Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25987 del 20/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25987 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 890-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SIBEC SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 137/2007 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 20/11/2013
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
provinciale di Roma la società SIBEC srl impugnava
Le
l’avviso di rettifica,
notificatop0M in data
8/10/2001, emesso dalla Agenzia delle Entrate di
Roma 2 in relazione alla dichiarazione relativa
all’anno 1996 con il quale era stato richiesto un
importo di lire 800.000.000 circa, ritenuto non
detraibile.
La CTP di Roma emetteva sentenza di accoglimento
nr.425/55/05 in data 8/3/2007 avverso la quale
proponeva appello l’Agenzia delle Dogane.
La Commissione tributaria regionale del Lazio con
sentenza nr.137/20/07 depositata in data 15/11/2007
dichiarava
inammissibile
in
quanto
legge,
perchè
l’appello
proposto oltre il termine di
notificato all’interessato in data 15/3/2007
mediante deposito dell’atto presso la segreteria
della Commissione Tributaria .
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
1
Con ricorso davanti alla Commissione Tributaria
cassazione la Agenzia
delle
4r
E-
L
con
un motivo e la società non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta
violazione e falsa applicazione degli artt.17 e
38 comma 3D.L.gs 31/12/1992 nr. 546 in
riferimento all’art. 360 n.4 cpc in quanto la
CTR ha dichiarato tardivo l’appello proposto
dall’Ufficio non tenendo conto che l’atto era
stato consegnato all’ufficiale giudiziario per
la notifica entro i termini di legge (1 anno e
46 giorni) e cioè entro il 4 marzo 2007. La
notifica non era stata possibile perché la
società, che aveva eletto domicilio presso lo
studio del Rag. Genesio Severini in Roma, si era
trasferita senza comunicare la variazione di
domicilio e quindi l’atto era stato notificato
mediante deposito dello stesso nella Segreteria
della CTR ai sensi dell’art. 17 comma 3 D.L.gs
346/1992.
2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Infatti il termine per impugnare ex art. 327 cpc ,
nel caso in cui la sentenza non sia stata
2
1. Con il primo ed unico motivo di ricorso la
notificata è di un
anno, che decorre
;
dalla data di deposito della sentenza, al quale
va aggiunto il periodo feriale di sospensione
dei termini compreso tra il l ° agosto ed il 15
settembre di ogni anno, sicchè il termine
giorni.
3. Nella fattispecie poiché la sentenza della CTP
appellata dall’Ufficio delle Entrate era stata
depositata in data 17/1/2006 e non notificata
alla parte vittoriosa, il termine finale per
impugnare scadeva in data 4 marzo 2007. Ciò in
quanto al termine annuale per l’appello che
scadeva in data 17/1/2007 devono essere aggiunti
46 giorni di sospensione feriale.
4. Erra quindi la CTR che ritiene tardivo l’atto di
appello notificato in data
15/3/2007 che
risulta t invece, del tutto tempestivo in quanto
l’atto
era
giudiziario
stato
consegnato
entro il termine
all’Ufficiale
di legge del
4/3/2007.
5. Infatti
secondo Sez. 5, Sentenza n. 6547 del
12/03/2008
impugnazione,
“Se
notifica
la
tempestivamente
dell’atto
di
consegnato
all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per
3
complessivo per l’impugnazione è di un anno e 46
cause non imputabili al notificante, questi non
incorre in alcuna decadenza ove provveda con
(da valutarsi secondo un
principio di ragionevolezza)
a rinnovare la
notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima
si perfezioni successivamente allo spirare del
termine per proporre gravame. (Principio affermato
dalla S.C. in una fattispecie in cui la prima
notificazione non si era perfezionata a causa
dell’avvenuto trasferimento del difensore
domiciliatario, non conoscibile da parte del
notificante, in quanto alla data della
notificazione lo studio indicato sull’avviso degli
avvocati risultava ancora ubicato al precedente
indirizzo).”
Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie,
agevole osservare che la notifica era stata
correttamente
e
tempestivamente
sollecita diligenza
effettuata
dall’Agenzia presso il domicilio eletto con
raccomandata spedita entro i termini di legge, cioè
in data 26/2/2007, e solo perchè non
era andata a buon fine a causa del trasferimento
del domicilio eletto senza alcuna comunicazione
4
a
all’Ufficio, l’Agenzia
rinnovare
la
aveva
notifica, in
termini
dovuto
del
tutto
ragionevoli e con sollecita diligenza, mediante
deposito dell’atto di appello presso la Segreteria
della Commissione Tributaria adita in data 15 marzo
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio
anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza
impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del
Lazio anche per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 14/5/2013
Il consigliere estensore
Il Presidente
2007.