Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25993 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.T.M. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio

dell’avvocato FUNARI ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PASCALE MATTIA giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimato –

nonchè da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – , in persona del Presidente

del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difesa per legge;

– ricorrente incidentale –

contro

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell’avvocato FUNARI ANTONIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASCALE MATTIA

giusta delega in atti;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

G.D. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2960/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/11/2009; R.G.N.2038/2006 e 2039/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

uditi gli Avvocati ANTONIO FUNARI e MATTIA PASCALE;

udito l’Avvocato BEATRICE FIDUCCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per accoglimento ricorso principale;

rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I medici specialisti B.G., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri avverso la sentenza del 23 novembre 2009, con la quale la Corte d’Appello di Milano – oltre ad accogliere parzialmente l’appello incidentale del Ministero dell’Università e della Ricerca, de Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università degli Studi di Milano dichiarandone il difetto di legittimazione passiva – ha rigettato l’appello principale dei qui ricorrenti (e di altri soggetti che non hanno proposto ricorso per cassazione) contro la Presidenza del Consiglio.

Gli appelli erano stati proposti avverso due distinte sentenze del Tribunale di Milano, che avevano rigettato le domande dei medici qui ricorrenti (e di altri che non hanno fatto ricorso), proposte con due separate citazioni entrambe il 13 ottobre del 200 ed intese ad ottenere il riconoscimento del loro diritto al risarcimento del danno sofferto per il tardivo recepimento nell’ordinamento italiano solo a far tempo dall’anno accademico 1991-1992 delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE. Gli attori qui ricorrenti (come gli altri) assumevano che, in conseguenza della tardività del recepimento, che sarebbe dovuto avvenire il 31 dicembre 1982, non avevano potuto conseguire l’adeguata remunerazione che avrebbe dovuto essere loro corrisposta per il caso di recepimento tempestivo in relazione allo svolgimento del corso di specializzazione presso le due università negli anni indicati per ognuno.

2. Il Tribunale, con due diverse sentenze rese nel 2005, rigettava la domanda reputando fondata l’eccezione di prescrizione formulata dai convenuti per essere decorso il relativo termine dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991.

3. La Corte d’Appello esaminava i separati appelli riunendoli e, per quanto interessa in questa sede, nella quale è stata impugnata solo la statuizione resa nel rapporto fra i ricorrenti e la Presidenza del Consiglio, pur dando atto che la prescrizione applicabile doveva ritenersi decennale sulla base della qualificazione dell’azione alla stregua di quanto ritenuto da Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e, quindi, sovrapponendo tale qualificazione ed il relativo termine prescrizionale a quello ritenuto dal Tribunale – dopo avere precisato che il diritto al risarcimento nei sensi di cui a detta qualificazione era astrattamente configurabile soltanto per gli anni di corso di specializzazione compresi fra il 1982 ed il 1991, mentre per gli specializzandi iscritti in anni precedenti all’anno accademico 1991-1992 la cui formazione era ancora in corso all’atto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991 doveva valere direttamente la disciplina di quest’ultimo, essendo cessato l’inadempimento statuale – ha individuato in prima battuta il dies a quo del termine prescrizionale nel momento in cui, successivamente al 31.12.82, gli specializzandi hanno frequentato la scuola senza ricevere compensi o borse di studio e, quindi, tenuto conto che il danno è maturato durante i corsi e s è esaurito al loro termine, ha ritenuto il diritto azionato ormai prescritto quando nel 2003 è stato promosso il presente giudizio, non individuandosi idonei e tempestivi atti interruttivi. Con motivazione alternativa la Corte milanese, evocando altra decisione della stessa corte, ha affermato che la prescrizione si sarebbe dovuta ritenere maturata anche facendola decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991. Inoltre ha anche rifiutato la tesi degli appellati che, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia resa sul caso Emmott, aveva postulato che in cado di inadempimento dello stato membro ad una direttiva la prescrizione del diritto al risarcimento non decorra fintante che la direttiva sia adempiuta. Ha in fine escluso che vi fossero al riguardo i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

4. La Presidenza del Consiglio ha resistito con controricorso, nel quale ha anche svolto ricorso incidentale.

Al ricorso incidentale i ricorrenti hanno resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria in vista della discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito al principale, in seno al quale è stato proposto.

2. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, della L. n. 370 del 1999, art. 11 degli artt. 2935, 2943 e 2944 c.c., delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 CEE, 82/76, 86/457, 93/16, nonchè delle sentenze della Corte di Giustizia CE rese nelle cause 49/86, 131/97 e 371/97. Insufficiente e contraddittoria motivazione.

Vi si critica anzitutto l’affermazione della sentenza impugnata circa l’applicabilità della disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991 agli specializzandi aventi ancora la formazione in corso nell’anno accademico 1991-92. In secondo luogo si sostiene che il corso della prescrizione decennale sarebbe iniziato dall’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999.

Con il secondo motivo si deduce nuovamente la violazione delle direttive indicate e degli articoli del codice civile dedotti a fondamento del primo motivo, con l’aggiunta dell’art. 2945, nonchè nuovamente vizio di motivazione, e si sostiene, per il caso che invece la prescrizione decorra dal 1 settembre 1991, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, che la sentenza impugnata non avrebbe considerato gli atti interruttivi del corso della prescrizione che risulterebbero dalla documentazione prodotta, che viene indicata specificamente per i vari ricorrenti.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio dei ministri lamenta “violazione del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e dei principi in materia di responsabilità civile delle Amministrazioni statali e pubbliche, nonchè degli artt. 1173,2043, 2934, 2935 e 2946 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 16 della direttiva CEE 82776, dell’art. 2947 c.c., nonchè dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Vi si critica l’inquadramento della fattispecie di responsabilità dello Stato in relazione alla vicenda dei medici specializzandi, all’interno della quale si colloca il giudizio, fatta dalle sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 9147 del 2009 e vi si sostiene, adducendo che la pronuncia de qua sarebbe stata contraddetta da Cass. n. 12814 del 2009, che la qualificazione esatta (come da quest’ultima ribadito) sarebbe quella alla stregua dell’art. 2043 c.c. Essa sarebbe giustificata anche alla stregua di corte di Giustizia sul caso Francovich, su quello Brasserie du Pecheur e Factortime LTD, con i conseguenti effetti ai fini del temine prescrizionale quinquennale dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991 (se mal non si intende la chiusura della illustrazione del motivo).

4. Non è fondata l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso principale formulata dal resistente, perchè, ancorchè essi deducano anche vizio di motivazione, prospettano nella loro illustrazione solo le quaestiones iuris corrispondenti alle norme evocate, mentre la giurisprudenza citata (Cass. n. 9470 del 208 e 28066 del 2008) censura la promiscuità in quanto non chiarita dall’illustrazione del motivo.

4.1. Nemmeno fondata è l’eccezione dei ricorrenti avverso il motivo di ricorso incidentale, sotto il profilo che la sua illustrazione avrebbe svolto censura della motivazione della sentenza impugnata là dove essa riprende Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, ancorchè poi non si conformi ad essa: è sufficiente osservare che , se ciò fosse ero, si tratterebbe di un rilievo che riguarderebbe non la pertinenza del motivo alla motivazione della sentenza impugnata, ma la sua fondatezza, perchè si tratterebbe di motivi male argomentato.

5. Ciò premesso il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il motivo di ricorso incidentale possono esaminarsi congiuntamente ed il loro scrutinio da luogo al rilievo di fondatezza dei motivi di ricorso principale e di infondatezza del motivo di ricorso incidentale.

Il loro scrutinio deve avvenire nella prospettiva della qualificazione dell’azione della ricorrente alla stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e sulla base della individuazione del regime di prescrizione applicabile da essa individuato.

