Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25994 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.16/12/2016), n. 25994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26717-2014 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGINIO
ORSINI 21, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DEL RE, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1675/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di P.C., commercialista, di avviso con il quale era stata accertata la debenza dell’IRAP per l’annualità 2005, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e rigettato quello incidentale del contribuente, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando esenti da IRAP i compensi ricevuti dal contribuente derivanti dalla partecipazione a collegi sindacali.
In particolare, il Giudice di appello rilevava che, in mancanza di idonea documentazione, non era possibile distinguere dal coacervo dei redditi quelli percepiti per l’attività di componente di collegi sindacali e che, peraltro, sulla base dei dati contabili univoci e degli elementi reddituali signiFicativi era emersa l’esistenza in capo al P. di una autonoma organizzazione con carattere strutturato e non occasionale, nell’utilizzazione del lavoro altrui.
Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 per avere la Commissione Tributaria Regionale deciso la causa senza che fosse stata data la comunicazione della data di trattazione.
La censura è fondata. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la comunicazione della data di udienza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. onde non vi è dubbio che la violazione della predetta norma, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno, trenta giorni liberi prima dell’udienza di costituzione applicabile anche ai di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, determina la nullità della decisione della commissione tributaria (cfr. ex multis Cass. N. 11487/2013 e di recente id. n. 1786/2016).
2. Ne deriva, in accoglimento dell’appello, la Cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale provvederà anche al regolamento delle spese.
PQM
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016