Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25990 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25990 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 8511-2011 proposto da:
GESTOIL SRL IN LIQUIDAZIONE (già UMBRIA OLII SPA) in
persona del Liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA
DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE
ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LA
2013

SPINA GIUSEPPE giusta delega a margine;
– ricorrente –

2292

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 20/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente nonchè contro

PECETTI SNC, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA
DELLE DOGANE UFFICIO DOGANE DI PERUGIA;

intimati

avverso la sentenza n. 140/2010 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 15/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LA SPINA che si
riporta;
udito per 3.1 controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

,

Svolgimento del processo

La Gestoil srl in liquidazione già Umbria Olii spa

dall’obbligo di pagamento degli oneri doganali di
una partita di olio extravergine di oliva arrivato,
tramite spedizioniere Pecetti snc, al porto di
Napoli proveniente dalla Siria e destinato alla
riesportazione verso il Canada.
L’Ufficio delle Dogane di Perugia, a seguito della
mancata presentazione delle merci in dogana per
l’esportazione, emetteva avviso di pagamento per
dazi doganali ed IVA avverso il quale proponeva
impugnazione la Umbria Olii spa, assumendo che
nulla era dovuto per dazi e diritti doganali in
quanto la merce era stata oggetto di rapina a mano
armata subita dal vettore in data 29/6/2007, come
attestato dalla denuncia dell’autista Vitiello
Francesco.
La Commissione tributaria provinciale di Perugia
accoglieva il ricorso con sentenza nr. 16/06/08
avverso la quale proponeva impugnazione l’Agenzia
delle Dogane.

1

era stata autorizzata al regime di sospensione

La Commissione tributaria regionale dell’Umbria,
con sentenza nr.140/2/10,

depositata in data

15/11/2010, riformava la sentenza di primo grado
ritenendo dovuti i diritti doganali anche se la

sottratta al consumo come nel caso di distruzione o
dispersione e comunque immessa nel circuito
commerciale.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale dell’Umbria ha proposto ricorso per
cassazione la Gestoil srl in liquidazione con unico
motivo. L’ Agenzia delle Entrate ha resistito con
controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la ricorrente Gestoil
srl in liquidazione lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.37 DPR 26/1/1973 nr. 43(TULD
Testo unico leggi doganali), degli artt. 203, 205 e
206 Reg. CEE 2913/1992 del 12 ottobre 1992 (CDC
Codice doganale comunitario) e dell’art.4 primo
comma d.lgs. 26/10/1995 nr.504 come modificato
dall’art.59 legge 342 del 2000; artt. 2727 e 2729
cc e 41,42 e 45 cp in relazione all’art. 360 comma
1 nr.3 e 5 cpc perché i giudici di appello hanno
2

merce era stata oggetto di rapina in quanto non

ritenuto che la rapina

a mano armata non

sottraeva la merce dal circuito commerciale non
potendosene

escludere,

distruzione o

come nel caso della

dispersione,

l’immissione nel

mercato nazionale e pertanto la stessa, anche se

pagamento dei diritti doganali.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti è vero che l’art. 4 primo comma d.lgs.
26/10/1995 nr.504 come modificato dall’art.59 legge
342 del 2000, ha disposto l’ ampliamento dei casi
di abbuono dal pagamento dell’accisa anche alle
perdite connesse a reati commessi da terzi. In
particolare l’art. 59 della legge 21 novembre 2000
n. 342 ha ampliato i casi di abbuono dell’imposta,
e quindi del diritto al rimborso, previsti
dall’art. 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504,
facendovi rientrare anche le ipotesi in cui il
sospensione sia andato

prodotto in regime di

perduto a seguito di reati commessi da terzi, ove
non risulti il coinvolgimento nei fatti del
soggetto passivo o, comunque, siano rimasti ignoti
gli autori del reato (la novella del 2000 ha
sancito testualmente: “i fatti compiuti da terzi
non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo
o colpa grave e quelli imputabili allo stesso
3

oggetto di furto o rapina rimaneva soggetta al

soggetto

passivo

a

titolo di colpa

non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla
forza maggiore. .omissis.. Ove non risulti il
coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e
siano individuati gli effettivi responsabili, o i

dell’imposta a favore del soggetto passivo e si
procede all’eventuale recupero nei confronti
dell’effettivo responsabile”).
Tuttavia nel caso di sospensione del pagamento dei
diritti doganali come quello in esame, nell’ipotesi
di perdita o distruzione dei prodotti in
conseguenza di un reato devono essere applicati,
gli artt. 203, 205 e 206 Reg. CEE 2913/1992 del 12
ottobre 1992 (CDC Codice doganale comunitario) come
modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del
Consiglio, del 20 novembre 2006, í quali devono
essere interpretati nel senso che, in riferimento
alla perdita o alla distruzione di prodotti in
sospensione d’imposta in conseguenza di un reato
commesso da terzi, non si verifica un caso di
perdita irrimediabile della merce per caso fortuito
e forza maggiore, facendo nascere un’obbligazione
doganale all’importazione, mentre l’articolo 71,
paragrafo l, secondo comma, della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
4

medesimi siano ignoti, è concesso l’abbuono

relativa al

sistema

comune

d’imposta

sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel
senso che il furto di merci detenute in regime di
deposito doganale fa sorgere il fatto generatore e
l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto.

stato determinato da un fatto umano ascrivibile a
terzi, ma occorre provare (oltre alla circostanza
di non aver concorso con dolo o di non aver
cooperato con colpa al suo verificarsi, ipotesi
quest’ultima che si verifica quando, senza il
comportamento gravemente colposo dell’obbligato, il
reato non si sarebbe verificato o si sarebbe
verificato in modo diverso) anche la perdita
irrimediabile della merce che non coincide con la
prova del furto.
In particolare sul punto si è già espressa questa
Corte con Sez. 5, Sentenza n. 12428 del 28/05/2007
che in materia di abbuono in caso di perdita del
prodotto ha precisato:” In tema di accise, l’art.
4, comma 1, del t. u. delle imposte sulla
produzione e sui consumi (d.lgs. 26 ottobre 1995,
n. 504), nel prevedere che “in caso di perdita o
distruzione di prodotti che si trovano in regime
sospensivo, è concesso l’abbuono dell’imposta
quando il soggetto obbligato provi che la perdita o
5

Non è quindi sufficiente dimostrare che l’evento è

la

distruzione

dei

prodotti

è

avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore”,
si riferisce, con l’espressione “perdita” – come si
evince dall’art. 22-ter, comma l, del d.l. 31
ottobre 1989, n. 693, convertito nella legge 22
dicembre 1980, n.891, norma interpretativa delle

previgenti disposizioni raccolte nel testo unico -,
alla “dispersione” e non alla “sottrazione”, nella
quale ultima vanno compresi tanto il furto che la
rapina. Nella successiva previsione dell’art. 22ter, coma l, del testo unico, secondo la quale “I
fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto
passivo a titolo di colpa grave sono equiparati al
caso fortuito o alla forza maggiore”, la “forza
maggiore” normativamente rilevante ai fini della
concessione dell’abbuono d’imposta è, pertanto,
solo quella che ha determinato “dispersione” e non
“sottrazione” del prodotto assoggettato ad imposta
in regime sospensivo, ancorché la rapina – delitto
attuato con violenza o minaccia irresistibili potrebbe, in astratto, atteggiarsi come un’ipotesi
di forza maggiore. E ciò in quanto solo con la
dispersione o distruzione viene impedita
l’immissione del prodotto nel consumo, laddove la
sottrazione determina soltanto il venir meno della
disponibilità del prodotto da parte del soggetto

firrot «RC

per

effetto

dello

spossessamento, ma

non impedisce che il prodotto sottratto entri
ugualmente nel circuito commerciale. La disciplina
sopravvenuta, dettata dall’art. 59 della legge 21
novembre 2000, n. 342, se ha ampliato i profili
ha lasciato però

immutati í detti profili oggettivi,

essendo

ispirata alla medesima “ratio legis”, alla luce
della quale nella ipotesi di sottrazione non viene
impedito che il prodotto venga immesso nel
mercato.”
Nella fattispecie l’onere probatorio che la merce
rapinata non sia stata inclusa nel circuito
commerciale nazionale non risulta adempiuto tanto
più che il difetto di prova della immissione in
consumo dell’intero quantitativo della merce è un
motivo nuovo e pertanto inammissibile in quanto mai
dedotto con l’originario atto di impugnazione.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto e
la ricorrente condannata alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle
spese di giudizio di legittimità che si liquidano
in E 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 4/7/2013
7

soggettivi delle esimenti,

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