Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25996 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.16/12/2016),  n. 25996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18802-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EUROMOTO NOE’ SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. 50480/2011 R.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 20/10/2014, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 26.1.2015 la Corte d’appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della Euromoto Noè s.r.l., in liquidazione, della somma di Euro 4.250,00 Euro a titolo di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la durata irragionevole di una causa civile svoltasi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco.

Decreto contro il quale il predetto Ministero propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Euromoto Noè s.r.l., in liquidazione, è rimasta intimata.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e artt. 75 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte distrettuale non si è pronunciata sull’eccezione, formulata nella comparsa di risposta, di sopravvenuto difetto di legittimazione processuale attiva della società ricorrente. Quest’ultima, si sostiene, nelle more del procedimento per equa riparazione (introdotto nel gennaio 2011 e definito nel mese d’ottobre del 2015) avrebbe ultimato la gestione liquidatoria con successiva cancellazione dal registro delle imprese.

1.1. – Il motivo è infondato, perchè l’omessa pronuncia è configurabile solo se avente ad oggetto eccezioni di merito.

Infatti, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. n. 13649/05, la quale ha ritenuto, nella fattispecie posta al suo esame, in cui era stata dedotta l’inammissibilità dell’appello in quanto privo di specifici motivi, che i giudici, nell’esaminare e nel valutare nel merito le ragioni poste a base dell’impugnazione, avevano implicitamente ritenuto infondata l’eccezione al riguardo formulata dall’appellato; in senso conforme, v. anche Cass. n. 11844/06 e 7406/14).

2. – Il secondo mezzo ripropone la medesima censura, ma sotto il profilo aggiuntivo della violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto pretendere dalla società ricorrente la prova, mediante idonea visura camerale, della persistente sua legittimazione.

2.1. – Anche tale motivo è infondato perchè: a) l’eccezione (come si ricava da pag. 19 del ricorso) era stata mossa per “la eventualità” che la gestione liquidatoria avesse nelle more raggiunto il suo scopo con la relativa cancellazione della società dal registro delle imprese; e dunque il Ministero non solo non ha mai verificato ma non ha mai neppure chiaramente sostenuto che tale evento si sia avverato in concreto; b) il richiamo a Cass. S.U. n. 6072/13 non è pertinente, perchè tale sentenza si riferisce al diverso problema dell’individuazione della giusta parte al momento dell’instaurazione dei gradi successivi al primo; c) la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così – qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita – un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.c. e ss., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione.

Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4, (Cass. n. 23141/14; conformi, Cass. S.U. n. 15295/14 e Cass. n. 710/16).

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, da cui per di più le amministrazioni dello Stato non sono gravate (cfr. Cass. n. 1778/16), non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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