Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25986 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 05/12/2011), n.25986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.M. (OMISSIS), C.A.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

GATTI 12, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MORICONI,

rappresentati e difesi dall’avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI giusto

mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

BANCA DELLE MARCHE S.P.A. (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione Prof. Avv. A.M.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo

studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, che la rappresenta e difende

giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

O.S. (OMISSIS), B.T.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 496/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/09/2008 R.G.N. 51/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato GOFFREDO GOBBI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Banca delle Marche ha convenuto davanti al Tribunale di Fermo O.M. e C.A.M., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 71.150.008 e chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta, od in subordine la revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., del contratto 11.2.1993 con cui i convenuti hanno venduto l’unico cespite immobiliare di loro proprietà a B.T., e del successivo contratto con cui quest’ultima ha rivenduto l’immobile a O.S., figlio dei convenuti.

Il Tribunale ha accolto la domanda di condanna al pagamento ed ha accertato la simulazione assoluta dei due atti di vendita.

La Corte di appello di Ancona ne ha confermato la decisione, dichiarando inammissibili perchè proposte per la prima volta in grado di appello le domande degli appellanti che venisse accertata la nullità del contratto di mutuo da cui deriva il credito della banca, a causa del carattere usurario degli interessi convenuti, e la nullità per mancanza di causa della fideiussione prestata dall’ O. alla società mutuataria, trattandosi di società di fatto di cui egli è socio. I soccombenti propongono tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la Banca delle Marche con controricorso, illustrato da memoria.

La B. non ha depositato difese.

Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I primi due motivi di ricorso, che ripropongono le eccezioni di nullità respinte dalla Corte di appello, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè le proposizioni enunciate come quesiti di diritto sono talmente generiche ed inconferenti da doversi equiparare alla totale mancanza dei quesiti.

2.- Il quesito sul primo motivo è così formulato: “Dica la Corte se sia legittimo dichiarare l’inammissibilità riguardo la dedotta nullità, in grado di appello, riferentesi all’illegittima applicazione di un tasso usurario e della capitalizzazione trimestrale degli interessi in palese violazione di norme imperative, sulla considerazione che trattasi di domanda preclusa ai sensi dell’art. 345 c.p.c.”. Il quesito sul secondo motivo: “Dica la Corte se sia legittimo dichiarare l’inammissibilità riguardo la dedotta nullità, in grado di appello, riferentesi ad una garanzia prestata da un socio di fatto illimitatamente responsabile in favore della società, in palese violazione di norme imperative, sulla considerazione che trattasi di domanda preclusa ai sensi dell’art. 345 c.p.c.”.

In entrambi i quesiti manca ogni riferimento alla concreta fattispecie, ai principi di diritto che si assumono violati ed a quelli che avrebbero dovuto essere applicati (presumibilmente, rilevabilità di ufficio della nullità); ai dati di fatto rilevanti per l’applicazione di questo principio.

Manca, in definitiva, l’individuazione dei presupposti essenziali per consentire alla Corte di enunciare, a definizione della controversia, principi di diritto chiari, specifici ed applicabili anche ai casi simili a quello in esame, conformemente allo scopo perseguito dalla legge nell’imporre la formulazione del quesito (cfr. sul tema e sulle modalità di formulazione dei quesiti, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra le tante).

Va soggiunto che i motivi di ricorso risultano comunque inammissibili, anche a prescindere dall’inidonea formulazione dei quesiti, poichè si limitano a riproporre le tesi già sviluppate in appello, senza dedurre argomentazioni idonee a confutare la motivazione della sentenza impugnata; senza indicare le norme di legge che sarebbero state violate, nè i principi giuridici idonei a supportare le tesi dei ricorrenti. Essi sono pertanto generici e non conformi ai requisiti prescritti dall’art. 360 cod. proc. civ. (cfr.

per tutte, Cass. civ. Sez. 3^, 5 giugno 2007 n. 13066).

3.- Inammissibile è anche il quesito sul terzo motivo, che denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato la simulazione assoluta dei contratti di compravendita.

Le doglianze proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 debbono contenere un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652;

Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante). Nella specie manca il momento di sintesi.

Il quesito di diritto è anch’esso generico, per le ragioni esposte in precedenza, e non è congruente con la motivazione, poichè chiede di accertare “se sia legittimo motivare la sussistenza della simulazione di più atti consecutivi di vendita richiamandosi unicamente al rapporto familiare di garanzia intercorrente solo tra alcune delle parti del rapporto sostanziale, in palese violazione di norme imperative anche di grado costituzionale”.

La Corte di appello ha motivato la sua decisione con riferimento non solo al rapporto di parentela fra le parti, ma anche all’inadeguatezza del prezzo, rilevando che la seconda vendita – dalla B. a O.S. – è avvenuta per un prezzo (L. 60 milioni) di gran lunga inferiore a quello pattuito solo tre anni prima, nell’atto di vendita dai coniugi O. alla B. (L. 100 milioni). Ne consegue che il quesito non è in termini e da per presupposte circostanze di fatto non rispondenti al vero.

4.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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