Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25987 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16546-2015 proposto da:

M.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato EZIO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1588/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/02/2015 R.G.N. 657/2013.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1588 del 2014, ha rigettato l’impugnazione proposta da M.L. nei confronti della Regione Campania, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Salerno.

2. Il lavoratore aveva adito il Tribunale allegando di aver prestato servizio presso la Regione con la qualifica di collaboratore esecutore, di essere stato inquadrato nella 4 q.f. (attuale fascia B1) e di non aver percepito, a causa di un errato inquadramento, l’indennità di rischio e l’indennità di disagio previste dal Contratto integrativo per i dipendenti della Regione Campania, nonchè la retribuzione accessoria di produttività.

3. Il Tribunale rigettava la domanda atteso che il lavoratore non aveva dato la prova nè dell’effettivo svolgimento delle mansioni che danno diritto al richiesto emolumento, nè dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi di produttività.

4. La Corte d’Appello ha affermato che il M., in un primo tempo, aveva rivendicato l’inquadramento in mansioni superiori, facendo scaturire da tale pretesa il diritto alla corresponsione delle chieste indennità.

Successivamente, nelle note conclusionali del giudizio di primo grado e nell’atto di appello, aveva sostenuto che, in base alla vigente contrattazione integrativa, tali emolumenti competevano anche a coloro che erano inquadrati nella qualifica B1, ossia quella attribuitagli.

Il giudice di appello, quindi, ha rigettato l’impugnazione in quanto l’allegazione del lavoratore era rimasta sfornita di prova poichè, a fronte di specifica contestazione da parte della Regione Campania, il lavoratore non aveva articolato mezzi di prova atti a dimostrare che egli svolgeva effettivamente attività tali da radicare nella propria sfera giuridica il diritto alle indennità in questione.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando quattro motivi di ricorso.

6. La Regione Campania è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’Appello secondo la quale avrebbe chiesto il riconoscimento di mansioni superiori, avendo solo rappresentato che dal trasferimento da un ente all’altro vi era stato un errore di inquadramento, e che gli emolumenti accessori spettavano a chi rivestiva la qualifica B 1.

La Corte d’Appello era incorsa in errore perchè aveva ritenuto non provate le mansioni superiori da cui scaturivano le indennità accessorie violando l’art. 112 c.p.c..

Nè poteva assumere valore la difesa della Regione priva di rilievo in proposito.

Esso ricorrente, pur rivestendo una qualifica funzionale diversa da quella che avrebbe dovuto rivestire, aveva sempre svolto le mansioni relative alla qualifica ricoperta che gli era stata attribuita, livello B CCNL Regione e enti locali, e cioè copista. Ad esso ricorrente era stato disapplicato il contratto integrativo all’epoca vigente. Non aveva chiesto il risarcimento ex art. 2043 cod. civ., ma l’applicazione del contratto decentrato, “artt. 19 e 25, (2001 e succ.) e art. 11 e succ. (2009) contratto integrativo Regione Campania”.

La sentenza era dunque affetta da vizio di ultrapetizione.

1.1. Occorre premettere che nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri, come nella specie, “interpretazione che ne ha dato il giudice del merito.

Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta.

Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e

l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., n. 30684 del 2017).

Si è, altresì, precisato che l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., n. 31546 del 2019).

In proposito, hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio della novella normativa che ha interessato tale disposizione, applicabile alla fattispecie atteso che la sentenza è stata pubblicata il 10 febbraio 2015, è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, – in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicchè quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perchè non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

1.2. Nella specie, tali fattispecie non sussistono, atteso che la Corte d’Appello, dopo aver dato atto di una iniziale richiesta relativa a mansioni superiori, ha vagliato e rigettato la domanda – per mancanza di prova, in presenza di contestazione della Regione – come poi prospettata e ribadita con il presente motivo di ricorso, nel senso della richiesta del lavoratore di attribuzione, in base alla contrattazione integrativa, degli emolumenti che competevano a coloro che erano inquadrati nella qualifica B1, in ragione della attribuzione di detta qualifica.

