Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25993 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 16/11/2020), n.25993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33637-2018 proposto da:

D.S.A., D.S.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MANFREDONIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SERGIO MANFREDONIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3313/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

D.S.D. e D.S.A. ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che ha accolto parzialmente l’appello dei contribuenti, rideterminando la categoria catastale di immobile sito in (OMISSIS) in cat. A/9, in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti.

La CTR, confermata la validità della sottoscrizione dell’atto di accertamento, in adesione alla giurisprudenza di legittimità che “in ordine alla firma dell’atto ha ritenuto validi gli atti dell’Agenzia delle entrate”, ha parzialmente accolto il gravame, ritenendo non adeguatamente motivato l’accertamento e parzialmente provata – in base a perizia di parte e alle caratteristiche dell’immobile e della categoria di riferimento – la non appartenenza alla categoria catastale accertata, che ha rideterminato nella categoria A/1, cat. 9.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso e spiega a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso principale è affidato a tre motivi;

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR rigettato lo specifico motivo di appello relativo ai poteri di firma dell’avviso di accertamento, onerando la parte della relativa prova, a fronte della mancanza di contestazioni in primo grado da parte dell’Ufficio.

Con il secondo motivo si assume la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè vizi motivazionali dell’atto di accertamento, per aver la CTR effettuato la rivalutazione del classamento.

Infine, con il terzo motivo si censura la violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 11, del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 49, e del D.M. Finanze 27 settembre 1991, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR attribuito all’immobile la cat. A/1, classe 9, in quanto la categoria degli immobili di lusso per la città di (OMISSIS) si arresta alla classe sesta.

Il primo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 19190 del 17/07/2019) è ferma nel ritenere che “In tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell’atto, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni.”

Cass., 29 marzo 2019, n. 8814; Cass., 19 aprile 2019, n. 11013, pur modificando il proprio orientamento (Cass., 22803/2015) in tema di delega di firma (non delega di funzioni), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ha però ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, incombe sulla amministrazione fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore. L’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass., 12781/2016; Cass., 14877/2016; Cass., 15781/2017; Cass., 5200/2018).

Ebbene nel caso di specie, la sentenza della CTR contrasta con i superiori principi, laddove ha operato un’inversione dell’onere della prova ritenendo, per di più, provata la firma dell’avviso di accertamento. Ed infatti, a fronte delle specifiche contestazioni del contribuente, in primo grado e reiterate nel secondo grado, nulla ha dedotto l’Ufficio al riguardo, come si evince dagli atti di costituzione nei rispettivi gradi di giudizio, non risultando peraltro prodotta la relativa delega nemmeno in secondo grado. Pertanto, non può dirsi che l’Ufficio abbia adempiuto all’onere posto a suo carico. Dunque, a fronte del mancato adempimento dell’onere della prova dell’Ufficio e, per di più, dalla mancata contestazione di quanto censurato dal ricorrente, la CTR avrebbe dovuto dichiarare nullo l’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.

L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo tale censura assorbente e pregiudiziale rispetto alle restanti, con decisione della causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale è il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, accoglie il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito si compensano, mentre condanna l’Ufficio al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese generali, nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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