Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25990 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14456/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1260/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALI, di PAIA,1Z1/10, emessa il 03/04/2014 e depositata il

15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento. Quest’ultima aveva accolto l’opposizione di L.G. avverso la cartella esattoriale, con la quale era stato intimato il pagamento di somme per IRAP 2004 ed altre, risultate dal disconoscimento di crediti d’imposta.

Nella decisione impugnata, la CIR ha affermato che, risultando l’appello proposto successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, sarebbe stato assoggettato alla disposizione dell’art. 327 c.p.c., come novellato dalla suddetta disciplina. Quest’ultima norma, fissando per il gravame il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avrebbe determinato la tardività dell’impugnazione e dunque l’inammissibilità del mezzo.

11 ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, in relazione alle modifiche apportate all’art. 327 c.p.c., e della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene l’Agenzia che il nuovo termine semestrale di impugnazione varrebbe per i giudizi instaurati dopo il 4/7/2009, ossia radicati in primo grado dopo tale data. Sennonchè, nella specie il ricorso introduttivo sarebbe stato presentato dalla parte in data 12/03/2008 e dunque prima dell’entrata in vigore della legge di modifica dell’art. 327 c.p.c..

L’intimato non si è costituito.

Il motivo è manifestamente fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Sez. 6 – 5, n. 15741 del 21/06/2013; conf. Sez. 6 – 3, n. 19969 del 06/10/2015).

Pertanto il gravame è stato notificato regolarmente al contribuente il 27 ottobre 2011, entro il termine lungo di impugnazione, che si sarebbe consumato il successivo 31/10/2011, atteso il deposito della sentenza di primo grado l’8 settembre 2010.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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