1.3. La censura pertanto, esulando dall’ambito di operatività del vizio di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come definito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a cui va ricondotta in ragione della giurisprudenza sopra richiamata, è inammissibile.

Peraltro, il ricorrente, da un lato si limita ad offrire una propria illustrazione del contenuto dei propri atti difensivi senza riprodurli, nè riproduce il contenuto della difesa della Regione Campania di cui contesta il contenuto, non assolvendo agli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4.

I requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

Gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicchè non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (cfr., Cass. S.U., n. 5698 del 2012; Cass. S.U. n. 25038 del 2013).

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del contratto decentrato artt. 19 e 25 (CDDI) Regione Campania 2001 e succ. modifiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 11 del contratto collettivo decentrato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o mancata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, art. 47, comma 8, art. 45, comma 3, lett. e, (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorrente espone che nel contratto collettivo decentrato erano ben indicate le qualifiche funzionali escluse dall’applicazione delle indennità in questione. I compiti di esso lavoratore erano esplicitati nella nota del 6 aprile 2010 versata in atti il 10 ottobre 2012 con note autorizzate. In ragione delle disposizioni CCNL e della disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 sopra richiamata, al lavoratore dovevano essere riconosciute le indennità di cui agli artt. 19 e 25 del CCDI.

I fatti dedotti con il ricorso erano provati dall’atto del 6 aprile 2010 che provava la tipologia di lavoro, l’inquadramento e le mansioni.

Esso lavoratore, pur in presenza del lavoro svolto a pari di altri colleghi, non aveva ottenuto le indennità previste dal CCDI rivisitato nel 2009 a seguito di accordo stralcio. Inoltre, con circolare dell’8 giugno 2009 era stato chiarito che ai progetti di settore partecipava, salvo alcune specifiche esclusioni, tutto il personale appartenente alle categorie A, B e C, e D, non titolare di PO.

Il ricorrente esclude rilievo al CCNL, come invece affermato dalla Corte d’Appello, e deduce che la Regione non aveva messo in discussione il proprio status quale dipendente regionale nè il livello di inquadramento.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente contesta la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato che lo stesso non aveva dato prova del proprio diritto in presenza di espressa contestazione della Regione.

Esso lavoratore aveva prodotto la nota 6 aprile 2010 che riguardava le mansioni espletate e la Regione non aveva svolto contestazioni sulla documentazione prodotta.

Pertanto non era stata fatta corretta applicazione della disciplina sul riparto dell’onere della prova.

La Regione non negava il lavoro svolto da esso ricorrente, secondo le regole di cui all’art. 416 c.p.c., ma prospettava la diversa qualificazione giuridica degli istituti, che andava in contrasto con le previsioni del contratto collettivo decentrato, artt. 19 e 25. Pertanto, atteso il rilievo della non contestazione si dovevano ritenere provato i fatti dedotti da esso ricorrente.

3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

Nello svolgimento degli stessi, ai fini dell’apprezzamento delle dedotte violazioni ex art. 360 c.p.c., n. 3, assume rilievo pregnante il contratto collettivo integrativo decentrato, che tuttavia non è stato allegato al ricorso.

Il CCDI avrebbe dovuto essere riprodotto nel ricorso ed a questo allegato in applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte, al quale va data continuità, secondo cui l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, (Cass., 7981 del 2018, e pronunce nella stessa richiamate).

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o mancata applicazione degli artt. 167,115,88 e 115 c.p.c. e art. 175 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La Corte d’Appello nel ritenere sussistente una contestazione inesistente da parte della Regione Campania avrebbe fatto erronea applicazione delle disposizioni richiamate.

4.1. Il motivo è inammissibile perchè l’atto difensivo della Regione Campania non è stato riprodotto nel ricorso nelle parti salienti e rilevanti.

Tale omissione contrasta con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, che impongono che, quando vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (citata Cass., n. 7981 del 2018 e giurisprudenza richiamata al punto 1.1.).

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese atteso che la Regione Campania è rimata intimata.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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