Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25996 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 16/11/2020), n.25996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 961-2019 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4687/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Safin s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Campania, n. 4687/06/2018, depositata il 15.5.2018, che in controversia su impugnazione avviso di liquidazione per imposta di registro, ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

La CTR ha ritenuto in parte valido e motivato l’atto impugnato, limitatamente all’imposta di registro in misura fissa, relativa a registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta (e richiesto dalla società contribuente contro C.C., debitore ceduto di Fiditalia s.p.a., con cui si liquidava la suddetta imposta per un importo complessivo di Euro 408,75), sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto, in quanto la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma del Tuir, art. 37. Norma che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria, tra cui anche i decreti ingiuntivi.

La CTR ha invece escluso la legittimità dell’atto per difetto di motivazione, in relazione alla pretesa tassa di titolo, di cui al contratto di cessione del credito “alla finanziaria originariamente concedente il prestito alla Safin s.p.a. in forza della enunciazione di tale atto nel decreto ingiuntivo”.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle Entrate solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 41, e dell’art. 24Cost. per avere la CTR disatteso l’appello incidentale della Safin sulla carenza assoluta di motivazione dell’avviso.

I motivi, che per la loro intrinseca connessione meritano una trattazione congiunta, sono infondati.

Va premesso che il presente ricorso verte esclusivamente sulla debenza e sulla misura (proporzionale o fissa) dell’imposta di registro su decreto ingiuntivo, nonchè sulla legittimità dell’avviso di ingiunzione in relazione alla congruità della sua motivazione.

La CTR ha correttamente evidenziato che dalla lettura dell’avviso, emergevano sia il presupposto di fatto (omesso pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo), che di diritto (T.U. imposta di registro – D.P.R. n. 131 del 1986) del fondamento della pretesa quanto al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo, disattendendo espressamente quanto sostenuto dalla società contribuente circa la modifica del presupposto impositivo in corso di causa ad opera dell’Agenzia.

Quanto al presunto cambiamento della posizione processuale dell’Amministrazione, la CTR ha sul punto accertato che l’Amministrazione, sin dall’inizio, aveva chiesto per il D.I il pagamento dell’imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa, e che ciò era chiaramente evincibile dalle difese spiegate già in sede di mediazione e nelle controdeduzioni nel giudizio di primo grado, nonchè dalla circostanza che l’applicazione della tassa in misura proporzionale avrebbe determinato una pretesa diversa da quella richiesta.

Ha pertanto escluso che vi fosse stata la modifica in corso di giudizio dei presupposti della pretesa impositiva (che avrebbe comportato l’illegittimità dell’atto impositivo: cfr. n. 12467 del 10/05/2019).

Quanto alla legittimità dell’imposizione sotto il profilo della debenza dell’imposta, va ribadito che l’imposta di registro è un’imposta d’atto, e va corrisposta in relazione a ciascun provvedimento giudiziario. Secondo questa Corte, infatti, in caso di pluralità di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre (Cass. 18 aprile 2018, n. 9501).

Nella specie, dall’avviso di liquidazione, riprodotto dalla stessa ricorrente, si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato con data, numero e giudice emittente. La CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, fosse consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro in base al TUR, art. 37, che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi (in senso analogo e fra le stesse le parti, cfr. Cass. n. 1903/2020; n. 33796/2019; n. 8508 del 2019).

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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