Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25996 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9972/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

VALBORMIDA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa dall’avv. Marco Recchino ed

elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Luca Calcagni in via

Premuda n. 6 giusta delega in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 158/1/17 depositata il 1/02/2017 e notificata in data

20/02/2017;

Udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 16 maggio 2019

dal Consigliere Dott. Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza gravata la CTR subalpina accoglieva l’appello della società contribuente annullando quindi gli atti impugnati, avvisi di pagamento per accise su energia elettrica per gli anni dal 2006 al 2010 e connessi atti di contestazione delle sanzioni;

– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Doganale con atto affidato a un unico motivo; resiste con controricorso la contribuente società;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente, la Corte procede ad esaminare l’eccezione di tardività del gravame svolta in controricorso;

– la stessa risulta fondata;

– è in atti copia notificata di un primo ricorso per cassazione portato in notifica il 10 aprile 2017, L’esito della notifica non risulta positivo come si evince dalla dicitura sul plico; lo stesso è stato restituito non recapitato in quanto il destinatario è risultato trasferito;

– successivamente, in data 19 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate notificava un secondo ricorso per cassazione il cui esito – presso il procuratore dell’avversario, avv Marco Recchino nel suo studio in via Cavour n. 19, Torino – era questa volta positivo e si perfezionava quindi regolarmente;

– orbene, osserva la Corte che la sentenza della CTR qui impugnata risulta notificata all’Agenzia delle Dogane qui ricorrente in data 20 febbraio 2017 tramite consegna diretta all’Ufficio;

– quindi la prima notifica del 10 aprile 2017 sarebbe in sè tempestiva, se si fosse regolarmente perfezionata con la ricezione dell’atto da parte del destinatario. In quanto non perfezionatasi, invece – poichè eseguita presso il procuratore domiciliatario avv. Marco Recchino in Torino, Via G. Giolitti n. 1 luogo nel quale il destinatario non aveva più il proprio studio professionale e risultava quindi “trasferito” – la stessa ha fatto nondimeno sorgere l’obbligo in capo alla notificante Amministrazione Finanziaria di riprendere il procedimento notificatorio, obbligo al quale la stessa perchè potesse considerarsi tempestiva l’impugnazione era tenuta ad adempiere entro il trentesimo giorno da quando la stessa ebbe notizia dell’esito infruttuoso della prima notifica;

– risulta dalla data apposta sul plico restituito al notificante che tal esito è stato rilevato in data 13 aprile 2017; poichè solo il 19 settembre 2017 l’Amministrazione ha proceduto alla nuova notifica – questa volta regolarmente perfezionatasi dell’atto di impugnazione, è assodato che il termine per l’impugnazione (in ordine al quale peraltro nulla ha dedotto l’Avvocatura) è ampiamente trascorso;

– al riguardo va infatti richiamata, quanto all’enunciazione del principio qui applicato, la univoca giurisprudenza di questa Corte, sulla scia di Cass. Sez. Un. 24 luglio 2009 n. 17352, secondo cui in tema di notificazione di atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l’intervenuto mutamento del luogo in cui ha sede lo studio del procuratore costituito (come nella specie), questi ha la facoltà e l’onere anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione ed assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. nn. 21154 e 6846 del 2010; Sez. 5, Ordinanza n. 586 del 15/01/2010; Sez. 1, Sentenza n. 26518 del 12/12/2011; Cass.18074/2012 e Cass. 20830/2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017);

nella specie non risulta che parte ricorrente si sia attivata tempestivamente per la ripresa del procedimento notificatorio; invero la notifica al nuovo indirizzo del difensore domiciliatario risulta eseguita, per la notificante Amministrazione, il 19 settembre, oltre quattro mesi dopo il primo tentativo di notifica; tal lasso di tempo non può considerarsi – alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra riportata – perfezionata entro un termine ragionevolmente contenuto;

in definitiva, quindi, il ricorso deve dichiararsi inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 7.290,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019

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