Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25991 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12583-2014 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BAUZULLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GALLO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/34/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI Roberta;

udito l’Avvocato Filippo Bauzulli difensore del ricorrente che si

riporta al ricorso e chiede l’accoglimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.C., medico ortopedico, del silenzio rifiuto opposto ad istanze di rimborso dell’IRAP, relativa agli anni dal 1999 al 2008, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ribadendo, che nella specie, l’attività di medico chirurgo, esercitata in diverse strutture e modalità, integrava il requisito dell’autonoma organizzazione..

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata. Considerato in diritto

Il ricorrente, premesso in fatto di avere svolto la professione con modalità differenziate negli anni interessati dalle istanze di rimborso e che, nella specie, non ricorrerebbe la cd. “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., u.c., deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con i primi tre motivi, e violazione di legge, con i tre restanti.

Le censure, esaminate congiuntamente siccome connesse, sono fondate.

Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva cd integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).

Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno ulteriormente specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità cd interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Si era, già, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad TRAI) dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. (Cass. 9692/2012 e di recente in fattispecie analoga Cass. ord. n. 27032/2013).

La sentenza impugnata, omettendo l’esame di fatti decisivi quali quelli emergenti dai documenti indicati nei primi tre motivi di ricorso, è giunta, comunque, ad un decisione non conforme ai principi sopra illustrati.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di merito ‘ provveda al riesame, adeguandosi ai superiori e fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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