La difesa del resistente nel controricorso ha prospettato rilievi critici nei confronti della decisione delle Sezioni Unite, ma a quest’ultima questa sezione semplice ha già ritenuto – condividendone le argomentazioni, che non sono in alcun modo validamente oppugnate dai rilievi del controricorso – di prestare ossequio con le sentenze (sostanzialmente gemelle) nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 all’arresto delle Sezioni Unite. I principi di cui alle sentenza gemelle sono stati seguiti dalle altre sentenze su questioni simili successivamente depositate e relative a ricorsi decisi nella stessa udienza del 18 aprile 2011.

Nelle dette decisioni si è anzitutto inteso dare continuità all’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte circa la natura dell’azione esercitata per pretese come quella del ricorrente e circa il termine di prescrizione applicabile. Tale insegnamento, ignorato dalla sentenza impugnata, ha espresso il seguente principio di diritto: In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione “ex lege” riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Le citate sentenze gemelle, facendosi carico delle critiche rivolte alle Sezioni Unite quanto a detta qualificazione, hanno precisato che il concetto di responsabilità contrattuale è stato usato dalle Sezioni Unite palesemente nel senso non già di responsabilità che suppone un contratto, ma nel senso – comune alla dottrina in contrapposizione all’obbligazione da illecito extracontrattuale – di responsabilità che nasce dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, considerato dall’ordinamento interno, per come esso deve atteggiarsi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come fonte dell’obbligo risarcitorio, secondo la prospettiva scritta nell’art. 1173 c.c..

5.1. In secondo luogo, sulla base di un’ampia ricognizione dell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria a partire dalla invocata sentenza sul caso Emmott (ivi compresa quella sulla causa C- 445/06, considerata dalla sentenza impugnata come determinativa del suo superamento) si sono affermati i seguenti principi di diritto: la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in tema di azione risarcitoria di diritto interno, da inadempimento di direttiva sufficientemente specifica nell’attribuire ai singoli diritti, ma non self-executing, evidenzia conclusioni certe nel senso: a) la regolamentazione delle modalità, anche quoad termini di decadenza o prescrizione, dell’azione risarcitoria da inadempimento di direttiva attributiva di diritti ai singoli compete agli ordinamenti interni;

b) in mancanza di apposita disciplina da parte degli Stati membri, che dev’essere ispirata ai principi di equivalenza ed effettività, il giudice nazionale può ricercare analogicamente la regolamentazione dell’azione, ivi compresi eventuali termini di decadenza o prescrizione, in discipline di azioni già regolate dall’ordinamento, purchè esse rispettino i principi suddetti e, particolarmente, non rendano impossibile o eccessivamente gravosa l’azione; c) l’applicazione di un termine di prescrizione che così ne risulti, cioè che derivi dal riferimento che il giudice nazionale fa ad una disciplina interna regolamentante altra azione, è possibile comunque solo se essa può considerarsi sufficientemente prevedibile da parte dei soggetti interessati, dovendo, dunque, il giudice nazionale procedere necessariamente a tale apprezzamento; d) l’eventuale termine di prescrizione può decorrere anche prima della corretta trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale, se il danno, anche solo in parte (è questo il significato del riferimento ai primi effetti lesivi contenuto nella sentenza nella sentenza Danske Slagterier) per questo soggetto si è verificato anteriormente; e) l’applicazione del termine di prescrizione decennale, della quale sopra si è data giustificazione, ove sia apprezzata sotto il profilo della prevedibilità da parte dei soggetti interessati, appare prevedibile, tenuto conto che il termine di prescrizione decennale (di cui all’art. 2946 c.c.) è quello generale e certamente più favorevole rispetto ai termini speciali, più brevi. Risponde, quindi, al principio comunitario di effettività.

