Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25991 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25991 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 7220-2012 proposto da:
GESTOIL SRL IN LIQUIDAZIONE (già UMBRIA OLII SPA) in
persona del Liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA
DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE
ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LA
2013

SPINA GIUSEPPE giusta delega a margine;
– ricorrente –

2293

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 20/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente nonché contro

AGENZIA DELLE DOGANE DIREZIONE REGIONALE LAZIO E
UMBRIA, UFFICIO DOGANE DI PERUGIA;

intimati

di PERUGIA, depositata il 20/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LA SPINA che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 253/2011 della COMM.TRIB.REG.

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Dogane di Perugia, a seguito di

Campello sul Clitunno in data 25/11/2006 e
distruzione dell’olio ivi contenuto, soggetto a
regime di sospensione del pagamento dei dazi
doganali, intimava a Gestoil srl in liquidazione,
già Umbria Olii spa, di prestare cauzione a
garanzia del pagamento dell’obbligazione doganale
per l’importo di C 545.952,19.
Secondo

l’Ufficio

infatti

l’incendio

con

conseguente distruzione dell’olio era ascrivibile a
fatto e colpa del terzo cioè all’impresa Manili,
che in qualità di appaltatore aveva posto in opera
alcune passerelle mediante saldatura provocando
così il predetto incendio, e pertanto doveva essere
revocato il beneficio dell’esenzione con
conseguente sorgere della corrispondente
obbligazione doganale e dell’obbligo di prestare
idonea cauzione per i diritti doganali gravanti
sulle merci giacenti nel Deposito Doganale privato.

1

incendio del deposito doganale privato sito in

In

pendenza

di

giudizio relativo

alla richiesta di cauzione, successivamente
concluso con sentenza 15/03/2010 favorevole alla
società contribuente e passata in giudicato,
l’Agenzia delle Dogane emetteva altresì invito al

stata richiesta la cauzione, con identica causale,
tempestivamente impugnato dalla contribuente
Gestoil srl in liquidazione davanti alla
Commissione tributaria provinciale di Perugia la
quale respingeva il ricorso.
Avverso la sentenza nr. 192/01/2010 della CTP di
Perugia proponeva impugnazione la società
contribuente.
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria,
con sentenza nr.253/1/11, depositata in data
20/12/2011, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale dell’Umbria ha proposto ricorso per
cassazione la Gestoil srl in liquidazione, già
Umbria Olii spa con un motivo e l’Agenzia delle
Dogane ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione degli artt 37 TULD,
2

pagamento dello stesso importo per il quale era

206

reg.

CEE

12/10/1992

nr.

2913 CDC, 2909 codice civile e 324 cpc in
relazione all’art. 360 comma l nr.3 cpc perché i
giudici di appello hanno violato il giudicato
costituito dalla sentenza della CTR nr.15/03/2010,

avverso la sentenza di primo grado che condannava
la società al pagamento dei dazi doganali, sebbene
la sentenza 15/03/2010 passata in giudicato,
intercorsa tra le stesse parti sugli stessi fatti e
sullo stesso rapporto giuridico (esistenza o meno
dell’obbligazione doganale in capo alla società
relativamente all’olio andato distrutto a seguito
dell’incendio colposo in data 25/11/2006), abbia
ritenuto inesistente l’obbligazione doganale a
carico della società contribuente.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Infatti, nella fattispecie,

secondo l’Agenzia,

sussisterebbe la prova della colpa grave del terzo

irrevocabile, in quanto hanno rigettato l’appello

(ditta Manili) per la distruzione della merce e ciò
giustificherebbe la richiesta di pagamento dei
diritti in quanto l’art. 37 TULD prevede l’esonero
dal pagamento dei dazi doganali in caso di perdita
della merce per caso fortuito o forza maggiore
oppure per fatto non imputabile per colpa grave del
soggetto passivo o del terzo.
3

e

Tuttavia

occorre

considerare

che

la sentenza irrevocabile 15/03/2010 ha sancito che
l’evento distruttivo non era in alcun modo
imputabile alla società appaltante, senza peraltro
nulla dire in ordine alla colpa della ditta
appaltatrice e pertanto, stante gli effetti

preclusivi del giudicato che copre il dedotto ed il
deducibile, risulta preclusa ogni diversa decisione
in ordine alla insorgenza dell’obbligazione
doganale a seguito della distruzione della merce.
Infatti secondo sez. 5 nr.9512 del/ 22/4/2009 :
” Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano
riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno
di essi sia stato definito con sentenza passata in
giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine
alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto relative ad un
punto fondamentale comune ad entrambe le cause,
formando la premessa logica indispensabile della
statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di
diritto accertato e risolto. Tale efficacia,
riguardante anche i rapporti di durata, non trova
ostacolo, in materia tributaria, nel principio
dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto
l’indifferenza della fattispecie costitutiva
4

ei

relativa

dell’obbligazione

ad

un

determinato periodo rispetto ai fatti che si siano
verificati al di fuori dello stesso, non opera
rispetto agli elementi costitutivi della
fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di

giuridiche preliminari all’applicazione di una
specifica disciplina tributaria), assumono
carattere tendenzialmente permanente. Inoltre,
l’esistenza del giudicato esterno, al pari di
quello interno, è rilevabile d’ufficio anche nel
giudizio di cassazione, non solo qualora emerga da
atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma
anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia
formato successivamente alla pronuncia della
sentenza impugnata.” Ancora più recentemente è
stato ribadito che (Sez. 5, Sentenza n. 19310 del
22/09/2011 )in tema di rilevanza in un altro
giudizio riguardante un diverso atto: “Nel processo
tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909

periodi d’imposta (quali le qualificazioni

cod. civ. – secondo cui il giudicato fa stato ad
ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi
elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”,
intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene
della vita che ne forma l’oggetto (“petitum”

5

m

mediato),

a

prescindere

dal

tipo di sentenza adottato (“petitum” immediato) – è
applicabile anche nel caso in cui gli atti
tributari impugnati in due giudizi siano diversi
(nella specie, un avviso di accertamento ed una

l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al
rapporto tributario sottostante.”
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto. La
sentenza deve essere cassata senza rinvio e la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc
non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti
le spese dei gradi del giudizio di merito, stante
l’evolversi della vicenda processuale, mentre le
spese del giudizio di legittimità vanno poste a
carico della società contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata,
decidendo nel merito accoglie il ricorso
introduttivo. Compensa le spese del giudizio di
merito e condanna l’Agenzia delle Dogane al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che si liquidano in E 12.050,00 complessivamente. DI

eli( e 950/e•

peo

gpt- t

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 4/7/2013
6

cartella di pagamento), purchè sia identico

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