Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25988 del 16/11/2020
Cassazione civile sez. lav., 16/11/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6-2020 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato UBALDO LOPARDI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI MILANO;
– intimati –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il
01/10/2019 R.G.N. 56206/2019.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/7/2020 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. con decreto 1 ottobre 2019 (notificato l’8 ottobre 2019), il Giudice di Pace di Milano convalidava il provvedimento (di consegna del passaporto con obbligo di presentazione settimanale alla locale Questura, nell’impossibilità di trattenerlo presso il Centro di Identificazione ed Espulsione più vicino) del Questore della stessa città, in esecuzione dell’ordine di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Milano nei confronti di M.R., cittadino del (OMISSIS), avendo verificato la ricorrenza dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis;
2. avverso di esso lo straniero ricorreva tempestivamente per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano intimati non svolgevano difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti del Ministero dell’Interno, cui il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in quanto legittimato in via esclusiva nell’opposizione al decreto di convalida del provvedimento questorile di espulsione con accompagnamento alla frontiera (Cass. 30 dicembre 2013, n. 28749), e così pure con applicazione delle misure alternative al trattenimento (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27692);
2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis per la lesione, non essendogli stato notificato il provvedimento del questore (pertanto invalido), del proprio diritto di difesa, in quanto nell’impossibilità di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida, davanti al quale egli neppure era comparso ed avendo anzi conosciuto il provvedimento questorile soltanto al momento della notificazione (8 ottobre 2019) della sua convalida giudiziale (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis per nullità del decreto di convalida impugnato, pure lesivo del diritto di difesa dello straniero, sotto il profilo dell’avere il Giudicante erroneamente dato atto della notificazione in data 30 settembre 2019 del provvedimento del questore, in realtà non avvenuta prima del decreto di convalida, posto che la data 30 settembre 2019 individua la notificazione del provvedimento del prefetto (secondo motivo);
3. essi, congiuntamente esaminabili per evidenti ragioni di stretta connessione, sono fondati;
4. lo straniero ha il diritto di essere tempestivamente informato dell’udienza di convalida della misura dell’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, prevista dal citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 1 bis, lett. c) mentre nel caso di specie nè il predetto, nè il suo difensore hanno avuto modo di comparire in sede di giudizio di convalida o di apprestare la minima attività difensiva, senza che il Giudice di Pace abbia dato atto di nulla, neppure risultando la notificazione del decreto questorile convalidato, che è anzi stata negata dal ricorrente;
4.1. egli non è stato così in grado di esercitare il contraddittorio, a tutela del proprio diritto di difesa, neppure nella forma cartolare ritenuta modalità a ciò idonea, nella ravvisata infondatezza della questione di legittimità costituzionale (sollevata da Cass. 7 settembre 2018, n. 21930), per contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, dell’art. 14, comma 1 bis, D.Lgs. cit., nella parte in cui non preveda che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica, in questione, si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore d’ufficio (Corte Cost. 20 dicembre 2019, n. 280);
5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e la decisione nel merito, nel senso della nullità del decreto del Questore, per violazione del diritto di difesa; con liquidazione delle sole spese del giudizio di legittimità (in assenza di attività difensiva precedente) secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore del ricorrente, secondo la sua richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto del Giudice di Pace e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del decreto del Questore e condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore dello straniero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; con distrazione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020