Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25992 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17499 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Libranti per

procura speciale a margine del controricorso, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Martini di

Belfiore, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Gaetano Alessi;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n.

156/18/2011, depositata in data 23 maggio 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

dalla narrazione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso, nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., un avviso di accertamento, relativo all’anno 1999, per omessa registrazione delle fatture di acquisti intracomunitari, irrogando, altresì, la conseguente sanzione; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto ricorso la società contribuente, che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catania; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l’appello, in particolare, ha ritenuto che: la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta oltre il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; non poteva trovare applicazione la proroga biennale, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, dei termini di decadenza dell’accertamento, avendo la società ricevuto la notifica del processo verbale di constatazione con esito positivo prima dell’entrata in vigore della previsione; peraltro, l’omessa registrazione di una fattura di acquisti intracomunitaria, sebbene costituiva una violazione oggetto di sanzione, si sostanziava in un’operazione neutra dal punto di vista fiscale che non provocava alcuna evasione d’imposta;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura;

la contribuente si è costituita depositando controricorso, illustrato da successiva memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

per ragioni di ordine logico sistematico si ritiene di dovere esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 25 e 28, del D.L. n. 331 del 1993, artt. 46 e 47, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4, per avere riconosciuto sussistente il diritto alla detrazione del credito nonostante il fatto che la contribuente aveva omesso la registrazione delle fatture di acquisto intracomunitario, nonchè per non avere comunque ritenuto applicabile la sanzione conseguente alla violazione degli adempimenti contabili di registrazione delle fatture;

il motivo è infondato;

in ordine alla questione del mancato riconoscimento del diritto alla detrazione in caso di omessa registrazione delle fatture relative ad operazioni di acquisto intracomunitario, questa Corte ha precisato che, con riferimento agli acquisti intracomunitari, il principio fondamentale di neutralità dell’I.v.a. esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata, nonostante l’inadempimento di taluni obblighi formali, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa, sicchè il diritto alla detrazione non può essere negato nei casi in cui, pur non avendo l’operatore nazionale applicato la procedura d’inversione contabile (reverse charge) ed in particolare avendo omesso la doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25, è, comunque, dimostrato, o non controverso, che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo i.v.a. e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili (cfr. Cass. 9 marzo 2016, n. 4612; Cass. 14 aprile 2015, n. 7576; tra la giurisprudenza Eurounitaria, Corte Giust., 11 dicembre 2014, Idexx);

la pronuncia censurata ha, sul punto, precisato che nella fattispecie il debito ed il credito erano stati oggetto di compensazione nella liquidazione periodica e parte ricorrente non ha in alcun modo contestato il punto della decisione in esame da cui deriva la neutralità dell’operazione realizzata;

con riferimento, poi, alla questione della applicabilità della sanzione, va osservato che, come si evince dal ricorso (vd. pag. 2), la sanzione era stata irrogata per infedele dichiarazione, sicchè deve ritenersi che, avendo i giudici accertato che la violazione commessa aveva natura meramente formale e non aveva influito in alcun modo sul risultato della dichiarazione, non vi era spazio per ritenere che nella fattispecie sussistesse la condotta di infedele dichiarazione, sanzionata dal D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 5, comma 4);

questi profili non sono stati presi in alcun modo in considerazione dalla ricorrente, che si è limitata ad una mera enunciazione in astratto della ritenuta violazione di legge, senza alcuno specifico riferimento al contenuto della sentenza;

le considerazioni sopra espresse hanno valore assorbente del primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, per avere escluso che nella fattispecie trovava applicazione la proroga biennale dei termini di accertamento, non avendo la contribuente potuto avvalersi dei benefici di cui alla medesima legge, artt. da 7 a 9, avendo ricevuto, prima dell’entrata in vigore della disciplina sul condono, ricevuto la notifica del processo verbale di constatazione;

in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della controricorrente.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019

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