Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2599 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2512-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

C.E., elett.te dom.ta in S. ANGELO D’ALIFE, alla VIA

CORVINI, n. 36, presso lo studio dell’Avv. Ivano Gagliardi;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16/15/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osservato che C.E. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Caserta, avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), con cui l’Agenzia delle Entrate di S.M.C.V. le intimò il pagamento di Euro 30.097,71, a titolo di I.V.A., interessi e sanzioni, a seguito di controllo operato sulla dichiarazione presentata per l’anno 2004 e conseguente sua riliquidazione, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, per mancato riconoscimento, in favore della contribuente, del credito I.V.A. (per l’ammontare di Euro 21.000,00) relativamente all’anno 2003;

che, la C.T.P di Caserta, con sentenza n. 518/07/08 respinse il ricorso, essendo stato il credito in questione già oggetto di richiesta di rimborso per l’anno 2002, cui l’Ufficio aveva opposto un provvedimento di diniego, regolarmente notificato e non impugnato;

che avverso tale decisione la C. propose appello innanzi alla C.T.R. di Napoli, la quale, con sentenza 16/15/11, accolse il gravame, osservando come il provvedimento di diniego del rimborso, sebbene divenuto definitivo per mancata impugnazione, non avrebbe comunque inciso sul diritto della contribuente a portare il credito medesimo in detrazione, nella dichiarazione annuale o in sede di liquidazione periodica dell’I.V.A., per non essere contestata la sua esistenza, ma solo il diritto al suo rimborso;

che avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre è rimasta intimata la C.;

Considerato che con il primo motivo parte ricorrente assume (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.P.R. n. 443 del 1991, art. 1, per avere la C.T.R. riconosciuto la correttezza della detrazione operata dalla C. in dichiarazione (e, per converso, l’illegittimità della cartella esattoriale opposta), nonostante nel provvedimento di diniego del rimborso l’Ufficio non avesse indicato alcun credito spettante alla contribuente;

che con il secondo motivo (rubricato “difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 50 per motivazione perplessa”) l’Agenzia delle entrate in sostanza ripropone, sebbene sotto il profilo del vizio motivazionale, il medesimo errore interpretativo commesso dalla C.T.R. in relazione alla fattispecie disciplinata dal D.P.R. n. 443 del 1991, art. 1;

Ritenuto che il ricorso (in entrambi i motivi in cui si articola, riconducibili ad unitatem – sia pure per via interpretativa – al vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è fondato;

che se è vero che il cit. D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1, prevede che il credito IVA, per il quale non è stato accordato dall’Ufficio il rimborso per difetto dei presupposti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, “è portato in detrazione”, successivamente alla notifica del provvedimento di diniego, “in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale”, cionondimeno siffatto diritto alla detrazione presuppone pur sempre che, contestualmente al diniego del rimborso, l’amministrazione provveda all'”indicazione del credito spettante” al contribuente che provvede, poi, a portarlo in detrazione negli anni di imposta successivi. In tal senso è d’altra parte chiara la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità in questa sede: “in tema di IVA, la disposizione di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443, art. 1, prevede la possibilità di portare in detrazione il credito per il quale non è stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, sempre che, contestualmente al diniego di rimborso, l’Amministrazione provveda alla “indicazione del credito spettante” al contribuente. Ne consegue che se il provvedimento di diniego di rimborso non contenga alcuna indicazione circa l’ammontare del credito perchè l’Ufficio ne abbia disconosciuto l’esistenza, nessun credito potrà essere portato in detrazione dal contribuente nei successivi anni di imposta” (Cass., Sez. 5, 6.7.2012, n. 11368, Rv. 623247-01);

che non risulta che, nel caso concreto, il provvedimento di diniego di rimborso contenesse alcuna indicazione circa l’ammontare del credito asseritamente spettante alla C., per l’ovvia considerazione che l’amministrazione ne aveva disconosciuta – come supra chiarito – l’esistenza, per “l’impossibilità di accertare l’esistenza del bene strumentale” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, prime due righe);

che, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, tale credito non avrebbe potuto essere portato in detrazione dalla contribuente nella dichiarazione del 2004, relativa all’anno di imposta 2003;

Ritenuto, dunque, che l’accoglimento, del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla C. e condanna, altresì, di quest’ultima al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, con compensazione di quelle delle fasi di merito.

PQM

accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da C.E. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Condanna C.E. al pagamento, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4000,00 (quattromila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Compensa tra le parti le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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