Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25998 del 15/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 75/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del
direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura
generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici
in Roma via dei Portoghesi 12.
– ricorrente –
contro
Fratelli A.d.A. s.r.l. (C.F. 00197560881), in persona del
legale rappresentante pro tempore.
– intimata –
avverso la sentenza n. 339/31/2011 della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il
giorno 3 novembre 2011.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16
maggio 2019 dal Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Fratelli A.d.A. s.r.l. impugnò l’avviso di pagamento notificato dall’Agenzia delle Dogane, per tributi, oltre indennità di mora ed interessi, indebitamente compensati con il credito d’imposta vantato per l’accisa versata sul gasolio per autotrasporto negli anni 2001 e 2002.
Accolto il ricorso in primo grado, Agenzia delle Dogane propose appello, mentre la contribuente formulò un gravame incidentale solo sulle spese processuali; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza depositata il 3 novembre 2011, respinse integralmente sia l’appello principale che quello incidentale.
Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli già Agenzia delle Dogane – ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; non ha spiegato difese Fratelli A.d.A. s.r.l..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo deduce Agenzia delle Dogane e dei Monopoli violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, commi 2 e 4, considerato che il giudice di merito ha ritenuto erroneamente che l’amministrazione dovesse attivare il contraddittorio preventivo, pure in presenza di controlli eseguiti sulla documentazione prodotta dal contribuente, senza accessi ispezioni o verifiche presso i locali dell’impresa.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già affermato che l’avviso di pagamento emesso a norma del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, per effetto di tardiva compensazione del credito di imposta spettante al contribuente sul pagamento delle accise, non è assoggettato al termine dilatorio previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del
contribuente, e non si estende all’ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall’esame di atti sottoposti all’amministrazione dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio (Cass. 02/04/2014, n. 7598).
Siffatto principio – evidentemente – è applicabile anche al diverso caso che ci occupa, in cui l’amministrazione non ha riconosciuto il diritto alla compensazione con i tributi dovuti, per mancanza del credito d’imposta vantato, sulla base degli atti sottoposti all’amministrazione dallo stesso contribuente (le cd. schede carburante relative ai consumi di gasolio) e dall’amministrazione esaminati in ufficio; dunque nell’ambito di una fattispecie del tutto estranea a quella disciplinata dalla L. 2012 del 2000, art. 12, commi 2 e 4 che impongono il contraddittorio preventivo soltanto nel caso in cui si siano verificati accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio delle attività del contribuente.
1.2. Ha errato, allora, la commissione tributaria nel ritenere illegittimo l’avviso di pagamento impugnato, solo perchè non preceduto da un contraddittorio preventivo in sede di redazione del processo verbale di constatazione notificato alla contribuente, sulla scorta del quale l’Amministrazione ha poi spiccato l’avviso di pagamento impugnato.
1.3. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019