5.1.2. Dev’essere, poi, rilevato che la sentenza n. 17868 del 2011, deliberata sempre nella udienza del 18 aprile 2011, ma depositata il 31 agosto successivo, ha precisato, altresì, che la ricostruzione dello stato della giurisprudenza comunitaria fatta dalle citate sentenze gemelle risultava conforme a quanto, successivamente al loro deposito, aveva deliberato la Corte di Giustizia con la sentenza 19 maggio 2011, resa sulla causa C-452, su un rinvio pregiudiziale simile a quello richiesto dal ricorrente, operato dal Tribunale di Firenze (e considerato dalle dette sentenze, le quali avevano escluso, invece, ch’esso fosse necessario ed erano state, peraltro, depositate senza che le parti avessero fatto presente l’imminenza della discussione davanti a quella Corte il 19 maggio 2011 ed in situazione nella quale nel sito della Corte di Giustizia non risultava all’epoca della camera di consiglio e del deposito delle decisioni, la calendarizzazione dell’udienza, essendovi stata rinuncia dell’Avvocato Generale alle conclusioni scritte non opposta dalle parti del giudizio rimesso dalla Corte fiorentina).

E’ infondato, pertanto, l’assunto della memoria del resistente secondo cui la citata sentenza comunitaria avrebbe contraddetto le argomentazioni della giurisprudenza inaugurata dalle sentenze gemelle: la sentenza comunitaria si occupa solo di ribadire che cosa la giurisprudenza comunitaria dispone in punto di obblighi del legislatore degli Stati membri in punto di applicazione di regime prescrizionali o decadenziali che interferiscano sulle pretese basate sul diritto comunitario rimasto inadempiuto. E lo ha fatto ribadendo i risultati esegetici cui erano pervenute le sentenze gemelle Queste ultime hanno, poi, ricostruito il regime prescrizionale della pretesa risarcitoria sulla base del diritto interno, sul quale la giurisprudenza comunitaria anche nell’ultima decisione non si è espressa in alcun modo, esulando il problema dalla sua giurisdizione, che pertiene – com’è noto – solo alla individuazione della compatibilità del diritto interno con l’ordinamento comunitario. Ed è palese che nella specie la ricostruzione operata dalle sentenze gemelle del regime interno di prescrizione dell’azione come individuata dalle Sezioni Unite non si pone in alcun modo i contrasto con il diritto comunitario, del quale è anzi diretta a preservare l’osservanza da parte del nostro ordinamento.

Nel controricorso il resistente adombrava, poi, del tutto infondatamente un contrasto della qualificazione dell’azione operata dalle Sezioni Unite e ribadita, anche con gli argomenti esplicativi sopra ricordati, dalle sentenze gemelle, con una inesistente qualificazione in termini di illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. che sarebbe stata operata dalla giurisprudenza comunitaria con le sentenze citate nell’illustrazione del motivo e sopra indicate. Ma l’assunto è privo di fondamento: non si comprende come il riferimento delle detta giurisprudenza all’obbligo statuale di risarcimento del danno possa essere inteso in ambito di ordinamento interno come una scelta a favore di una certa qualificazione normativa, come quella della lex aquilia, piuttosto che di un’altra.

L’individuazione della collocazione nel diritto interno dell’azione risarcitoria compete ai giudici di diritto interno sulla base della normativa vigente oppure al legislatore, che bene può disciplinare specificamene l’azione. Dopo di che il problema, in termini di rispetto del diritto comunitario, è solo quello del se la disciplina ritenuta applicabile dal giudice interno o individuata dal legislatore consente il ristoro dell’obbligo risarcitorio previsto dal diritto comunitario in nuce con la sentenza Francovich e, come adombrato dalle sentenze gemelle, in realtà definito dalla sentenza sul caso Brasserie du Pescheur. In ogni caso nelle sentenze gemelle si da ampia dimostrazione di come anzi la giurisprudenza comunitaria a partire dal caso Francovich contenga, tutto al contrario, una chiara indicazione contraria alla riconduzione della responsabilità statuale all’ambito della legge Aquilia, come, del resto, non aveva mancato di sottolineare Cass. sez. un. n. 9147 del 2009: tale indicazione è l’assenza del requisito della colpa per giustificare la responsabilità statuale.

Per tali ragioni priva di fondamento è la richiesta di reinvestire le Sezioni Unite della questione (e ciò non senza che si osservi che la richiesta era disciplinata dagli artt. 374 e 376 c.p.c. ed andava rivolta al Primo Presidente).

