Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25987 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato MASCIOCCHI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASCOLO ANGELO giusto mandato in

atti;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOGLIANO 35,

presso lo studio dell’avvocato LUCARINI LUCIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RENDINE RENATO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LCA in persona del suo

commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato FEDELI

VALENTINO, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 770/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/09/2006 R.G.N. 184/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 25 marzo 1991 il Tribunale di Foggia, ritenuto il concorso di colpa nella misura del 65% di S.G., conducente l’autocarro che aveva investito il (OMISSIS) il minore C. S. e di quest’ultimo nella misura del 35%, condannava il primo e la sua compagnia assicuratrice allora in bonis al pagamento dei danni subiti dal minore, che liquidava all’attualità della sentenza nella ulteriore differenza di L. 133.250.000 (già detratta la provvisionale di 25 milioni), oltre interessi e spese.

Su gravame principale del S. e incidentale del C., divenuto maggiorenne e con la costituzione della FIRS, nelle more messa in l.c.a. e che aderiva all’appello principale, proponendo anch’essa appello incidentale, la Corte di appello di Bari il 6 settembre 2006 rigettava l’appello principale del S. e l’appello incidentale della FIRS, perchè tardivo ed accoglieva l’appello incidentale del C., rideterminando l’ammontare del risarcimento nella maggior somma di Euro 103.291,382, pari a 200 milioni, con rivalutazione annuale.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il S., affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso il C..

Agli atti si rinviene una procura ad litem della FIRS in l.c.a. per il presente giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dato atto che la procura rilasciata dalla FIRS è irregolare, perchè per nulla specifica.

1.- Con il primo motivo (omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alle risultanze scaturenti dal rapporto dei Vigili Urbani richiamato in motivazione dalla sentenza impugnata; violazione degli artt.1362 e 1365 c.c. ex art. 360 c.p.c.) il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto dimostrata la sua colpa, non tenendo, invece, conto degli elementi probatori acquisiti, in virtù dei quali avrebbe potuto e dovuto raggiungere una conclusione diversa. La censura va disattesa.

Contrariamente all’assunto del ricorrente, il giudice a quo ha accertato che per i danni riportati e la posizione assunta dal ciclomotore dopo l’incidente il mezzo era stato attinto nella ruota anteriore della parte anteriore sinistra dell’autocarro e trascinato col corpo del minore in avanti per molti metri.

I rilievi dei verbalizzanti che avevano constatato “sensibili solchi” lasciati sull’asfalto dal ciclomotore hanno confermato che, nel mentre sopraggiungeva l’autocarro, il minore si immetteva alla guida del ciclomotore sulla pubblica strada , accorgendosi solo allora dell’autocarro.

La versione dei Vigili, secondo cui il minore fosse stato fermo è stata vagliata dal giudice dell’appello come confermativa di una condotta imprudente e violatrice dell’art. 105 C.d.S., ma è stata ritenuta inducente ad un giudizio di minusvalenza rispetto alla condotta del conducente dell’autocarro che ex art. 104 C.d.S. aveva l’obbligo di circolare sulla parte destra della strada ed in prossimità del margine destro (p. 4-5 sentenza impugnata).

Di qui, la completa infondatezza della censura e l’assorbimento del terzo motivo che, pure intitolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 circa la violazione da parte del S. dell’art. 104 C.d.S., non è altro che una censura in fatto della sentenza impugnata su questo punto, trattando dello spazio di cui disponevano i veicoli, del punto d’urto, della valutazione delle prove testimoniali e di travisamento delle prove documentali.

Il che, già di per sè, fa ritenere che più che di errore di diritto si tratta di richiesta, da parte del ricorrente, di valutazione diversa delle prove rispetto a quanto ritenuto dal giudice del merito.

2.- Con il secondo motivo (omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alle modalità di impatto tra il ciclomotore e l’autocarro;

travisamento della prova; violazione agli artt.1362-1365 c.c.), in realtà, per suo stesso riconoscimento, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello avrebbe trascurato le risultanze della prova, fornendo, del resto, una motivazione priva di qualsiasi supporto logico e formulata su mere illazioni, smentite dalle risultanze istruttorie pure richiamate nel corpo della decisione (p. 31 ricorso).

La censura, in parte, è inammissibile perchè prospetta tutt’al più un errore revocatorio, in parte, è infondata perchè non solo sul punto vi è più che adeguata e logica motivazione, ma perchè in concreto si risolve in una valutazione della ricostruzione del fatto, diversa da quella operata sulla base dei dati acquisiti dal giudice a quo.

Nè si può censurare la sentenza impugnata sotto il profilo di avere ignorato gli elementi di prova, essendovi all’uopo, come si evince dalla semplice lettura , ben più che ampia motivazione.

E ciò senza trascurare che, per quanto concerne il profilo del vizio di motivazione, manca il relativo momento di sintesi, pur dopo un lungo discorrere sulla ricostruzione del fatto.

3.- Circa il quarto motivo (violazione degli artt. 1362-1365 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 115 c.p.c., comma 2, art. 116 c.p.c. nonchè art. 2729 c.c.; omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione della velocità del camion), va detto che l’indicazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, leggendo la censura nella sua stesura resta solo nella intitolazione.

Le c.d. tabelle di internet, a quanto risulta dalla sentenza impugnata, sono state invocate dallo stesso attuale ricorrente e comunque non sono state ritenute di per sè elementi idonei per affermare la sua prevalente responsabilità nell’evento, la quale, invece, è stata rinvenuta nella mancanza di cautela nell’invadere l’opposta direzione, nel non avere prestato attenzione onde potersi nella eventuale incertezza fermarsi.

4.- Con il quinto motivo, in estrema sintesi, il ricorrente si duole della rimodulazione delle percentuali di colpe concorrenti, tenuto conto che il C. aveva l’obbligo di fermarsi prima di immettersi nel flusso della circolazione e sarebbero stati erroneamente applicati i principi generali in ordine al nesso di causalità.

Osserva il Collegio che quanto considerato in precedenza e la stessa redazione della censura configurano una quaestio facti ampiamente esaminata dal giudice dell’appello e, quindi, insindacabile in questa sede.

5.- Circa il sesto motivo (sulla quantificazione del risarcimento) va osservato che esso si manifesta infondato sia in ordine all’applicazione delle c.d. tabelle del 1997 sia per quanto concerne la cd. debenza del danno morale, essendo pacifico che il concorso non esclude la sua liquidazione, anche se non in misura integrale.

6.- Il settimo motivo(cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali) è da disattendere, attesa la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, diligentemente riportata dal resistente (Cass. n. 5234/06), correttamente conferente al caso in esame.

Conclusivamente, il ricorso, che per alcune censure è ai limiti dell’ammissibilità, va respinto e le spese, che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione a favore della parte costituita, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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