Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25997 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3461/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

ENEL s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 274/64/2010 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, depositata

il giorno 13 dicembre 2010.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo

di ricorso, con assorbimento dei restanti.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16

maggio 2019 dal Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Enel s.p.a. e Edipower s.p.a. impugnarono separatamente il provvedimento di diniego adottato dall’Agenzia delle Dogane, sull’istanza di rimborso della maggiore tassa versata sulle emissioni di anidrite solforosa e di ossidi di azoto per l’anno 1998.

Riunite le separate impugnazioni, venne parzialmente accolto in primo grado il ricorso dell’Enel s.p.a. ed integralmente respinto quello proposto da Edipower; Agenzia delle Dogane ed Edipower s.p.a. proposero quindi separati appelli. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza depositata il giorno 13 dicembre 2010, dichiarò estinto il giudizio promosso da Edipower s.p.a. – per rinuncia al gravame – e respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane.

Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli già Agenzia delle Dogane – ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; non ha spiegato difese Enel s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce Agenzia delle Dogane e dei Monopoli violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 50, art. 14, comma 2, avendo il giudice di merito riconosciuto il diritto al rimborso della tassa versata, senza rilevare anche d’ufficio l’intervenuta decadenza, nonostante fosse decorso oltre un biennio dai pagamenti effettuati dalla contribuente.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Va precisato che, in effetti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile di ufficio, ex art. 2969 c.c., in ogni stato e grado del giudizio, sicchè è deducibile per la prima volta anche in appello (Cass. 26/09/2017, n. 22399; Cass. 13/01/2015, n. 317; Cass. 23/03/2012, n. 4670; Cass. 30/11/2011, n. 25500).

Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, il giudice di secondo grado ha esaminato espressamente la questione concernente l’eventuale decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, risolvendola nel senso di escluderla, ai sensi della disciplina generale prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 199, n. 546, art. 21.

Dunque, non coglie nel segno il motivo in esame, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lamenta in sostanza l’omesso rilievo d’ufficio della decadenza dal diritto al rimborso, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, anzichè censurare la decisione nella parte in cui ha invece ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 surrichiamato al fine di escludere qualsivoglia decadenza dell’istante.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto che il potere di annullamento in autotutela degli atti dell’amministrazione finanziaria non potesse essere esercitato, soltanto perchè il provvedimento annullato era favorevole al contribuente.

3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito ha ritenuto erroneamente che l’affidamento incolpevole del contribuente possa giustificare l’esonero dal pagamento dell’imposta non limitandosi soltanto agli eventuali interessi e sanzioni.

3.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto, sono entrambi inammissibili per difetto di interesse, considerato, per un verso, che il provvedimento impugnato dalla contribuente – pacificamente – era l’atto di diniego espresso sulla domanda di rimborso e non quello con cui, in via di autotutela, l’Agenzia delle Dogane aveva annullato il precedente parere favorevole della medesima sull’istanza di rimborso proveniente da Enel s.p.a.; e per altro verso, che comunque il giudice di merito ha stimato meritevole di accoglimento la domanda di rimborso, a prescindere dalla sorte del provvedimento di annullamento in autotutela, ritenendo in sostanza comunque fondata la pretesa della contribuente ad ottenere la restituzione della tassa.

4. Con il quarto motivo assume violazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, commi da 29 al 33, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416 e degli artt. 1, 4, 10, 11 e 12 preleggi, atteso che la commissione tributaria regionale ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate dalla contribuente, ritenendo erroneamente i pagamenti eseguiti a titolo provvisorio e riconoscendo, poi, efficacia retroattiva al regolamento di attuazione della legge del 1997 emanato soltanto nel 2001.

4.1. Il motivo è fondato.

Invero, questa Corte ha già affermato che la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, istituita con la L. n. 449 del 1997, si applica a decorrere dalla data prevista dalla legge istitutiva (1 gennaio 1998), in quanto contiene una compiuta predeterminazione degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, ed il regolamento attuativo da essa previsto, emesso a distanza di tre anni (il cennato D.P.R. n. 416 del 2001), non ha efficacia retroattiva, neanche in relazione ai criteri di quantificazione delle somme dovute, sia perchè la legge qualifica come meramente “applicative” le emanande norme regolamentari, sia perchè a queste ultime non può attribuirsi esplicazione di effetti in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi, di cui all’art. 11 preleggi (Cass. 07/09/2018, n. 21867; Cass. 24/02/2012, n. 2850).

Ha errato, allora, la commissione tributaria regionale nel ritenere che la determinazione del quantum dovuto dalla contribuente fosse rinviata all’emanazione del regolamento di attuazione, restando i versamenti effettuati in precedenza dovuti solo a titolo “provvisorio” e, quindi, soggetti a ripetizione.

5. In definitiva, dichiarati inammissibile i primi tre motivi di ricorso ed accolto il quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – pacifico che il pagamento delle imposte di cui Enel s.p.a. chiese il rimborso, avvenne secondo i criteri fissati dalla legge vigente all’epoca -, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso originario avanzato da Enel s.p.a..

6. Avuto riguardo alle ragioni della decisione, le spese dell’intero giudizio, comprese quelle di legittimità, possono andare integralmente compensate tra le parti.

PQM

Dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso; accoglie il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito respinge il ricorso originario avanzato da Enel s.p.a..

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, comprese quelle di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019

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