Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25997 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25997

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27512-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FILIPPO GENSABELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Toscana, in tema di accertamento redditometrico, per una maggiore capacità contributiva accertata dall’ufficio – per il 2007 e il 2008 – in ragione del possesso di una serie di beni indice, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR, si era limitata alla mera affermazione che la contribuente avesse assolto l’onere probatorio a suo carico, ma senza indicare le prove fornite per contrastare l’accertamento; con il secondo motivo, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, vigente ratione temporis, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, a fronte delle presunzioni semplici scaturenti dall’accertamento redditometrico, spettava alla contribuente fornire la prova contraria atta a giustificare la maggiore capacità contributiva, e la CTR avrebbe dovuto verificare che, per entrambi gli anni d’imposta in contestazione, la contribuente avesse fornito una prova documentale sufficiente su circostanze sintomatiche del fatto che l’entità e la durata del possesso, anche per gli anni in contestazione, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, giustificasse la maggiore capacità reddituale; infine, con un terzo motivo, l’ufficio ha dedotto il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello hanno ritenuto che il novellato strumento redditometrico, potesse avere un’efficacia retroattiva rispetto all’anno d’imposta 2009.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Secondo il costante orientamento, “…questa Corte (Cass. 8995/2014) ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto Io specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati” Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente” (Cass. ord. n. 1455/16, 25104/14).

Ciò, premesso, il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del secondo, in quanto la motivazione si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. n. 8043/14), la stessa, infatti è apodittica e assertiva e non dà conto delle fonti di prova che sarebbero state fornite dalla parte privata, e sulle quali i giudici d’appello hanno fondato il loro convincimento decisorio. Inoltre, nel caso di specie, la CTR non ha fatto “buon governo” dei principi sopra esposti, non avendo verificato la sussistenza e l’adeguatezza della prova contraria di cui era onerata la contribuente.

Anche il terzo motivo è fondato, in quanto, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, che estende il contraddittorio endoprocedimentale anche agli accertamenti di tipo sintetico, si applica per espressa previsione normativa a quelli decorrenti dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa e quindi, dall’anno d’imposta 2009 (Cass. ord. n. 3885/16).

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo e terzo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso il Roma, alla Camera di Consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA