Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25997 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 25997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19014-2015 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI AGOSTINO

MARIA FERRONE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto R.G. 796/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 6/03/2015, depositato il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 9.10.2014 F.P. adiva la Corte d’appello di Catanzaro per ottenere la condanna del Ministero dell’economia e delle Finanze al pagamento d’un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2. Giudizio presupposto, della cui durata irragionevole si trattava, un processo amministrativo innanzi al TAR Basilicata, definito con decreto di perenzione del 26.9.2006, e dunque di circa otto anni addietro. Ai fini della tempestività della domanda il ricorrente sosteneva di non aver avuto conoscenza del provvedimento dichiarativo della perenzione, perchè comunicato a mezzo fax inviato ad un numero di telefono non rispondente ad alcuno di quelli in uso ai propri difensori.

La domanda era dichiarata inammissibile con decreto monocratico del 6.11.2014. L’opposizione ex L. n. 89 del 2001, art. 5-ter proposta dal F. era respinta dalla Corte d’appello in composizione collegiale con decreto pubblicato il 31.3.2015. Rilevava la Corte territoriale che il numero di fax (0971/58468) cui era stata inoltrata la comunicazione di cancelleria del provvedimento di perenzione del processo amministrativo era quello che compariva nel fascicolo e nel ricorso depositati dalla parte nel giudizio amministrativo presupposti, e corrispondeva a quello cui era stata in precedenza effettuata la comunicazione ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2. Osservava, quindi, che la comunicazione a mezzo fax di cui in oggetto era stata effettuata il 23.10.2007, come da attestazione della cancelleria, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010; e che il ricorrente aveva solo astrattamente dedotto inconvenienti tecnici della trasmissione del messaggio.

Per la cassazione di tale decreto F.P. propone ricorso, affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un “atto di costituzione”, in vista della discussione della causa, cui però non ha partecipato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la Corte di merito rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, assente ogni deduzione al riguardo del Ministero intimato.

1.1. – Il motivo è manifestamente infondato, per la fin troppo ovvia ragione che la sussistenza del requisito di proponibilità della domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 è sottratta, al pari di ogni questione inerente al rispetto d’un termine perentorio, alla disponibilità delle parti.

I precedenti di legittimità richiamati dal ricorrente a sostegno del motivo non hanno la benchè minima attinenza alla fattispecie. Non Cass. n. 22433/13, che si limita a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, dovuta alla transazione della lite; non Cass. n. 3826/06, che si riferisce al diverso problema della comunicazione a mezzo fax (che semmai è oggetto, per di più sotto altro profilo, del secondo motivo); non Cass. n. 841/13, che concerne la diversa problematica della prova dell’eventuale notificazione della sentenza ai fini della dimostrazione del momento in cui, nel processo di riferimento, la sentenza conclusiva è passata in giudicato.

2. – Il secondo motivo deduce il vizio d’omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma nel suo svolgimento lamenta anche la violazione dell’art. 115 c.p.c..

Parte ricorrente sostiene che il fax col quale la segreteria del TAR ha comunicato il decreto di perenzione del giudizio è stato indirizzato non al numero indicato nel ricorso, ossia 0971/58468, come invece si legge nel decreto impugnato, ma ad un numero diverso, cioè 0971/58488, e che non risulta alcuna “ricevuta fax” bensì il solo rapporto di trasmissione, recante tuttavia una firma illeggibile. Circa l’inettitudine del rapporto di trasmissione del fax a dimostrare l’effettiva avvenuta ricezione della comunicazione, richiama a sostegno Cass. n. 3286/06.

Il motivo conclude, quindi, che la Corte territoriale avrebbe argomentato in contrasto con quelle che sono le risultanze della prova documentale.

2.1. – Nelle sue varie articolazioni il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1.1. – Sotto il primo profilo, quello del vizio motivazionale, la censura suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione, venuto meno in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, modifica applicabile al caso di specie essendo stato pubblicato il decreto impugnato in epoca successiva all’11.9.2012 (data di efficacia del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5); ed essendo denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decIsIvo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ogni censura sull’insufficienza motivazionale resta preclusa (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14).

Non senza rimarcare che nella specie non è neppure dimostrata la decisività del fatto processuale in questione, non avendo la parte odierna ricorrente nè allegato nè tanto meno provato nella fase di merito che il numero di fax cui era stata inviata la comunicazione – cioè 0971/58488 – era in allora estraneo allo studio professionale del difensore di detta parte. Allegazione e dimostrazione assolutamente necessaria, visto che, come narra la stessa parte ricorrente (v. pag. 3 del ricorso), il decreto monocratico della Corte d’appello di Potenza aveva dichiarato la tardività della domanda proprio in considerazione del fatto che la comunicazione del decreto di perenzione del processo presupposto era stata effettuata ad un numero di fax – per l’appunto 0971/58488 – che in base alle Pagine Bianche risultava in uso allo studio dell’avv. Francesco Laviani, difensore dell’odierno ricorrente innanzi al TAR Basilicata.

2.1.2. – Sotto il secondo profilo, quello del vizio di violazione di legge, va osservato che un’autonoma violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se ed in quanto il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte dalle parti ma ammesse d’ufficio al di fuori dei casi consentiti dalla legge; e non è quanto avvenuto nel caso in esame.

2.1.3. – Infine, neppure ha pregio la doglianza sulla validità formale della comunicazione del decreto di perenzione effettuata a mezzo fax. E’ vero che Cass. n. 3286/06, citata dal ricorrente, ha escluso una presunzione di conoscenza legale dell’atto comunicato, in mancanza di attestazione di ricezione da parte del destinatario, atteso che il rapporto di trasmissione proviene dallo stesso apparecchio trasmittente. Ma tale sentenza si riferisce alla disciplina anteriore alla L. n. 263 del 2005, art. 2, che, modificando l’art. 136 cit., aveva abilitato l’uso della comunicazione a mezzo fax a far data dal 1 marzo 2006. Invece, la comunicazione in oggetto, essendo avvenuta il (OMISSIS), risulta effettuata sotto la vigenza dell’art. 136 c.p.c., comma 3, come aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, prima della sua sostituzione ad opera della L. n. 183 del 2011, art. 25, comma 1, lett. d), n. 1.

3. – In conclusione il ricorso va respinto.

4. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto un’attività difensiva idonea a giustificarne il regolamento.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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