Ancora meno fondata è la richiesta stessa in quanto due sentenze del Tribunale di Roma, citate nella memoria, non si sarebbero conformate “sulla base di un approfondito excursus della giurisprudenza comunitaria” alla giurisprudenza inaugurata dalle sentenze gemelle:

è sufficiente rimandare alla lettura dell’art. 65 dell’Ordinamento Giudiziario.

E, infine, da rilevare che le sentenze gemelle si erano fatte carico della giurisprudenza delle sezioni Semplici successiva alla sentenza delle Sezioni Unite invocata nel controricorso, disattendendone le argomentazioni.

5.2. Ciò premesso, si osserva che le più volte citate sentenze gemelle e le altre che vi si sono accodate, dopo la ricognizione della giurisprudenza comunitaria e le conclusioni sulle sue implicazioni, hanno risolto il tema del dies a quo del termine prescrizionale e sono pervenute all’affermazione del seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11.

Questo principio – lo si osserva perchè la questione rileva in questa sede, dato che alcuni dei ricorrenti hanno seguito il corso di specializzazione parte prima e parte dopo l’entrata in vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 – va precisato nel senso che la platea dei soggetti cui esso si riferisce concerne, in realtà anche i soggetti che si erano immatricolati in un corso di specializzazione in quel periodo ed hanno, in ipotesi completato il corso di specializzazione in anni accademici successivi al 1990-91: a tali soggetti, infatti, non trovava applicazione il D.Lgs. n. 257 del 1991, perchè il suo art. 8 la limitata ai medici iscritti a far tempo dall’anno accademico 1991-1992.

Invero, ai sensi dell’art. 8, comma 2, di tale D.Lgs., le disposizioni di cui all’art. 6 di esso, che aveva attuato tardivamente il diritto comunitario in parte qua, si applicavano a decorrere dall’anno accademico 1991-92, il che comportava che esse fossero applicabili soltanto agli specializzandi che avessero iniziato il corso di specializzazione a decorrere dall’anno accademico de quo e non anche, sia pure per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs., a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima di quell’anno accademico e non l’avessero ancora terminata. In pratica la situazione di costoro rimase priva di disciplina statuale attuativa del diritto comunitario non diversamente da quella degli specializzandi che avessero frequentato corsi terminati nell’anno accademico 1990-1991.

Quest’ultima precisazione rende fondata la censura di cui al primo motivo, prospettata in relazione alla contraria affermazione della sentenza impugnata. Onde il giudice di rinvio esaminerà la posizione di tutti i ricorrenti considerando che anche quelli che hanno seguito la specializzazione “a cavallo” dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, non erano ad essa soggetti dopo di essa, cioè per gli anni di corso dal 1991-1992.

6. Applicando i ricordati principi di diritto al ricorso principale in esame il primo ed il secondo motivo, là dove postulano l’applicabilità della prescrizione decennale (e non di quella quinquennale come ritenuto dalla sentenza impugnata) e l’erroneità della individuazione del dies a quo della prescrizione, risultano fondati, sia pure per le ragioni ampiamente spiegate nelle sentenze gemelle, alle quali si rinvia. Infondato, invece, risulta il motivo di ricorso incidentale.

7. Il ricorso principale è, dunque, accolto e la sentenza cassata, perchè il diritto fatto valere dai ricorrenti non si era consumato per prescrizione al momento in cui venne fatto valere con la domanda giudiziale.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Milano, comunque in diversa composizione, dovrà, dunque, considerare non prescritta la pretesa dei ricorrenti, perchè all’atto della domanda giudiziale – indipendentemente da eventuali atti interruttivi antecedenti, cui fa riferimento il secondo motivo di ricorso principale e sui quali non è necessario soffermarsi – risultava non prescritta. Inoltre, provvederà ad esaminarla considerando la qualificazione di essa, emergente dalla giurisprudenza di questa Corte e segnatamente dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite, secondo le implicazioni emergenti dalle sentenze gemelle e dalle numerose altre che sono già intervenute dopo di esse.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta l’incidentale ed accoglie il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano, comunque in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA