Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25989 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 82-2020 proposto da:

I.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GENTIAN ALIMADHI e MARIO PERLINA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA PARMA U.T.G., in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope

legis;

– resistenti con mandato –

avverso il provvedimento n. 242/2019 del GIUDICE DI PACE di PARMA,

depositata il 20/11/2019 r.g.n. 3706/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/7/2020 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con ordinanza 20 novembre 2019, il Giudice di Pace di Parma rigettava il ricorso proposto da I.M., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Parma del 25 settembre 2019, a seguito del rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo del Questore di Parma (con decreto 15 giugno 2018, confermato dal Prefetto di Parma con decreto 14 maggio 2019), in assenza del presupposto di convivenza, nè di rapporto affettivo o di supporto materiale nei confronti della figlia I.S. (nata a (OMISSIS)): posto che il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva autorizzato, in accoglimento del suo ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 la sola madre I.N. (nata in (OMISSIS)) alla permanenza in Italia per cinque anni, avendo lo straniero ricorrente raggiunto la Slovenia nel dicembre 2017, senza mai ritornare in Italia;

2. avverso l’ordinanza lo straniero ricorreva tempestivamente per cassazione con quattro motivi, mentre la Prefettura di Parma intimata non svolgeva difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti della Prefettura di Parma, per la notificazione del ricorso, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3bis presso la stessa, in quanto autorità emittente il provvedimento (Cass. 21 giugno 2006, n. 14293; Cass. 19 gennaio 2010, n. 825; Cass. 30 luglio 2015, n. 16178; Cass. 23 gennaio 2020, n. 1450);

2. il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in ordine all’assenza di attività istruttoria sul dedotto motivo di ricorso al Prefetto di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 in riferimento al diritto dello straniero di ricongiungimento familiare, in senso ampio a norma dell’art. 8 CEDU (primo motivo); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in ordine all’assenza di attività istruttoria in riferimento all’eccepita violazione dell’art. 8 CEDU, per le conseguenze traumatiche dell’espulsione, ingiustificata sotto il profilo delle esigenze di sicurezza, nè di altro interesse prevalente sull’unità della vita familiare, comportante la sua frattura con lesione del diritto della figlia minore alla bigenitorialità (secondo motivo); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in ordine all’assenza di attività istruttoria in riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 2, comma 1, lett. C di attuazione della Direttiva 2003/86 CE e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 riferimento all’omissione, da parte del Giudice, di un bilanciamento, e così pure di verifica del suo compimento in sede amministrativa prima dell’emissione del provvedimento espulsivo, delle ragioni di questo con i vincoli familiari e di radicamento sociale ai fini del ricongiungimento familiare (terzo motivo); contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine alla mancata considerazione della documentazione allegata comprovante la presenza del ricorrente sul territorio nazionale e la sua convivenza con la moglie e la figlia, con particolare riferimento al doc. 8 “Percorso lavorativo 2/10/2019”, di attestazione dal Centro per l’Impiego di Parma della sua attività lavorativa in Parma dal 12 marzo al 23 aprile 2019 (di volantinaggio) e dal 4 maggio al 31 dicembre 2019 (di commesso in un negozio) (quarto motivo);

3. in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass. s.u. 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363), giova esaminare preliminarmente il terzo motivo;

4. esso è fondato;

5. in via di premessa, giova puntualizzare che, al di là della formale enunciazione della rubrica, il motivo deduce correttamente un errore di diritto, comportante la sua ammissibilità: e ciò per la formulazione, in riferimento alle violazioni di legge denunciate, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme di diritto, ma anche con specifiche argomentazioni, motivatamente intese a dimostrarne l’inosservanza, pure alla luce dell’interpretazione fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 gennaio 2007, n. 828; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 15 gennaio 2015, n. 635);

5.1. nell’ordinanza impugnata, appare infatti evidente un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge e necessariamente implicante un problema interpretativo: diversamente dall’allegazione, qui non ricorrente, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155);

6. in tema di espulsione del cittadino straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2bis secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale. Tuttavia, il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all’applicazione della tutela rafforzata del citato art. 13, comma 2bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l’effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni…) oltre che delle difficoltà conseguenti all’espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine (Cass. 22 luglio 2015, n. 15362; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23957; Cass. 15 gennaio 2019, n. 781);

6.1. tanto ribadito, in caso di mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, per consentire l’applicazione della tutela rafforzata stabilita dal citato comma 2bis, i legami dello straniero nel territorio dello Stato devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi; sicchè, il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base dell’esame dei vari elementi dedotti a sostegno della relazione affettiva, che, in presenza di figli minori, dovrà tenere conto anche della difficoltà che la distanza con il paese di origine determina per mantenere la relazione affettiva con il figlio, tenuto conto della sua età e della relativa normale limitazione di autonomia negli spostamenti che da ciò deriva (Cass. 4 marzo 2020, n. 11955);

6.2. in tema di immigrazione, la norma d’indirizzo generale (contenuta nell’art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176 e richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 in relazione al diritto all’unità familiare), secondo cui “l’interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”, prescrive infine che gli Stati vigilino perchè il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l’ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte: con la conseguenza che, nel caso in cui lo straniero genitore di figli minorenni sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sè recessive rispetto all’interesse, pur preminente, del fanciullo (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4197; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26831);

6.3. poichè il Giudice di Parma non ha affatto considerato, nel provvedimento di convalida del decreto di espulsione prefettizio di I.M., natura ed effettività dei suoi vincoli familiari, rappresentati dalla presenza in Italia, debitamente autorizzata, della moglie e di una figlia minore, il motivo è meritevole di accoglimento;

7. i restanti motivi sono assorbiti;

8. pertanto il ricorso deve essere accolto, in relazione al terzo motivo, con la cassazione dell’ordinanza e rinvio, oltre che per un nuovo accertamento in base ai principi di diritto suenunciati, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Parma in persona di diverso giudicante.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza del Giudice di Pace e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Parma in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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