Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25986 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.31/10/2017),  n. 25986

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16414-2016 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASQUALE

REVOLTELLA, 35, presso lo studio dell’avvocato DANIELE DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO SPAGNA MUSSO;

– ricorrente –

contro

TOMASOS TRASPORT & TOURISM SPA, in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio

dell’avvocato NURI VENTURELLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BENIAMINO CARNEVALE e GIOVANNI CIMMINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4991/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nell’aprile 2007 O.R. convenne in giudizio la Tomasos Transport & Tourism s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro, verificatosi il giorno (OMISSIS), sulla motonave (OMISSIS) presso il molo (OMISSIS). Espose che, mentre percorreva a piedi la passerella d’attracco riservata ai passeggeri, a causa del fondo sdrucciolevole, dovuto alla patina di umido non rimossa, oltre che per la presenza di sostanze oleose e stante l’assenza di qualsiasi corrimano, cadeva al suolo. Precisò anche che a seguito della caduta riportava lesioni personali, dalle quali residuavano postumi invalidanti. Pertanto, chiese al giudice di voler dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta nella produzione dell’evento dannoso e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti nella misura di Euro 14.131,23. Si costituì la convenuta che contestava il fatto storico non essendoci alcuna traccia di esso nella documentazione di bordo della motonave.

Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 2967/2010 rigettò la domanda, ritenendo l’infondatezza della stessa sia sotto il profilo dell’art. 2043 c.c. sia dell’art. 2051 c.c., derivando il sinistro e le conseguenti lesioni nel comportamento colposo della stessa O. che non adottava nell’occasione la prudenza e l’attenzione necessaria a salvaguardare la sua incolumità.

2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4991 del 31 dicembre 2015 ha confermato la pronuncia di primo grado.

3. Avverso tale pronunzia O.R. propone ricorso in Cassazione con quattro motivi.

3.1. Resiste con controricorso la Tomasos Transport & Tourism s.p.a..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di condividere le conclusioni cui perviene detta proposta con le seguenti precisazioni che di seguito si espongono.

Esse sono anche idonee a superar ogni rilievo svolto da parte ricorrente nella memoria e diretto contro la proposta.

6. Preliminarmente occorrerebbe esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente secondo cui il ricorso doveva essere notificato all’una o all’altra delle due società ossia alla New TTTLines s.r.l. succeduta a titolo particolare alla Tomasos Transport & Tourism sp.a., oppure a quest’ultima ma non avrebbe potuto evocare in giudizio entrambe le società.

Tale eccezione stante l’inammissibilità del ricorso che si andreà a ribadire e conforme al principio della ragione (Ndr: testo originale non comprensibile) può non essere apprifondita.

6.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1681 c.c., art. 409 c.n. e art. 2697 c.c.. Il giudice del merito avrebbe errato sia perchè ha fondato la ratio decidendi dell’impugnata decisione su una mancanza di diligenza della O., senza peritarsi di ragionare sulle imprevedibilità e assoluta non evitabilità del sinistro per cui è causa, sia per quanto detto sull’onere probatorio non adempiuto da parte della TTT lines.

6.2. Con il secondo motivo denuncia in stretto collegamento al motivo sub) 1, totale carenza motivazionale sulla decisività delle circostanze che hanno danneggiato la ricorrente e che risultano del tutto trascurate dal giudice di seconde cure ai sensi dell’art. 5 c.p.c.. Si duole che le motivazioni addotte dalla corte territoriale si limitano ad addossare all’odierna ricorrente la responsabilità dell’accaduto per non aver usato maggiore attenzione e una più accentuata prudenza senza nulla esprimere in ordine alla scivolosità del pavimento, conseguente alla omessa predisposizione di accorgimenti atti ad evitarla e alla totale mancanza del corrimano.

6.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2051 c.c.. Lamenta che il giudice del merito abbia affrontato il thema decidendum sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che extracontrattuale, ma mentre per la prima fornisce una interpretazione contra legem con riferimento alla seconda omette del tutto di motivare e trascura il dato normativo dell’art. 2051 c.c..

6.4. Con il quarto motivo, in stretto collegamento al motivo sub 3, si duole della mancanza assoluta di motivazione in ordine alla esclusione della responsabilità della TTT Lines a titolo extracontrattuale.

7. Il primo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili per genericità.

Difatti il primo motivo denuncia una violazione di norme di diritto, ma lo fa con considerazioni inidonee, in quanto riporta e pretende di criticare solo un pezzo della ben più ampia motivazione della sentenza. Tanto rende il motivo inammissibile perchè non si paramctra all’effettivo tenore della motivazione (Cass. 359/2005). Inoltre il paradigma dell’art. 2697 c.c. non è nemmeno evocato nel rispetto dei principi indicati da Cass. S.U. n. 16598/2016,

Il terzo ed il quarto motivo sono generici, in quanto non viene spiegato perchè sarebbe stato violato l’art. 2051 c.c. con specifico riferimento alla sentenza impugnata. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 7074/2017). Come appunto nel caso di specie.

7.1. E’ inammissibile anche il secondo motivo perchè il ricorrente non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo per quanto riguarda il vizio ex art. 5 è inammissibile. Nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

8. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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