Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25987 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2465/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3519/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE. DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, emessa il

20/05/2014 e depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di S.F., medico di base convenzionato col SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, dal contribuente versata per gli anni 2004 – 2006.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il professionista avrebbe dimostrato di non avvalersi di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile; inoltre, l’utilizzo del lavoro altrui, tramite un dipendente, sarebbe stato caratterizzato dalla modesta entità dei compensi, il che avrebbe denotato la mancanza delle previsioni di collaborazioni continuative.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1 e 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che, nella specie, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.

L’intimato non si è costituito.

Il motivo è infondato.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Con particolare riguardo al caso di specie, giova rilevare che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 – 5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6 – 5, n. 3755 del 18/02/2014).

E, sul punto, la CTR ha implicitamente escluso tale evenienza, sottolineando la modesta entità dei compensi erogati.

Nulla sulle spese per la mancata costituzione di controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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