Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25987 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25987 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 890-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SIBEC SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 137/2007 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 20/11/2013

udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

provinciale di Roma la società SIBEC srl impugnava

Le

l’avviso di rettifica,

notificatop0M in data

8/10/2001, emesso dalla Agenzia delle Entrate di
Roma 2 in relazione alla dichiarazione relativa
all’anno 1996 con il quale era stato richiesto un
importo di lire 800.000.000 circa, ritenuto non
detraibile.
La CTP di Roma emetteva sentenza di accoglimento
nr.425/55/05 in data 8/3/2007 avverso la quale
proponeva appello l’Agenzia delle Dogane.
La Commissione tributaria regionale del Lazio con
sentenza nr.137/20/07 depositata in data 15/11/2007
dichiarava

inammissibile

in

quanto

legge,

perchè

l’appello

proposto oltre il termine di

notificato all’interessato in data 15/3/2007
mediante deposito dell’atto presso la segreteria
della Commissione Tributaria .
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
1

Con ricorso davanti alla Commissione Tributaria

cassazione la Agenzia

delle

4r

E-

L

con

un motivo e la società non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta
violazione e falsa applicazione degli artt.17 e
38 comma 3D.L.gs 31/12/1992 nr. 546 in
riferimento all’art. 360 n.4 cpc in quanto la
CTR ha dichiarato tardivo l’appello proposto
dall’Ufficio non tenendo conto che l’atto era
stato consegnato all’ufficiale giudiziario per
la notifica entro i termini di legge (1 anno e
46 giorni) e cioè entro il 4 marzo 2007. La
notifica non era stata possibile perché la
società, che aveva eletto domicilio presso lo
studio del Rag. Genesio Severini in Roma, si era
trasferita senza comunicare la variazione di
domicilio e quindi l’atto era stato notificato
mediante deposito dello stesso nella Segreteria
della CTR ai sensi dell’art. 17 comma 3 D.L.gs
346/1992.
2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Infatti il termine per impugnare ex art. 327 cpc ,
nel caso in cui la sentenza non sia stata
2

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso la

notificata è di un

anno, che decorre

;

dalla data di deposito della sentenza, al quale
va aggiunto il periodo feriale di sospensione
dei termini compreso tra il l ° agosto ed il 15
settembre di ogni anno, sicchè il termine

giorni.
3. Nella fattispecie poiché la sentenza della CTP
appellata dall’Ufficio delle Entrate era stata
depositata in data 17/1/2006 e non notificata
alla parte vittoriosa, il termine finale per
impugnare scadeva in data 4 marzo 2007. Ciò in
quanto al termine annuale per l’appello che
scadeva in data 17/1/2007 devono essere aggiunti
46 giorni di sospensione feriale.

4. Erra quindi la CTR che ritiene tardivo l’atto di
appello notificato in data

15/3/2007 che

risulta t invece, del tutto tempestivo in quanto
l’atto

era

giudiziario

stato

consegnato

entro il termine

all’Ufficiale
di legge del

4/3/2007.
5. Infatti

secondo Sez. 5, Sentenza n. 6547 del

12/03/2008
impugnazione,

“Se

notifica

la

tempestivamente

dell’atto

di

consegnato

all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per

3

complessivo per l’impugnazione è di un anno e 46

cause non imputabili al notificante, questi non
incorre in alcuna decadenza ove provveda con
(da valutarsi secondo un

principio di ragionevolezza)

a rinnovare la

notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima
si perfezioni successivamente allo spirare del
termine per proporre gravame. (Principio affermato
dalla S.C. in una fattispecie in cui la prima
notificazione non si era perfezionata a causa
dell’avvenuto trasferimento del difensore
domiciliatario, non conoscibile da parte del
notificante, in quanto alla data della
notificazione lo studio indicato sull’avviso degli
avvocati risultava ancora ubicato al precedente
indirizzo).”
Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie,
agevole osservare che la notifica era stata
correttamente

e

tempestivamente

sollecita diligenza

effettuata

dall’Agenzia presso il domicilio eletto con
raccomandata spedita entro i termini di legge, cioè
in data 26/2/2007, e solo perchè non
era andata a buon fine a causa del trasferimento
del domicilio eletto senza alcuna comunicazione
4

a

all’Ufficio, l’Agenzia
rinnovare

la

aveva

notifica, in

termini

dovuto
del

tutto

ragionevoli e con sollecita diligenza, mediante
deposito dell’atto di appello presso la Segreteria
della Commissione Tributaria adita in data 15 marzo

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio
anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza
impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del
Lazio anche per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 14/5/2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

2007.

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