Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25989 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

e contro

D.S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2667/2005 del GIUDICE DI PACE di AVERSA;

R.G.N. 924/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’11 novembre 2005 il Giudice di pace di Aversa ha respinto l’opposizione proposta dal Ministero della Difesa nei confronti del decreto ingiuntivo del 23 ottobre 2003 ottenuto da D.S. A., quale amministratore della s.a.s Aci 116 – Soccorso stradale per l’importo di Euro 629,28, oltre spese di lite.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il Ministero della difesa, affidando ad un unico motivo. Nessuna attività difensiva risulta svolto dal D.s.. Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come riconosce lo stesso Ministero la sentenza del Giudice di Pace dal valore non superiore ad Euro 1.100,00, per costante giurisprudenza di questa Corte che richiama è ricorribile per cassazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2 e 4 (in quest’ultimo caso per inesistenza della motivazione), nonchè in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di insussistenza della motivazione.

Ciò posto, il Ministero assume che erroneamente il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto che in data 13 marzo 1999 era stata stipulata tra la Prefettura di Caserta e le depositarle giudiziarie, operanti nella provincia, una convenzione con cui furono regolati in via transattiva i rapporti obbligatori tra le parti nascenti dalla custodia e i veicoli giacenti presso le stesse alla data del 31 dicembre 1997, come nel caso in questione.

Si sarebbe quindi realizzata una novazione sia soggettiva che oggettiva, per cui nulla doveva il Ministero.

Di qui il vizio di motivazione sia come omissione della stessa ex art. 360 c.p.c., n. 5 o in alternativa omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Osserva il Collegio che il primo profilo è inammissibile – quello ex art. 360 c.p.c., n. 5 -, in quanto il vizio censurabile per cassazione in tal senso attiene solo alla motivazione apparente o radicalmente contraddittoria sì da potersi ritenere inesistente (Cass. n. 98/12611).

Per quanto concerne l’altro profilo, va ricordato che trattandosi, comunque, di un giudizio comunque emesso secondo equità il ricorrente si deve far carico di far rinvenire nella serica la violazione dei principi informatori della materia, delle norme costituzionali o dell’ordinamento comunitario.

Il che difetta nel presente ricorso, anche in considerazione del fatto che l’oggetto della controversia risulta esaminato sotto il profilo della perdurante inadempienza della P.A., da un lato e del fatto che la stessa non avrebbe dedotto di avere assolto alle proprie obbligazioni, ammettendo con ciò stesso il suo inadempimento, dall’altro.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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