Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25988 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016), n. 25988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2470/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVINE
ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVAIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO TORLINI giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 355/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE, di PERUGIA, emessa il 22/01/2014 e depositata il
03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;
udito l’Avvocato Benedetta Torricelli (delega verbale Avvocato
Edoardo Torlini), per il controricorrente, che si riporta agli
scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di F.F., medico di base convenzionato col SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, dal contribuente versata per gli anni 2002 – 2005.
Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che sarebbe risultato assente, o quasi assente, nella specie, l’apporto di lavoro di terzi: si sarebbe comunque trattato di prestazioni non a titolo continuativo e in ogni caso di modesta entità.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1 e 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.
L’intimato si è costituito con controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione.
La Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Come è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. 6 – L, n. 3971 del 26/02/2015; Sez. U, n. 7378 del 25/03/2013).
Nella specie, il contrasto giurisprudenziale risolto solo da Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016 autorizza l’integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016