Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25997 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati LISANTI DARIO, TORRE MARCO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

D.V.P., C.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 119,

presso lo studio dell’avvocato BRINDISI LEOPOLDO FRANCESCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MONTERA ENRICO giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 825/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/09/2008, R.G.N. 864/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Salerno il 23 ottobre 2003 accoglieva la opposizione proposta da D.V.P. e C.I. al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Pretore di Salerno ad istanza di T.A. per la somma di L. 4.016.100, oltre interessi a titolo di canoni di locazione non corrisposti fino al maggio 1996.

Nell’occasione accoglieva anche la riconvenzionale da essi dispiegata dichiarando la nullità delle pattuizioni relative all’importo del canone e, determinando l’equo canone, condannava il T. al pagamento di Euro 8.176,88 di cui Euro 6575,54 a titolo di somme ricevute in eccesso sui canoni ed Euro 1601,34 a titolo di deposito cauzionale.

Su gravame del T., la Corte di appello di Salerno il 26 settembre 2009 riduceva dovuta agli appellati la somma relativa a quanto in eccesso da essi versato, ovvero Euro 6575,54.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il T., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso il D.V. e la C..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo (intitolato violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 12 e 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge) va dichiarato inammissibile perchè errato sia nel contenuto che nel quesito.

Errato nel contenuto perchè esso nella stesura si concreta in una insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, allorchè censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice del merito ha esternato il suo convincimento sulla base della CTU in primo grado e, ad avviso del ricorrente, ignorando quella espletata in secondo grado, per cui il quesito di diritto non è conferente sia se la censura la si valuti nella sua sola intitolazione sia se la si riguardi nella sua stesura (v. p. 8 ricorso).

2.- Anche il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio) è inammissibile, in quanto nella sua stesura il ricorrente tratta congiuntamente violazione di legge e vizio di motivazione, ovvero prospetta molteplici censure, per cui si pone in contrasto con la regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis c.p.c., come è giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8897/08;

Cass. n. 9470/08; Cass. n. 7394/10) ed il quesito, per come formulato, non sembra attenersi alla ratio decidendi sul punto da parte della sentenza impugnata. Infatti, il giudice dell’appello ha ritenuto consensualmente sciolto il contratto in data 26 marzo 1997, allorchè furono consegnate le chiavi dell’immobile dagli attuali resistenti all’attuale ricorrente, ritornando, perciò, l’immobile nella disponibilità del locatore senza che vi sia stata opposizione dello stesso, per cui correttamente il giudice a quo ha respinto la richiesta di pagamento dei canoni fino alla scadenza legale del 30 settembre 1997.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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