Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25988 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.31/10/2017),  n. 25988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15227-2016 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1570/2016 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositata il 17/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1570 del 2016 il Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. in relazione alla pronunzia G. di P. Frascati n. 428 del 2014, di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dal sig. S.A. di risarcimento dei danno lamentati in conseguenza dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica avvenuta in data 4/2/2012 nonchè di sbalzi di tensione.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società Enel Distribuzione s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame di fatto (processuale)”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass., 24/11/2005, n. 24817, e conformemente, Cass., 31/5/2006, n. 12984; Cass. 18/04/2007, n. 9244; Cass., 13/04/2010, n. 8771).

Non potendo essere stabilito in termini generali ed assoluti (v. Cass., 23/10/2003, n. 15936; Cass., 6/4/2004, n. 6761; Cass., 12/8/1997, n. 7524), il grado di specificità dei motivi va valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata (v. Cass., 29/10/2004, n. 20987; Cass., 23/10/2003, n. 15936; Cass., 15/4/1998, n. 3805. E già Cass., Sez. Un., 6/6/1987, n. 4991), e deve considerarsi integrato quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellato in modo da incrinarne il relativo fondamento logico-giuridico, come nell’ipotesi in cui, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, l’appellante svolga i motivi di impugnazione in termini incompatibili con il complessivo iter logico-giuridico della decisione impugnata, in tal caso l’esame dei singoli passaggi argomentativi risultando in effetti inutile (v. Cass., 10/5/2005, n. 9793; Cass., 6/4/2004, n. 6761; Cass., 23/10/2003, n. 15936).

La specificità dei motivi di appello di cui all’art. 342 c.p.c. deve essere allora valutata in base all’imprescindibile raffronto tra le ragioni della doglianza, esposte nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, e quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto dell’impugnazione.

L’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. (e nel rito del lavoro dall’art. 434 c.p.c.) non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi un’esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all’interno della quale i motivi di gravame, per risultare idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto della medesima (v. Cass., 1/4/2004, n. 6403), potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice (v. Cass., 22/12/2004, n. 23742).

Nel caso in esame, dall’esame dei motivi di gravame debitamente riportati nel ricorso si evince invero con tutta evidenza l’idoneità delle censure e dell’argomentare dell’appellante a delineare e far comprendere il tema di contrapposizione e doglianza avverso la decisione di prime cure e la motivazione addotta a relativo sostegno, risultando essi porsi in termini di indubbia incompatibilità con la decisione impugnata, nonchè connotati dal necessario carattere della specificità, in particolare con riferimento: a) all’accoglimento della domanda attorea per ravvisata applicabilità nella specie dell’art. 2050 c.c. nonchè laddove si è ravvisata dall’odierna ricorrente e allora convenuta non fornita la prova liberatoria; b) alla ravvisata configurabilità nel caso del c.d. danno esistenziale; c) alla determinazione del quantum liquidato in favore di controparte (cfr. Cass., 24/11/2005, n. 24817; Cass., 31/5/2006, n. 12984. V. altresì, conformemente, Cass. 18/4/2007, n. 9244; Cass., 13/4/2010, n. 8771, Cass., 25/9/2012, n. 16262).

Il giudice dell’appello non avrebbe dovuto pertanto sottrarsi alla sollecitata disamina della correttezza logico-giuridica e congruità della motivazione della sentenza di prime cure.

Dell’impugnata sentenza, assorbita ogni altra questione e diverso profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Velletri, che in diversa composizione farà luogo alla non compiuta disamina del gravame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Velletri, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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