Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2599 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24803-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FILIPPO LA SCALA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DEL STABILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2393/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2393/17/17 depositata in data 27 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 651/4/11 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso di A.G. contro il diniego tacito di rimborso II.DD. e ILOR 1990, 1991 e 1992;

– La CTR disattendeva l’appello dell’Agenzia incentrato sul fatto che il rimborso potesse essere richiesto esclusivamente dai sostituti di imposta e non dai sostituiti, e che le somme oggetto dell’istanza di rimborso comunque non dovessero essere computate ai fini dell’ammontare definibile con pagamento ridotto e, pertanto, non potessero essere oggetto di ripetizione;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi, che illustra con memoria;

– Il contribuente si è difeso con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, il contribuente deduce l’inammissibilità del ricorso, in quanto recante deduzione nuova di percezione di redditi da lavoro autonomo mai prima avanzata, oltre che per difetto di autosufficienza. La Corte osserva che la disamina delle eccezioni richiede lo scrutinio dei due motivi di ricorso;

– Con il primo ed il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente, sul presupposto della pacifica titolarità in capo al contribuente di redditi di lavoro autonomo, lamenta la violazione/falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito con L. n. 123 del 2017), della Sesta Direttiva CEE n. 388/77 e giurisprudenza unionale relativa, della decisione della Commissione UE 5549/2015 final, poichè la CTR ha dichiarato dovuto il rimborso che era stato legittimamente negato, motivando in relazione al rapporto tra sostituto d’imposta e sostituito, aì fini della ripresa per cui è causa;

– Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, non sono inammissibili, e sono fondate. Va dato atto in via preliminare dell’eccezione della contribuente secondo cui il thema decidendum sarebbe circoscritto al fatto che il rimborso avrebbe potuto essere richiesto esclusivamente dai sostituti di imposta e non dai sostituiti e, dunque, non sarebbe contestato il fatto che il reddito oggetto dell’istanza sia di lavoro dipendente. Al proposito va rammentato che: “In materia di agevolazioni fiscali, il rimborso d’imposta previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell’unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta; la legittimazione del sostituito trova peraltro conferma anche nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-cties (conv., con modif., dalla L. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29039 del 05/12/2017, Rv. 646972 – 01);

– Tuttavia, la sentenza impugnata stessa, ampiamente riprodotta nel corpo del ricorso e allegata integralmente ai fini della compiuta autosufficienza, compie accertamenti in fatto in senso contrario a quanto dedotto dal contribuente e ciò permette di superare anche la censura di novità della questione circa la contestazione di redditi di lavoro autonomo in capo al contribuente. In particolare, sia nell’intestazione che individua l’oggetto in richiesta di rimborso IRPEF per redditi di lavoro autonomo e non meramente dipendente, sia nella parte motiva, il giudice d’appello identifica le imposte oggetto di ripresa in IRPEF e ILOR, quest’ultima da ricollegare ai redditi di lavoro autonomo nei termini indicati dai canoni giurisprudenziali individuati dalla sentenza della Consulta n. 42 del 1980 e n. 87 del 1986;

– Sono accertamenti in fatto di peso, da ulteriormente approfondire in sede di rinvio, per valutare se e in che misura i redditi in questione siano effettivamente di lavoro autonomo, esercitato dal contribuente – professionista sanitario – al di fuori dell’inquadramento in termini di pubblico impiego dipendente, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso dell’eccedenza L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, in favore di chi ha già corrisposto integralmente i tributi per i tre anni di imposta per cui è causa. A seguito della cassazione della presente sentenza, la CTR, in diversa composizione, si atterrà all’indicato principio di diritto e al suo presupposto in fatto, e provvederà alla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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