Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25997 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25997 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 27441-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2548

contro

NAIRON SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE
TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato BRAGAGLIA
ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BELLANTE PIERO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 20/11/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 261/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 23/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BELLANTE che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO
1. Nel 2003 la ditta contribuente effettuò presso la dogana di ANCONA
operazioni d’importazione di laminati piatti di ferro e acciaio dichiarati di
provenienza e origine preferenziale jugoslava.
Alle bollette doganali la ditta importatrice allegò certificati di circolazione
(Eur1) apparentemente attestanti l’origine preferenziale e le fatture di

I regolamenti comunitari vigenti all’epoca prevedevano (a) per i laminati
in questione il dazio convenzionale dello 0,5%, (b) per le merci di
origine preferenziale jugoslava l’aliquota dello 0%, (c) per il
superamento dei contingenti tariffari per le importazioni di prodotti di
acciaio il dazio variabile supplementare.
All’atto delle importazioni le ditte contribuenti produssero, dunque, i
prescritti certificati di circolazione e chiesero di poter fruire tanto del
dazio preferenziale (0%), quanto dell’esonero dal dazio supplementare
mediante ammissione al contingente tariffario.

2. Nel 2004 l’ufficio centrale antifrode dell’agenzia delle dogane invitò gli
uffici periferici a effettuare controlli a posteriori sulle suddette operazioni
d’importazione; pertanto i certificati di circolazione presentati dalla ditta
contribuente furono trasmessi alle autorità montenegrine per le
necessarie verifiche in ordine all’effettiva sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento dell’origine

delle merci e dei requisiti daziari

preferenziali e/o esonerativi.
La dogana montenegrina dichiarò l’invalidità dei certificati di circolazione
presentati dalle ditte importatrici per inosservanza dei criteri previsti dai
regolamenti comunitari, poiché i prodotti in questione, per essere
considerati preferenziali, avrebbero dovuto avere il requisito
dell’originalità, ossia avrebbero dovuto essere frutto della lavorazione a
partire da lingotti o da altre forme primarie. Invece nei casi in esame i
materiali adoperati erano laminati a caldo di provenienza russa.
Pertanto, considerata la non validità dei certificati di circolazione, la
dogana italiana procedette (i) a revisionare le bollette d’importazione,
(li) a recuperare il dazio convenzionale dello 0,5% e, mancando
un’idonea certificazione di circolazione, (iii) ad applicare anche il dazio
supplementare.

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vendita di una ditta svizzera.

2-bis. La ditta importatrice instaurò controversia doganale e chiese il
riconoscimento dell’origine «non preferenziale» della merce con
l’applicazione del solo dazio convenzionale dello 0,5%. In quella sede
allegò nuovi certificati di circolazione, rilasciati postumi nel 2005 dalla
Camera di Commercio montenegrina di Nicksic.
La direzione regionale rigettò le richieste della ditta importatrice,
ritenendo inammissibile l’esibizione postuma di certificati di origine (ora

amministrativa, non fossero neppure validi, poiché l’ente emittente non
era organismo idoneo a rilasciarli.

3. La parte contribuente adì, quindi, il giudice tributario che in primo
grado annullò integralmente gli atti impositivi.
Il fisco appellò e la commissione tributaria regionale, riformando in parte
la sentenza di prime cure, ritenne legittimo il solo recupero del dazio
convenzionale dello 0,5%.
I giudici di secondo grado ritennero pacifico che la merce in questione
fosse stata sì realizzata nella ex Jugoslavia ma con materiale russo e
affermarono che l’irregolarità dei certificati di circolazione inizialmente
prodotti non fosse ragione per escludere ogni altro trattamento
agevolativo.
Ha proposto ricorso per cassazione, per omessa pronunzia e violazione
di norme di diritto (art. 20 §4, 62 §2, 67, 76, 78, 201, 218 §1 lett. C,
236 CDC; art. 47, 199, 256 DAC; art.2 reg. CE 1694/02), l’agenzia delle
dogane. La contribuente resiste con controricorso; il fisco replica con
memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Col primo motivo, lamentando la violazione di norme processuali (art.
112 e 360 n.4 CPC), la ricorrente rileva che, pur avendo denunciato in
appello con specifico motivo di gravame, che i certificati Eur1, presentati
dalla contribuente in sede di controversie doganali, erano stati emessi
da organismo non abilitato al rilascio di tali certificati (la camera di
commercio di Niksic), la doglianza era stata del tutto trascurata.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione di: art.
20 §4, 62 §2, 67, 76, 78, 201, 218 §1 lett. C, 236 CDC; art. 47, 199,
256 DAC; art.2 reg. CE 1694/02.

