corte dei conti.

4. – Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il ristoro del pregiudizio subito non può essere duplicato in relazione ad un processo nel quale sono stati riuniti sin dal primo grado due separati giudizi, dovendo aversi riguardo all’aspettativa di definizione in tempi ragionevoli delle vertenze giudiziarie nella loro unitarietà e non delle singole domande che in esse siano proposte (Cass. nn. 15260/13 e 707/14).

Per le ragioni che seguono, a tale principio di diritto occorre assicurare continuità.

Come osservato da Cass. n. 707/14, “(s)ia pure ad altri fini, questa Corte Suprema ha già chiarito che il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito (cfr. Cass. nn. 13803/11, 1309/11, 23416/09 e 2983/08).

Non basta, pertanto, argomentare sulla natura del processo presupposto per fondare il diritto all’indennizzo, che presuppone un danno effettivo e non già desumibile dalla norma”.

“La Convenzione EDU governa, ai limitati fini della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, il rapporto di tensione fra lo Stato e il singolo, di talchè le situazioni di conflitto di cui essa si occupa hanno quali estremi di riferimento l’esercizio di un pubblico potere e la posizione del soggetto che ne è destinatario. Ne deriva che per ben impostare i termini di tale conflitto occorre individuare attraverso quale o quali atti il potere pubblico ha inciso sulla sfera dell’individuo”.

“Nell’ambito della protezione di cui all’art. 6 della Convenzione, il canone di ragionevole durata è concettualmente riferibile al processo inteso quale luogo, in senso normativo, in cui si attuano le regole che presiedono all’esercizio del potere giurisdizionale. Se il processo di cui si lamenta l’eccessiva durata contiene più cause riunite, non per questo la pretesa indennitaria delle parti verso lo Stato cessa di essere una sola, perchè uno soltanto è lo strumento autoritativo che quest’ultimo impiega per rendere giustizia nel caso concreto. E poichè non è in discussione la scelta di riunire più cause, il cui numero e la cui proposizione dipende dall’iniziativa delle parti, ma la durata dell’unico processo approntato dallo Stato per deciderle, ogni disquisizione sulla natura autonoma di ciascuna causa è del tutto fuorviante rispetto alla natura del conflitto in questione. Infatti, la pluralità delle res iudicandae concerne il rapporto processuale fra le parti; la medesima sentenza che le decide è il solo atto d’imperio dell’autorità giurisdizionale di cui le stesse possono lamentare il ritardo (…)”.

“(I)l fatto che la riunione di più cause, in ragione della connessione di petitum o di causa petendi o della identità delle questioni da trattare, non comporti il venir meno dell’autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, rileva sotto tutt’altri profili (individuazione delle parti necessarie, effetti dell’estinzione, possibilità di separare le cause riunite, regole di giudizio applicabili, regolamento delle spese e regime d’impugnazione), e non toglie che il processo sia e resti una sola ed unica consecuzione di udienze e di attività da compiere in un medesimo ragionevole lasso di tempo”.

Nella specie, le due cause promosse innanzi alla Corte dei conti e poi riunite avevano ad oggetto l’una la riliquidazione della pensione e l’altra il credito accessorio per interessi e rivalutazione (circostanza pacifica: v. pagg. 1 e 2 del controricorso), per cui è di tutta evidenza anche l’abuso del processo perpetrato attraverso l’ingiustificato frazionamento di una pretesa sostanzialmente unitaria.

Ed avendo la parte odierna controricorrente proposto in relazione all’unico giudizio presupposto due separate domande di equa riparazione, entrambe accolte con la liquidazione del medesimo importo, l’una con decreto n. 238/12 e l’altra col decreto n. 239/12 oggetto della presente impugnazione, è quest’ultimo provvedimento ad essere illegittimo perchè emesso in violazione del divieto del bis in idem.

5. – Il decreto impugnato va dunque cassato e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, la domanda di equa riparazione va dichiarata inammissibile.

6. – Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate come in dispositivo, varino regolate in base alla soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda e condanna M.R. alle spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità, liquidate, rispettivamente, in Euro 500,00 ed in Euro 600,00, le une e le altre oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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