Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25996 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 25996

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27469-2016 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2470/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardivo, il contribuente impugna la sentenza della CTR del Lazio, in tema di accertamento redditometrico, per una maggiore capacità contributiva accertata dall’ufficio – per il 2006 e il 2007 – in ragione del possesso di una serie di beni indice, denunciando il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38,commi 4 e ss, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la CTR nel rigettare l’appello della parte contribuente, non avrebbe attribuito la giusta valenza probatoria alla documentazione prodotta che giustificava le spese e i beni posseduti e che sono stati, invece, contestati dall’ufficio come indice di maggior capacità reddituale e, quindi, contributiva. Secondo l’assunto del ricorrente, egli non è tenuto a dimostrare il vero e proprio “nesso causale” tra le disponibilità economiche e la loro compatibilità con il tenore di vita, secondo un’oggettiva destinazione, ma è sufficiente che dimostri un’astratta capacità reddituale.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo di ricorso è in via preliminare, inammissibile, in quanto sotto l’apparente censura di norme di legge, cerca, neppure troppo velatamente, una nuova valutazione dei fatti di causa.

Nel merito, sarebbe, comunque, infondato.

Infatti, secondo il costante orientamento, “…questa Corte (Cass. 8995/2014) ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati” Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente” (Cass. ord. n. 1455/16, 25104/14, 11082/17).

Nel caso di specie, la CTR con motivazione congrua ha esaminato tutta la documentazione esibita dal contribuente nei gradi merito (vendita di un immobile nel 1999, liquidazione di una polizza assicurativa nel 2007 – al di fuori, quindi, del periodo in contestazione -, esigui proventi da locazione, vendita-permuta di veicoli già di proprietà del ricorrente), e attraverso una disamina logica e coerente è pervenuta al convincimento che le presunzione semplici di maggior capacità reddituale, non fossero state superate, di talchè l’accertamento di fatto operato risulta insindacabile nella presente sede, con conseguente conferma della legittimità dell’accertamento dell’ufficio. In particolare, il ricorrente non ha documentato nei gradi di merito di aver “conservato” il denaro proveniente dalla vendita dell’immobile del 1999 fino agli anni oggetto di controversia (2005-2006) per l’acquisto dei beni indice contestati dall’ufficio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente a pagare le spese di lite del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida nell’importo di Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso il Roma, alla Camera di Consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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