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non preferenziale) e aggiungendo che essi, prodotti solo in sede

Assume che la produzione nel 2005 dei certificati di origine, invocati
dalla ditta importatrice e contestati dal fisco, fosse comunque
intempestiva perché inammissibilmente avvenuta ben due anni dopo
aver effettuato le operazioni di importazione controverse e dopo
l’abrogazione del reg. 1694/02 da parte del reg. 2142/03 con
reintroduzione dei normali dazi all’importazione.

4-bis. Il secondo motivo è assorbente e fondato.

importata e sull’applicabilità alle importazioni in questione del dazio
convenzionale (0,5%), il thema decidendum s’incentra essenzialmente
sull’operatività del dazio supplementare previsto in misura variabile (2127%) dal regolamento n. 1694/02.
Dunque, ancora prima di delibare ogni questione riguardante la validità
o meno dei certificati di origine, invocati dalla ditta importatrice nel
contraddittorio con l’amministrazione accertatrice, s’impone sul piano
logico e giuridico di decidere prioritariamente se la ditta importatrice
potesse giustificare l’ammissione al contingente tariffario e l’esonero
anche dal dazio supplementare, altrimenti dovuto, mercé la produzione
di certificati di origine postumi e addirittura posteriori al ripristino del
regime daziario ordinario. Ne deriva la pregiudizialità del secondo mezzo
rispetto al primo.

5. Tanto premesso, non è vano ribadire il principio secondo cui il
presupposto per la tassazione daziaria è rappresentato dalla
destinazione al mercato interno della merce importata, mercé la
dichiarazione d’importazione.
Perciò, di norma, l’obbligazione doganale sorge con l’accettazione della
dichiarazione in dogana (art. 201 §2 CDC) e, una volta sorta
l’obbligazione doganale, i dazi sono dovuti secondo la tariffa comunitaria
(art. 20 §1 CDC) vigente all’atto dell’accettazione della dichiarazione in
dogana (art. 67 CDC).
Ciò spiega il perché la documentazione indispensabile – per
l’applicazione del corretto regime doganale in ordine al quale le merci
sono dichiarate – deve, di norma, essere allegata alla dichiarazione
d’importazione (art.62 §2 CDC), fatte salve le peculiari ipotesi che
l’autorità doganale autorizzi che alla dichiarazione in dogana non siano
allegati alcuni dei documenti richiesti (art. 76 CDC).

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Formatosi il giudicato interno sull’origine non preferenziale della merce

6. Taluni orientamenti comunitari affermano che i certificati di origine
possono anche essere emessi postumi, ossia successivamente
all’importazione, cioè «possono … essere rilasciati retroattivamente dalle
autorità dello Stato di esportazione, dopo l’esportazione effettiva» (cfr.
Avv. Gen. in causa Bacardi, §84; v. in fra).
La Corte di Giustizia ritiene, in proposito che, «contrariamente a quanto
avviene per i certificati di autenticità, la presentazione di un certificato di
origine prima dell’immissione in libera pratica della merce cui si riferisce

tariffario preferenziale», al punto che persino «i dazi prelevati prima
della presentazione di un tale certificato non possono essere considerati
legittimamente dovuti» con la conseguenza che «un rimborso o uno
sgravio può essere concesso quando un certificato di origine è
presentato dopo l’accettazione in dogana e l’immissione in libera
pratica» (CG, 27/09/2001, C-253/99, Bacardi, §48; cfr. Avv. Gen. in
causa Bacardi, §85 e seg.).
Tale principio regolativo è coerente con la disciplina generale del codice
doganale secondo cui, per «le misure tariffarie preferenziali» e per
quelle «che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi», «la domanda
può essere introdotta a posteriori finché sussistono le condizioni»
(art.20 §3 e §4; cfr. Avv. Gen. in causa Bacardi, §84), ma ciò non è
senza limiti temporali.
Deve, infatti, tenersi in debito conto dell’altro principio generale stabilito
dal regolamento di attuazione (art.256), secondo cui, qualora un dazio
all’importazione ridotto o nullo sia applicabile alle merci immesse in
libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari, il beneficio
del contingente tariffario viene riconosciuto solo previa presentazione
alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione
del dazio ridotto o nullo e «tale presentazione deve in ogni caso aver
luogo: – prima dell’esaurimento del contingente tariffario, oppure – negli
altri casi, prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la
riscossione di dazi all’importazione normali.»

