Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25988 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6272/2017 R.G. proposto da:

CAD Savona Srl, in liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv.

Enrico Canepa, con domicilio eletto presso l’Avv. Beatrice Aureli in

Roma via G. Paisiello n. 26/A/7, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1051/4/16, depositata il 9 agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– CAD Savona Srl, quale rappresentante doganale indiretto della società Stemin Spa, impugnava gli avvisi di rettifica con cui l’Agenzia delle dogane recuperava i maggiori dazi dovuti sulla merce (nella specie, partite di silicio) importata con le bollette (OMISSIS) del 7/06/2010, (OMISSIS) del 12/07/2010, (OMISSIS) del 20/08/2010, (OMISSIS) del 21/09/2010, (OMISSIS) del 11/10/2010, (OMISSIS) del 10/12/2010 e (OMISSIS) del 30/10/2009, emesse in procedura di domiciliazione, che, pur dichiarata proveniente da Taiwan, era, in effetti, di origine cinese, e, dunque, soggetta a dazio antidumping al 49% anzichè a quello ordinario;

– la società contestava la fondatezza delle pretesa, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed invocava l’applicazione dell’esimente ex art. 220 CDC;

– la CTP di Genova rigettava l’impugnazione; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;

– CAD Savona Srl in liquidazione propone ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “motivazione fondata su errore di fatto: carenza di motivazione dell’atto impugnato carenza probatoria sull’origine cinese della merce”;

– la contribuente lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe ritenuto fondata la pretesa sul mero fatto dell’esistenza della relazione investigativa Olaf, senza neppure verificarne l’effettiva portata, nè considerare che i certificati d’origine non erano stati annullati dalla competente autorità;

– il motivo è inammissibile, e per più ragioni, atteso che:

1. la censura non è consentita ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che non permette più la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel caso vi sia stato un doppio accertamento conforme da parte dei giudici di merito sulle medesime questioni di fatto, circostanza che risulta dalla stessa motivazione della decisione impugnata e che non è neppure contestata dalla ricorrente;

2. il motivo è carente in punto di autosufficienza, neppure avendo riprodotto la relazione Olaf (di cui si discute il contenuto);

3. la doglianza contesta, in realtà, la valutazione delle prove operata dalla CTR e non il percorso motivazione, non consentita neppure nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alla modifica operata con il D.L. n. 83 del 2012, e mira, in realtà, ad una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio in vista di una rivisitazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito;

– il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso “mancato riconoscimento della disciplina di cui all’art. 220 CDC”;

– anche tale doglianza è inammissibile: da un lato non è più consentito, in forza della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sopra indicata (e qui applicabile ratione temporis), denunciare il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione ma solamente ma solo quello di omesso esame di fatto decisivo, qui neppure indicato (neppure potendosi considerare rilevante, a tal fine, il mancato annullamento dei certificati d’origine, di cui neppure viene specificata la decisività);

– dall’altro la censura neppure coglie la ratio della decisione che ha escluso il riconoscimento dell’art. 220 CDC, lett. b, per non aver la parte in alcun modo soddisfatto l’onere della prova sulle relative condizioni e presupposti di fatto su di essa incombente;

– il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che la CTR abbia escluso il “difetto di legittimazione passiva del CAD”;

– anche tale doglianza è inammissibile, neppure essendo indicato il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR;

– la sentenza impugnata, del resto, è conforme agli orientamenti della Suprema Corte, secondo cui “in tema di esenzione dai dazi doganali in ragione dell’origine preferenziale delle merci, grava anche sul rappresentante indiretto dell’importatore l’obbligo di vigilare – con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell’attività esercitata – sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l’Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali” (v. da ultimo Cass. n. 3739 del 08/02/2019; Cass. n. 4059 del 12/02/2019; Cass. n. 5909 del 28/02/2019);

– il ricorso va pertanto respinto per inammissibilità dei motivi e le spese regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna CAD Savona Srl in liquidazione al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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