Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2599 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 04/02/2010), n.2599
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI
PARIOLI 48 presso lo studio dell’Avvocato MARINI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS) in
persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 94/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di NAPOLI, depositata il 03/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
13/01/2010 dal Consigliere Dott. DIDOMENICO Vincenzo;
udito per il resistente l’Avvocato dello Stato ALESSANDRO DE STEFANO,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per la nullità della sentenza per
difetto del contraddittorio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Z.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 3/05/2005, che aveva accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli relativa all’avviso di accertamento Irpef per l’anno 1995 nei confronti della stessa, socio della Società Zeno carni s.n.c. di Zeno Gelsomina & C..
La CTR ha motivato sull’assunto che la stessa CTR, con sentenza n. 90 dep. il 01/03/2005 aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso l’avviso di accertamento relativo alla società.
Si duole la ricorrente di violazione di legge e di vizio motivazionale, assumendo, in particolare, la necessità della previa formazione del giudicato sul reddito sociale.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno resistito con controricorso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le SS.UU. (sent. n. 14815 del 4/06/2008) hanno ritenuto che, in materia tributaria, l’unità dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Nel caso in esame, ricorre l’ipotesi di interferenza sostanziale delle controversie come individuata dalle SS.UU. che imponeva la necessità della integrazione del contraddittorio.
La presente pronunzia, fondata sul rilievo d’ufficio della nullità, travolge anche la sentenza di primo grado, onde le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e assorbe ogni altro motivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, essendo la pronunzia delle SS.UU. successiva alla presentazione del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rimette le parti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010