Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25987 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.25987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2409/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CAD Savona Srl, in liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv.

Enrico Canepa, con domicilio eletto presso l’Avv. Beatrice Aureli in

Roma via G. Paisiello n. 26/A/7, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 718/5/15, depositata il 16 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Ravalli Srl, nonchè CAD Savona Srl, quale rappresentante doganale indiretto del primo, impugnavano l’avviso di rettifica con cui l’Agenzia delle dogane recuperava i maggiori dazi dovuti sulla merce importata (rottami di alluminio) nel settembre 2008, classificata dalla contribuente nella voce doganale (OMISSIS) come “cascami ed avanzi di alluminio” esente da dazio, anzichè alla voce (OMISSIS) ovvero alla voce (OMISSIS) (“leghe di alluminio”), entrambe con dazio al 6%;

– la CTP di Genova rigettava l’impugnazione dell’importatrice mentre accoglieva quella della rappresentante indiretta; la sentenza, impugnata dall’Ufficio limitatamente alla posizione della CAD Savona Srl, era confermata dal giudice d’appello;

– l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione inesistente in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c.;

– il motivo è infondato;

– la CTR, dopo aver ripercorso la statuizione di primo grado, per la quale l’accertamento nei confronti della CAD Savona Srl “andava annullato in quanto la stessa società, nei termini aveva richiesto una perizia in contraddittorio per la rideterminazione del tipo di materiale importato, richiesta, legittima, non accolta dall’Ufficio”, ha evidenziato la specifica doglianza posta dall’Agenzia (“contestando la presunta richiesta di esame della merce in contraddittorio, richiesta invero formulata non dalla soc. CAD ma dalla soc. Ravalli”), per poi concludere di condividere la soluzione raggiunta dalla sentenza impugnata in quanto “la soc. CAD, nella fattispecie, rappresenta la soc. importatrice, tanto che ne condivide oltre agli accertamenti anche le sanzioni per legge, quindi la richiesta di contraddittorio, formulata nell’interesse della società rappresentata presso le Dogane, deve valere anche a difesa di se stessa”;

– è di piana evidenza, dunque, che la CTR non si è limitata a richiamare la statuizione di primo grado ma ha espresso, sia pure in termini sintetici, le ragioni della conferma, dalle quali è chiaramente evincibile il percorso logico e la giustificazione fornita, tenendo conto dei motivi di impugnazione proposti (Cass. n. 14786 del 19/07/2016), sicchè non è nulla, ponendosi al di sopra del “minimo costituzionale” cui va rapportato il sindacato di legittimità della motivazione e la cui violazione è sanzionata (v. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– quanto alla dedotta, nell’articolazione del motivo, mancata considerazione da parte della CTR del lamentato vizio di ultrapetizione, la questione, al di là di ogni altro rilievo, avrebbe dovuto essere posta, in ipotesi, come violazione dell’art. 112 c.p.c., di cui, invece, non v’è traccia;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del TULD artt. 61 e 65;

– l’Agenzia delle dogane, in particolare, da un lato nuovamente si duole del carattere meramente apparente della decisione; dall’altro, deduce che la CTR abbia inopinatamente ritenuto necessaria l’instaurazione durante la fase delle analisi di laboratorio del contraddittorio con il contribuente invece non pervista (violazione del TULD, art. 61), nonchè che l’istanza di nomina dei periti non poteva “essere utilizzata a favore del CAD Savona Srl perchè il CAD non è proprietario delle merci” (violazione del TULD, art. 65);

– il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;

– quanto al lamentato vizio di motivazione apparente, il profilo, irritualmente riproposto nel secondo motivo, è già stato oggetto di specifica valutazione nel primo motivo, cui si rinvia;

– sulle altre questioni occorre premettere che – come già illustrato da questa Corte (Cass. n. 28667 del 09/11/2018) – l’iter procedimentale delineato dal TULD, artt. 61, 65 e 66, postula “a) all’accertamento di caratteri, natura o composizione delle merci presentate alla dogana si può procedere mediante analisi di laboratorio, il cui risultato può essere accettato o meno dall’operatore; b) ove quest’ultimo, nel termine fissato dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 61, comma 3, richieda la ripresa del contraddittorio, il risultato delle analisi non può intendersi accettato e si apre la fase della contestazione, che può essere tuttavia svolta: comma 1), nelle forme e con i modi previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 65, comma 1,” – in ispecie o chiedendo la visita di controllo ovvero il parere di due periti – “ed in tal caso sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana (art. 65, comma 2), alla cui mancata accettazione consegue la redazione di apposito verbale (art. 65, commi 3 e 4); comma 2), ovvero senza richiedere la contro visita nè l’esame dei periti, nel qual caso si procede immediatamente alla redazione del verbale (art. 65, comma 5)”;

– orbene, la decisione della CTR, nell’affermare che “la società, nei termini, aveva chiesto una perizia in contraddittorio per la rideterminazione del tipo di materiale importato” fa evidente riferimento alla richiesta di ripresa del contraddittorio con istanza di nomina dei periti TULD, ex art. 65, sicchè resta del tutto estranea alla ratio della decisione ogni questione in ordine al contraddittorio sulle prime analisi TULD, ex art. 61;

– quanto all’incidenza della richiesta di nomina dei periti, negata dall’Ufficio non essendo la CAD Savona Srl “il proprietario delle merci”, la censura è infondata atteso che, come accertato dalla CTR, l’istanza era stata presentata “nell’interesse della società rappresentata”, per cui, anche sul piano soggettivo, era stata ritualmente proposta, mentre, sotto altro versante, il concreto interesse al rispetto della regolarità della procedura e del contraddittorio derivava dalla posizione ricoperta dalla CAD Savona Sri, che aveva operato come rappresentante indiretto, e, dunque, quale responsabile solidale per l’obbligazione doganale;

– il ricorso va pertanto respinto e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza;

– non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento delle spese a favore di CAD Savona Srl, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA