Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2599 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20487-2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato EUGENIA TRUNFIO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CALABRIA, MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2043/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 16/12/2014, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato MAURO RICCI, difensore del controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Locri, in parziale accoglimento della domanda di G.G., condannava l’INPS a corrispondere al ricorrente i ratei dell’indennità di accompagnamento a decorrere da novembre 2011.

La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione, ha retrodatato il diritto alla prestazione al 1 agosto 2011 e compensato per metà le spese di lite ponendo il residuo, liquidato in Euro 915,00, a carico dell’INPS.

Il decisum del giudice di appello è stato fondato sulle seguenti considerazioni: le condizioni previste dalla L. n. 18 del 1980, art. 1 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua; tali situazioni prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell’assistenza; priva di fondamento è la tesi, sostanzialmente richiamata nell’atto di gravame, secondo la quale i requisiti sarebbero diversi per i soggetti anziani in virtù del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6 in quanto siffatta norma non configura un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità di accompagnamento ma pone solo le condizioni perchè i soggetti ultrasessantacinquenni siano considerati mutilati o invalidi civili, in analogia a quanto già disposto per i minori di anni diciotto dalla L. n. 118 del 1971, art. 2, comma 2 nel testo originario, non potendosi per entrambe le categorie far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa; l’appellante a supporto della più favorevole decorrenza ha richiamato in maniera assolutamente generica, senza indicare i periodi nè i luoghi di cura, i ricoveri in ospedale, affermando, con altrettanta genericità, che durante tali ricoveri non sarebbe stata garantita l’assistenza continua, invece necessaria; non ha, inoltre, ricostruito l’evoluzione del complesso patologico nè ha richiamato conducente documentazione proveniente da struttura pubblica; la prova testimoniale articolata è inammissibile sia perchè non individua i periodi di tempo in cui si sarebbe verificata una situazione di non autosufficienza, sia per i giudizi che sostanzialmente demanda ai testi; il ctu ha ritenuto tout court di far risalire la situazione di necessità di assistenza continua alla data della visita medica, senza evidenziare alcuna impossibilità di determinare la data di stabilizzazione del quadro clinico riscontrato; tale assunto non è condivisibile in quanto le risultanze dell’esame obiettivo inducono ad escludere che la situazione rilevata si fosse stabilizzata proprio il giorno della visita peritale; secondo i dati di comune esperienza, in mancanza della prova di un peggioramento successivo alla visita della Commissione medica avvenuta il 13.1.2009 cha aveva accertato solo un’invalidità al 100%, tenuto conto del dato di comune esperienza secondo il quale, di regola, i soggetti affetti da malattie a carattere degenerativo quali quelle in esame, si sottopongono a controlli medici ed esami con cadenza quanto meno trimestrale, in mancanza di un peggioramento successivo alla visita della Commissione medica (la quale, in data 13 gennaio 2009, riscontrava, seppure qualificandola grave, solo un’invalidità del 100% e non anche difficoltà persistenti nella deambulazione ovvero nel compimento degli atti quotidiani della vita, può ritenersi verosimile che il quadro riscontrato si sia stabilizzato nel mese di agosto 2011; l’accoglimento solo parziale del gravame induce a compensare le spese di lite nella misura della metà ed a porre il residuo a carico dell’INPS, nella misura stabilito in dispositivo, in difetto di nota specifica, sulla base del vigente D.M. n. 55 del 2014, considerando ai fini della determinazione del valore e quindi dello scaglione da applicare, l’entità delle ulteriori prestazioni riconosciute.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.G. sulla base di sei motivi. L’INPS ha depositato controricorso. Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 118 del 1971, art. 2. Ha, in sintesi, censurato la decisione evidenziando che la domanda proposta era intesa ad accertare l’impossibilità del G. a deambulare ed a compiere tutti gli atti quotidiani della vita fin dal mese successivo alla domanda amministrativa e non di accertare che lo stesso fosse impossibilitato a compierne alcuni; l’affermazione del giudice d’appello secondo la quale “la Suprema Corte ha evidenziato che si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell’assistenza” risultava vaga e generica, e quindi non adattabile al caso di specie; tale affermazione si poneva in contrasto con il combinato disposto della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 118 del 1971, art. 2 dal quale non era in alcun modo evincibile che per gli anziani ultrasessantacinquenni con persistenti difficoltà a svolgere i compiti propri dell’età si richiedeva, al fine del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, l’impossibilità a svolgere tutti gli atti quotidiani della vita; la sentenza impugnata non è conforme a diritto laddove afferma che l’indennità di accompagnamento deve essere riconosciuta quando l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita sia riferita a tutti gli atti e non ad alcuni soltanto.

Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 414 cod. proc. civ. in relazione all’art. 434 cod. proc. civ. evidenziando che l’atto di appello conteneva tutti i requisiti prescritti dall’art. 414 cod. proc. civ. ed era motivato sia con riferimento alle modifiche richieste dalla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado sia con riferimento alle circostanze da cui era derivata la violazione della L. n. 118 del 1980, art. 1.

Con il terzo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè nell’appello i ricoveri in ospedale erano stati richiamati al fine di dimostrare che essi non costituivano motivo di esclusione dell’indennità di accompagnamento poichè il G., anche durante i ricoveri aveva necessità di assistenza continua che l’Ospedale non poteva garantire e non ai fini del riconoscimento retroattivo della prestazione. Ha sostenuto che il giudice di appello aveva errato nel richiedere che l’atto di appello contenesse la specificazione dettagliata dei periodi e luoghi di cura. L’atto di appello presentava i requisiti prescritti dagli artt. 414 e 434 cod. proc. civ. ed in particolare conteneva la critica alla sentenza impugnata laddove questa, pur riconoscendo le patologie denunciate e la impossibilità del periziato all’autonoma deambulazione e al compimento degli atti quotidiani della vita senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, non aveva tenuto conto che tale situazione non poteva ritenersi insorta al momento della visita peritale in quanto le patologie concretanti la totale invalidità erano già state riconosciute dalla Commissione medica; in ogni caso, i periodi ed i luoghi del ricovero risultavano dalla documentazione medica allegata al ricorso di primo grado, documentazione depositata in appello che la Corte di merito aveva l’obbligo di esaminare; tale documentazione, come evincibile dalla stessa proveniva quasi tutta da strutture pubbliche.

Con il quarto motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., art. 414 c.p.c., n. 5, art. 416 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 6 e art. 421 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la prova formulata rispondeva ai criteri legali e non era necessario indicare i periodi di tempo su cui i testi avrebbero dovuto riferire, dovendo intendersi il periodo in questione quello che va dalla data di proposizione della istanza amministrativa fino alla data di assunzione della prova stessa. Ha quindi dedotto violazione del diritto di difesa, del principio del giusto processo e dell’effettività di tutela giurisdizionale. Ha sostenuto che l’articolato istruttorio rispondeva alle esigenze di cui all’art. 244 cod. proc. civ. e che non demandava ai testi valutazione ma fatti dagli stessi percepiti. Ha invocato il principio di ricerca della verità materiale quale contemperamento di quello dispositivo e la necessità per il giudice di appello dell’attivazione dei poteri istruttori di ufficio.

Con il quinto motivo ha dedotto violazione della L. n. 18 del 1980, artt. 1 e 3 in combinato disposto con la L. n. 118 del 1971, art. 2 e violazione degli artt. 2, 24 e 111 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la decisione per non avere il giudice di appello eseguito alcuna accurata indagine valutativa circa il quadro morboso relativamente al periodo dal 2000 ovvero dal 28.6.2006 al novembre 2011 lamentando il mancato rinnovo dell’indagine peritale.

Con il sesto motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Ha censurato la decisione per non avere fatto corretta applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in quanto, nonostante fosse stata versata in atti tutta la documentazione medica necessaria a ricostruire la decorrenza della situazione di incapacità del G. a compiere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, la sentenza di secondo grado aveva fatto riferimento ad un dato di comune esperienza e cioè la sottoposizione trimestrale a visita da parte di soggetti affetti da malattie degenerative,e questo nonostante si fosse in presenza di malattia stabilizzata non richiedente controlli periodici.

L’assunto della Corte di appello secondo il quale in mancanza di idonea prova di un peggioramento rispetto alle risultanze della visita medica, l’indennità andava riconosciuta dall’agosto del 2011, aveva finito per favorire la parte pubblica, ponendosi in contrasto con il principio del giusto processo e della parità delle parti.

Con il settimo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, artt. 1 e 3, degli artt. 2, 24, e 111 Cost., degli artt. 6 e 13 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice di appello fatto riferimento ad un dato di comune esperienza laddove la L. n. 18 del 1980, art. 1 fa decorrere la indennità di accompagnamento dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza amministrativa, salvo diversa, accertata e motivata decorrenza. Ha censurato la decisione per avere ritenuto l’assenza di idonea prova di una diversa decorrenza e per avere ritenuto incontestabile l’accertamento della Commissione medica avvenuto il 13.1.2009, affermando che il G. avrebbe dovuto dimostrare il peggioramento. Ha contestato che si configuri quale dato di comune esperienza che i soggetti con malattie degenerative si sottopongano a visite trimestrali ed evidenziato che, in ogni caso, le patologie dalle quali era affetto il ricorrente si erano stabilizzate alla data di presentazione della istanza amministrativa essendo difficile immaginare che un soggetto affetto da invalidità del 100% incidente sia sul sistema muscolare, su quello cardiaco, su quello osseo e su quello cardiaco potesse essere in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita; ove il giudice avesse avuto necessità di un documento cartaceo proveniente da struttura pubblica avrebbe potuto fare riferimento al verbale della Commissione medica attestante che il G. era un soggetto non collaborante; in ogni caso, era stata trascurata la compromissione del rendimento mentale pur in presenza di infermità psichica rappresentata dalla pregressa ischemia cerebrale, dalla depressione e dalla demenza senile.

Con l’ottavo motivo di ricorso ha dedotto violazione del D.M. n. 55 del 2014. Ha censurato la decisione per avere fatto riferimento, ai fini della determinazione del valore della causa e, quindi, dello scaglione di riferimento, “all’entità delle ulteriori prestazioni riconosciute” e non al diritto per cui il valore della causa avrebbe dovuto ritenersi indeterminato; in ogni caso, sommando le voci relative alla fase di studio, introduttiva e decisionale il totale risulterebbe pari a Euro 1.865,00 e non a Euro 815,00.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso.

Il Collegio condivide la proposta formulata dal Consigliere relatore in relazione ai primi sette motivi, proposta non inficiata dalle deduzioni svolte nella memoria depositata da parte ricorrente, e ritiene di disattenderla in relazione all’ottavo motivo.

Quanto al primo motivo si osserva che, come chiarito da questa Corte il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod. proc. civ., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante. (Cass. n. 18609 del 2008).

Nel caso di specie la statuizione del giudice di appello, trova piena corrispondenza nella richiesta formulata dall’odierno ricorrente nell’atto di gravame, inteso, secondo quanto prospettato nel ricorso per cassazione, alla verifica della sussistenza dei requisiti per la concessione della indennità di accompagnamento da epoca antecedente a quella stabilita dal giudice di prime cure. Su tale domanda è stata resa la decisione, restando irrilevante al fine della configurabilità del vizio denunciato, il criterio sulla base del quale la Corte di merito ha proceduto a tale verifica ed in particolare la nozione di “continuità” della necessità dell’assistenza alla quale ha fatto riferimento.

In ordine a tale criterio, investito con la seconda censura, formulata nell’ambito del primo motivo se ne rileva in linea di principio la correttezza in quanto coerente con l’affermazione di questa Corte secondo la quale le condizioni previste dalla L. n. 18 del 1980, art. 1 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. n. 7273 del 2011).

In base alle considerazioni che precedono il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione, nella parte in cui si deduce violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 414 cod. proc. civ., sono inammissibili in quanto non coerenti con le effettive ragioni alla base della decisione. Nella sentenza gravata, infatti, non si rinviene alcuna affermazione di non conformità dell’atto di appello al modello delineato dall’art. 434 cod. proc. civ. (affermazione alla quale avrebbe dovuto necessariamente conseguire una definizione in rito dell’impugnazione e non, come avvenuto, la sua decisione nel merito) ma solo – si assume – che la diversa decorrenza della prestazione invocata dall’appellante era fondata su un richiamo generico ai ricoveri in ospedale, in quanto non corredato della indicazione dei periodi e dei luoghi di cura e fondato su un’altrettanto generica allegazione che in tali periodi non sarebbe stata garantita l’assistenza necessaria. Le ulteriori affermazioni dell’odierno ricorrente volte a contrastare la valutazione di genericità espressa dal giudice di appello sono parimenti inammissibili in quanto parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non riproduce il contenuto dell’atto di appello e gli esatti termini con i quali erano state formulate le allegazioni destinate, in tesi, a giustificare la richiesta di retrodatazione con la decorrenza indicata.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le circostanze – riprodotte nel ricorso per cassazione – in relazione alle quali si lamenta la mancata ammissione della prova per testimoni sono prive di decisività in quanto, come affermato dal giudice di appello, non consentono di individuare i periodi di tempo in cui si sarebbe verificata la situazione di non autonomia del G. nell’espletamento degli atti quotidiani della vita. Nè è sufficiente a tal fine osservare che, come assume parte ricorrente, tali circostanze andavano riferite all’intero periodo decorrente dalla istanza amministrativa, posto che, a prescindere dalla considerazione che tale assunto è rimasto indimostrato, le circostanze in oggetto non evidenziano alcuno specifico e qualificato nesso di derivazione tra il complesso patologico sofferto dal periziato, integrante la condizione di totale invalidità – già accertata in sede amministrativa – ed i fatti oggetto di prova.

In base ai rilievi che precedono, non pertinenti si rivelano le ulteriori deduzioni formulate da parte ricorrente in punto di violazione del diritto di difesa, del principio del giusto processo e di effettività di tutela giurisdizionale. Analogamente quanto all’invocato principio di ricerca della verità materiale dovendosi escludere alla luce di quanto sopra osservato che la prova articolata presentasse il necessario carattere di indispensabilità (v. Cass. n. 12856 del 2010).

Il quinto, sesto e settimo motivo sono inammissibili. Con essi parte ricorrente, al di là della formale enunciazione di denunzia di violazione di legge, investe l’accertamento del giudice di merito che sostiene effettuato sulla base della inadeguata valutazione del materiale probatorio in atti ed in particolare della documentazione medica che richiama contestualmente (quinto motivo). In questa prospettiva, parte ricorrente si duole dell’utilizzo da parte del giudice di merito del “fatto notorio”, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., fatto che peraltro assume non essere tale (sesto motivo) e lamenta in particolare la mancata considerazione della infermità psichica.

Le censure articolate con i motivi in esame sono inidonee alla valida impugnazione della decisione atteso che nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti. (ex plurimis: Cass. n. 21439 del 2015).

Nel caso di specie tale “fatto” non potrebbe ravvisarsi nella “infermità psichica”, pure ripetutamente invocata dal ricorrente, in quanto la relativa deduzione è avvenuta con modalità non conformi alla nuova formulazione del vizio di motivazione nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis. In particolare è mancata la dimostrazione della omessa considerazione di tale fatto e della sua incidenza al fine dell’autonomia di vita del G., non avendo la parte ricorrente riprodotto i pertinenti brani della consulenza di ufficio di primo grado, del diritto alla prestazione.

Il rigetto dei primi sette motivi di ricorso esclude la necessità di disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria e del Ministero dell’economia e delle finanze, parti nel giudizio di merito (ex plurimis Cass. n. 11506 del 2013).

Quanto all’ottavo motivo di ricorso, rispetto al quale sussiste la esclusiva legittimazione passiva dell’INPS in quanto è censurata la determinazione delle spese di lite di secondo grado liquidate in favore dell’odierno ricorrente, si premette che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni” (Cass. ss.uu. n. 10454 del 2015).

Come già ritenuto in precedenti di questa Corte (Cass. ord. n. 24319 del 2016) è di tutta evidenza che l’ammontare delle due annualità deve ritenersi come limite massimo; se la prestazione ha durata inferiore il valore della causa si determina con riguardo a tale durata.

Inoltre, alla luce del nuovo testo aggiornato dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella materia de qua, le spese “non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio” (v. penultimo periodo aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4/7/2009) ed “a tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione” stessa (v. ultimo periodo aggiunto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 conv. in L. n. 111 del 2011).

Anche con riguardo a tale previsione, la dichiarazione di valore della prestazione non può che costituire il limite massimo cui raccordare la liquidazione delle spese che deve pur sempre tener conto della durata della prestazione, come riconosciuta (arg. ex Cass. ss.uu. n. 19014 del 2007 e successive conformi secondo cui il criterio – del disputatum, ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione della sentenza, deve essere contemperato dal criterio del decisum).

Nel caso di specie, di fronte all’anticipazione di soli tre mesi della prestazione attribuita in primo grado (indennità di accompagnamento) ed all’ammontare dei relativi ratei, per la liquidazione delle spese di lite di secondo grado doveva aversi riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore da Euro 1.100,00 a Euro 5.200,00. In base a tale parametro le spese di lite di secondo grado vengono determinate per l’intero in C pari a Euro 2.775,00.

Le spese del giudizio di legittimità in ragione del parziale accoglimento del ricorso sono compensate.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo e accoglie l’ottavo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ridetermina per l’intero i compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado in Euro 2.775,00. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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