Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25991 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 16/11/2020), n.25991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15244-2015 proposto da:

S.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

SOMALIA n. 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CENNA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE

TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO (già Direzione Provinciale del

Lavoro), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/12/2014 R.G.N. 1528/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello di S.P.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l’opposizione proposta per ottenere l’annullamento della ordinanza n. 347/08/i, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro aveva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative, della complessiva somma di Euro 84.165,50;

2. la Corte territoriale ha premesso che l’ordinanza era stata notificata a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2 convertito dalla L. n. 80 del 2005, e che le formalità prescritte in caso di temporanea assenza del destinatario erano state compiute il 1 dicembre 2011, come attestato nell’avviso di ricevimento;

3. il giudice d’appello ha ritenuto che la notificazione si fosse perfezionata l’11.12.2011, ossia decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, non di ricezione, dell’avviso di deposito ed ha escluso che la disciplina rilevante ai fini di causa fosse sospettabile di illegittimità costituzionale;

4. ne ha desunto la tardività dell’opposizione depositata solo il 16 gennaio 2012, rilevando anche che il S. non aveva allegato circostanze idonee a giustificare il mancato rispetto del termine;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.M.P. sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ nonchè ” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ” e sostiene, in sintesi, che non risultano documentate tutte le formalità imposte dalla norma richiamata in rubrica, perchè l’amministrazione non ha mai prodotto l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata con la quale l’agente postale deve informare il destinatario del tentativo di notifica e del deposito dell’atto presso l’ufficio postale;

1.1. richiama la motivazione della sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale per sostenere che, così come accade per la notificazione ex art. 140 c.p.c., ai fini del decorso dei termini di impugnazione non può essere valorizzata la data di spedizione dell’atto, perchè è necessario che risulti la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario;

2. la seconda censura argomenta “sulla illegittimità costituzionale dell’applicazione del termine ridotto di cui alla L. n. 334 del 1982, art. 8, comma 4 all’ordinanza ingiunzione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18; sulla violazione degli artt. 3 e 24 Cost.” in quanto, ad avviso del ricorrente, sarebbe priva di giustificazione la diversità di disciplina della notificazione dell’ordinanza ingiunzione, che è atto amministrativo, rispetto alla normativa dettata per detti atti dal D.P.R. n. 655 del 1982, art. 40 che considera compiuta la giacenza dopo trenta giorni dal deposito;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

3.1. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012 e Cass. S.U. n. 20181/2019);

3.2. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 6014/2018);

3.3. il motivo, con il quale si sostiene che non sarebbero state regolarmente compiute le formalità prescritte dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 è tutto incentrato su atti e documenti non trascritti nel ricorso, quantomeno nel loro contenuto essenziale, e non allegati allo stesso, sicchè non si può ritenere assolto l’onere di “specifica indicazione” di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6;

4. la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, inammissibile perchè viene in rilievo un error in procedendo e non in iudicando (cfr. Cass. n. 21944/2019), prospetta un’omissione smentita dalla stessa sentenza impugnata, dalla cui motivazione risulta che la Corte territoriale ha accertato il compimento di tutte le formalità prescritte dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 valorizzando l’annotazione riportata sull’avviso di ricevimento depositato dal Ministero appellato (pag. 6);

5. occorre ribadire che l’attestazione posta sull’avviso di ricevimento, con la quale l’agente postale dichiari di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 e di avere compiuto le attività prescritte dalla norma richiamata, fa fede fino a querela di falso (Cass. n. 22058/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), sicchè correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto perfezionata la notificazione con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, annotata nell’atto assistito dalla fede privilegiata propria degli atti compiuti da pubblico ufficiale;

6. quanto alla seconda censura occorre richiamare l’orientamento secondo cui “è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte. E’ infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo” (Cass. n. 14666/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata);

6.1. la sollecitazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, art. 8 nella parte in cui prevede che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”, non può essere accolta perchè la Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale della disposizione che viene in rilievo ed ha evidenziato che il termine di dieci giorni dalla spedizione costituisce “un congruo lasso di tempo entro cui può ritenersi che il destinatario, facendo uso di normale diligenza acquisti gli elementi di conoscenza necessari ed utili alla difesa” (Corte Cost. n. 591/1989) e, quindi, “non si pone in contrasto con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. risultando detto termine espressione non irragionevole del bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l’interesse del notificante al compimento della notificazione e l’interesse del destinatario all’effettiva conoscenza dell’atto notificato” (Corte Cost. n. 119/2001);

6.2. nella motivazione della sentenza n. 3/2010, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’originario testo dell’art. 140 c.p.c., si ribadisce che la disciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 realizza un ragionevole bilanciamento delle “esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio” (punto 5.3. della motivazione), ed infatti il dispositivo richiama, appunto, anche detto bilanciamento (…dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione);

6.3. nè vale richiamare i diversi termini previsti per la notificazione degli atti amministrativi dal D.P.R. n. 655 del 1982, art. 10 perchè l’ingiustificata disparità di trattamento ex art. 3 Cost. e la correlata violazione dell’art. 24 Cost. non sussistono quando “in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina delle situazioni si giustifichi in termini di ragionevolezza” (Corte Cost. n. 220/2016);

6.4. la L. n. 689 del 1981 disciplina uno specifico procedimento amministrativo contenzioso diretto all’accertamento del credito, che si articola nelle tre fasi della contestazione, dell’istruttoria, che deve assicurare anche la partecipazione al procedimento del trasgressore, della decisione dell’autorità procedente di archiviare ovvero di ingiungere il pagamento di quanto ritiene accertato;

6.5. l’ordinanza ingiunzione ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale e la sua mancata opposizione è sanzionata con la decadenza dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell’amministrazione;

6.6. questa peculiare natura vale a differenziare l’ordinanza dagli altri atti amministrativi e giustifica il rinvio contenuto nella L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 6, come modificata dalla L. n. 265 del 1999, alla L. n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari;

7. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

7.1. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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