Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25993 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23773-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

TOSINI s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1089/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Tosini s.r.l. di cartella di pagamento portante IVA ed altro per l’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Lombardia, rigettandone l’appello, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso. La Società non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 28, art. 30, b e art. 55 – la ricorrente censura la C.T.R. per avere ritenuto detraibile il credito I.V.A. nella dichiarazione dell’anno successivo pur in assenza di presentazione della dichiarazione nell’anno in cui detto credito era maturato.

1.1. La censura è infondata. In materia, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (v. Cass. SS. UU. n. 17757/16).

2.E’, invece, fondato il secondo motivo a mezzo del quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della C.T.R. del fatto costituito dalla frammentarietà della documentazione prodotta dalla contribuente al fine di comprovare la reale esistenza del credito. Invero, il Giudice di appello ha omesso l’accertamento del fatto, decisivo, relativo all’emergenza o meno dell’eccedenza di imposta dalle dichiarazioni periodiche.

3. Ne consegue, in accoglimento di solo questo motivo, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale provvederà al riesame e a regolare le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spese processuali alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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