7. Nella specie, dopo l’abrogazione (dal 7 dicembre 2003) del reg.
1694/02 da parte del reg. 2142/03, v’è stata nel settore merceologico
specifico la normalizzazione dei dazi all’importazione, con la
cancellazione di quelle misure di salvaguardia che avrebbero dovuto
operare (dal 29 settembre 2002 al 28 marzo 2005) nei confronti delle

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non è una condizione preliminare per l’esistenza di un trattamento

importazioni di determinati prodotti di acciaio

[ossia: arrotolati laminati a caldo

non legati, lamiere e fogli laminati a caldo non legati, nastri laminati a caldo non legati,
prodotti piatti laminati a caldo legati, fogli laminati a freddo, accessori per tubi (< 609,6 mm) e flange (non in acciaio inossidabilen, per cui in definitiva sono stati eliminati i cd. dazi supplementari. Infatti, il reg. 1694/02 stabilisce, per il periodo della sua vigenza, che «alle importazioni di questi prodotti che superano il volume del contingente tariffario ... o il volume della parte specificata in relazione al non è stata richiesta una deroga, si applica un dazio supplementare» (art. 1 §3). Precisa, inoltre, che l'imputabilità a uno dei contingenti tariffari aperti e l'esenzione è subordinata alla presentazione di un certificato di origine conforme ai requisiti di cui alla specifica normativa comunitaria (art. 2 §2 e §3). Dal tenore del 20° «considerando»» del reg. n.2142/03, emerge che l'abrogazione del reg. n.1694/02 è avvenuta «dal momento che i contingenti tariffari risultano ampiamente sottoutilizzati per sei dei sette prodotti e che le importazioni hanno superato soltanto in lieve misura il contingente relativo agli arrotolati laminati a caldo e a seguito dell'abrogazione della misura di salvaguardia USA relativa all'acciaio». Ed è per tali ragioni che «la Commissione ritiene che le misure di salvaguardia non siano più necessarie e che debbano essere abrogate». Dunque, prescindendo dall'ipotesi «dell'esaurimento del contingente tariffario» estranea al dibattito processuale, bisogna indagare se ricorra l'ipotesi «in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali.» (art.256 DAC) e la risposta non può che essere positiva. 8. Non è controverso tra le parti che le operazioni in questione siano pacificamente anteriori alla eliminazione dei contingenti tariffari e dei correlati dazi supplementari, restando ferma - dal 7 dicembre 2003 unicamente l'ordinaria aliquota (0,5%) del dazio convenzionale di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio. Perciò, trattandosi nella specie di merci immesse in libera pratica nel quadro di specifici contingenti tariffari (art.256 DAC) e scortate al momento dell'importazione da certificati di origine preferenziale (Eur1) non validi, la produzione postuma nel 2005 di ulteriori certificati di circolazione, la cui allegazione è comunque indispensabile per poter 5 paese di cui è originario il prodotto (a seconda dei casi), o per le quali fruire del contingente (art. 2 reg. n.1694/02) e neutralizzare gli effetti automatici dei dazi supplementari, è irrimediabilmente tardiva perché avvenuta dopo che dal 7 dicembre 2003 le misure comunitarie del reg. n.1694/02 sono state abrogate dal reg. n.2142/03. 9. Si aggiunga - per mera completezza espositiva - che nella specie non risultano neppure addotti i presupposti stabiliti per le eccezionali procedure di rettifica previste dall'art.65 CDC [<...nessuna rettifica può più dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, oppure (b) ha constatato l'inesattezza delle indicazioni date, oppure (c) ha autorizzato lo svincolo delle merci») CDC e dall'art.66 [Su richiesta del dichiarante, l'autorità doganale invalida una dichiarazione gia' accettata quando il dichiarante fornisce la prova che la merce e' stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato nella dichiarazione o che, in seguito a circostanze particolari, non e' piu' giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale e' stata dichiarata. Tuttavia, quando l'autorita' doganale ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, la richiesta d'invalidare la dichiarazione puo' essere accolta solo dopo tale visita. 2. Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non puo' piu' essere invalidata, tranne nei casi definiti conformemente alla procedura del comitato. 3. L'invalidazione della dichiarazione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni repressive in vigore». — V. Sez. 5, Sentenza n. 5188 del 01/03/2013, Rv. 625463]. 10. In conclusione, l'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento dell'altro mezzo e la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, con immediato rigetto del ricorso introduttivo (non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto). La spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nell'evolversi processuale della complessa vicenda si ravvisano giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese dei gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa senza rinvio la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in C 4.500,00 per compensi, oltre alle spese 6 essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l'autorità doganale: (a) ha informato il prenotate a debito; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.

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