Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25993 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 783-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., M.E., V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 906/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Ancona, per quello che qui ancora rileva, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro laddove aveva riconosciuto il diritto di C.M., M.E., V.M. – che avevano lavorato per l’Amministrazione scolastica in virtù di una successione di contratti a tempo determinato – ad ottenere dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca gli aumenti retributivi conseguenti all’anzianità maturata, in misura pari a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nei limiti della prescrizione quinquennale;

2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 6 e 10, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9,comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, dell’art. 79 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36;

3. che C.M., M.E., V.M. sono rimasti intimati ed il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive conformi, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

2. che le argomentazioni del ricorrente non sono idonee a confutare la soluzione adottata nei richiamati arresti;

3. che per tale motivo, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale la parte ricorrente non ha formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

4. che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata;

5. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 05 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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