Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2599 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2599 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 22146-2012 proposto da:
TOMASELLI CARMELO C.F. TMSCML55M30F250V, domiciliato
/1/

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIER LUIGI SAVA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4251

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

/4

Data pubblicazione: 02/02/2018

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2012 della CORTE D’APPELLO

1147/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega Avvocato
PIER LUIGI SAVA;
udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI.

di CATANIA, depositata il 06/03/2012 R.G.N.

R.g.n. 22146/2012
Tomaselli/Inps

FATTI DI CAUSA
Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte d’appello di Catania
ha confermato la decisione di prime cure di rigetto della domanda di
Carmelo Tomaselli tesa ad ottenere la condanna dell’INPS a corrispondergli
le differenze sul dovuto sui ratei di pensione di inabilità erogatigli tra giugno
2004 e gennaio 2005.

pretese- ad eccezione della somma di circa sette euro per assegni familiarierano da riferire a ritenute Irpef di ammontare pari ad Euro 910,44 e che
tale imposta non era dovuta in relazione a detrazione spettante al
pensionato. Poiché, però, quest’ultimo non aveva comunicato
tempestivamente all’Inps l’esistenza di tale diritto, il diritto al rimborso era
azionabile solo nei confronti dell’Erario.
La Corte d’appello, pur accertando che la comunicazione relativa al diritto
alle detrazioni era stata effettuata prima della liquidazione dei ratei, ha
ritenuto che l’inerzia dell’interessato nel chiedere il rimborso all’Erario
costituisca condotta valutabile ai sensi dell’art. 1227 secondo comma cod.
civ. con la conseguenza di escludere il risarcimento del danno lamentato.
Carmelo Tomaselli chiede l’annullamento di tale sentenza sulla base di
cinque motivi illustrati da memoria. L’INPS resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Carmelo Tomaselli propone cinque motivi di ricorso : 1) violazione e o
falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 37 d.p.r. n. 602/1973 ,
delle risoluzioni ministeriali n. 459 c/2008 e 89/e 2001, dell’art. 21 d.p.r. n.
917/1986, dell’art. 1227 cod.civ. e dell’art. 113 cod.proc.civ. nonché
insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla circostanza che il
mancato inoltro della richiesta di rimborso era derivato dal fatto che solo in
corso di causa fu accertato il motivo dell’insufficiente pagamento dei ratei e,
pertanto, in ragione della tempestiva comunicazione delle detrazioni, l’INPS
avrebbe potuto procedere d’ufficio al computo del credito fiscale, evitando
cosi il danno derivato all’assicurato; 2-3) violazione degli artt. 112
cod.proc.civ. ed omesso esame delle contestazioni mosse alla consulenza
tecnica ed all’acritica accettazione delle relative conclusioni; 4) violazione

1

Il tribunale aveva accertato a seguito di c.t.u. contabile che le differenze

R.g.n. 22146/2012
Tomaselli/Inps

dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per eccessiva sinteticità
della motivazione ; 5) violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. con conseguente
censura della compensazione delle spese.
2. I motivi non possono essere scrutinati nel merito perché il ricorso è
improcedibile. Carmelo Tomaselli, infatti, ha depositato nella cancelleria di
questa Corte, oltre il termine di venti giorni dalla notifica, l’originale del

all’INPS il 5 settembre 2012 ed il deposito è avvenuto solo il 17 ottobre
2012, quando già era decorso il termine previsto dall’art. 369, 10 comma,
cod. proc. civ., spirato il 25 settembre 2012.
3.

Il mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 369 cod. proc. civ.

determina, per espressa previsione della legge, la improcedibilità del
ricorso, che deve essere rilevata d’ufficio (Cass. 20.7.2004 n. 14569; Cass.
10.7.2007 n. 15368; 24178/2016; 10748/2015; 19939/2017) e che non
consente alcun esame del ricorso stesso.
4.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.q.m.

La Corte dichiara improcedibile ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in Euro 650,00 per compensi, Euro 200,00 per
esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese
accessorie come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 novembre 2017.

ricorso. Risulta, infatti, dagli atti che l’impugnazione è stata notificata

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