Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25992 del 16/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23045-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SEMPIONE 8 SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 771/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO della LOMBARDIA, depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Sempione 8 s.r.l. di cartella di pagamento portante IVA ed altro per l’anno di imposta 2006, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Lombardia, rigettandone l’appello, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

La Società non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, l’Agenzia delle Entrate ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza con motivazione semplificata.

A seguito della rinuncia al ricorso, il processo va dichiarato estinto senza pronuncia sulle spese per carenza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA