Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25985 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25985 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

versamento
ritardo

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

pro-tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE,
generale pro

tempore,

in persona del Ministro
in persona del Direttore

rappresentati e difesi dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso la quale sano dcmiciliati in Roma in
via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrenti –

ASz&
contro

CIEMMEPI srl, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Benvenuto

ed elettivamente dcmiciliato in Roma presso l’avv. Giancarlo
Magri alla via Caposile n. 10;
– controricorrente

avverso la sentenza della acmnissione tributaria regionale
delle Marche n. 130/6/05, depositata il 3 noveMbre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 aprile 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOmmaso Basile, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 20/11/2013

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della
Ccrunissione tributaria regionale delle Marche che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella di
pagamento, emessa a carico dalla srl CIEMMEPI, relativa a
sanzioni applicate per l’omesso e/o tardivo versamento nel mese
di agosto dell’IRPEG in accanto per l’anno 1999, nella forma
rateale prevista, per i soggetti che vi avessero preventivamente
1997, n. 241.
Secondo il giudice d’appello, avendo il contribuente
“recuperato” la rata di agosto can il versamento di noveMbre, non
era configurabile alcun debito d’imposta, ma la somma iscritta a
ruolo andava intesa solo e semplicemente care sanzione
pecuniaria, peraltro da ritenersi eccessiva. Il contribuente,
peraltro, come previsto dalla norma aveva provveduto al totale
versamento entro il termine di noveMbre voluto ed indicato; non
vi era stato alcun danno per l’erario, avendo la società versato
gli interessi per il ritardato versamento di agosto. Il ritardato
versamento “di agosto nel primo anno di applicazione poteva
sicuramente indurre dubbi e perplessità, superati solo un anno
dopo con l’emissione del primo decreto richiamato dall’ufficio”.
La società contribuente resiste can controricorso.
Nomi DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’anndnistrazicae ricorrente denuncia
violazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’art.
10, camma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 13,
camma 1, del d.lgs. 18 diceMbre 1997, n. 471, escludendo la
ricorrenza di condizioni d’incertezza nell’applicazione della
prima norma in rubrica; con il secondo motivo censura la sentenza
per vizio di motivazione.
Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente
in quanto legati, è fondato.
Il d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che in tema di
sanzioni amministrative tributarie detta una disciplina destinata
a valere per tutti i tributi (Cass. n. 8553 del 2011), stabilisce
all’art. 13 che “chi non esegue in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, i versamenti in accanto, i versamenti

2

optato con la dichiarazione, dall’art. 20 del d.lgs. 9 luglio

periodici… è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta
per cento di ogni importo non versato”, sanzione che, “fuori dei
casi di tributi iscritti a ruolo, si applica altresì in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione
nel termine previsto”.
Questa Corte ha in proposito ritenuto, con riguardo al
pagamento frazionato dell’IVA, previsto dall’art. 60, secondo
comma, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, effettuato
che assolve una funzione provvisoria, costituendo un mero accanto
sulla satira dovuta a titolo di imposta che, una volta accertata
giudiziariamente nel suo ammontare, deve essere restituito in
tutto o in parte al contribuente o, al contrario, integrato dal
contribuente medesimo fino a concorrenza di quanto dovuto -, la
particolare connotazione del versamento frazionato non può non
ripercuotersi sull’interpretazione della disciplina sanzionatoria
che presidia l’obbbligo di pagamento, con la conseguenza che la
sanzione camminata dall’art. 13, camma 2, del d.lgs. n. 471 del
1997, pur dovendosi, a sua volta, considerare provvisoria – e
quindi risolutivamente condizionata al definitivo accertamento
della debenza, almeno, della frazione che doveva essere pagata in
via provvisoria -, trova =dimeno applicazione (Cass. n. 10388
del 2011).
E, ancora più propriamente, con riguardo a versamenti
periodici, in tema di imposta di bollo, per la quale il
contribuente abbia richiesto, ai sensi del quinto coma dell’art.
15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, di effettuare il pagamento
in modo virtuale e, in attesa della liquidazione definitiva per
l’anno solare precedente, abbia proseguito can cadenza bimestrale
nel pagamento dall’imposta dovuta in base all’ultima liquidazione
dell’ufficio, questa Corte ha chiarito come “non incorra nella
violazione di cui all’art. 13, camma 2, del d.lgs. n. 471 del
1997, nel testo ratione temporis applicabile (mancato pagamento
di un tributo o sua frazione nel termine), essendo il sistema di
pagamento dell’imposta basato sulla continuità del versamento
periodico bimestrale a titolo provvisorio” (Càss. n. 3750 del
2013).

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nell’ipotesi di impugnazione dell’atto impositivo – pagamento

Nel caso in esame, nella sezione I (Versamento unitario e
compensazione) del capo III del d.lgs. n. 241 del 1997 (recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonché di mcdernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni”), con riguardo ai contribuenti indicati al camma 1
dell’art. 17, ed i relazione ai crediti e debiti, concernenti
imposte, contributi previdenziali e accessori, elencati al
18 e 19, i Termini di versamento, e le Modalità di versamento
mediante delega, all’art. 20 (Fagamenti rateali), è stabilito alle
“le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e
dei contributi dovuti.. possano essere versate, previa opzione
esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica,
in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli
interessi di cui al camma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in
ogni caso il pagamento deve essere campletato entro il mese di
naveMbre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione
o della denuncia”.
Una volta esercitata dal contribuente l’opzione per il
pagamento rateale, quindi, le imposte dovute devano essere
versate in rate mensili alle scadenze prescritte, integrando il
mancato pagamento nei termini la violazione della mancata
esecuzione del versamento periodico previsto dall’art. 13 del
d.lgs. n. 471 del 1997, e la soggezione alla sanzione ivi
comminata.
E’ perciò erronea – ove si consideri anche la disciplina

del ravvedimento di cui all’art. 13 del d.lgs. m 472 del 1997,
che opera una distinzione nell’aMbito del “ritardo” nel pagamento
del tributo – l’affermazione del giudice di merito secondo cui il
contribuente, versando a noveMbre la rata di agosto avrebbe
provveduto “così come previsto ed indicato dalla nome_ al totale
versamento entro il termine voluto ed indicato”.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito can il rigetto del ricorso
introduttivo della contribuente.

4

successivo coma 2, una volta fissati, rispettivamente agli artt.

SNTF
AIS.1,7
N. 131

1′

V1LSI4

H .,.
– N. 3
-.

Le spese del presente giudizio seguono la socccmbenza e si
liquidano acne in dispositivo, mentre vanno compensate le spese
relative ai gradi di merito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, rAgsa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta
il ricorso introduttivo della contribuente.
Condanna la contribuente al pagamento delle spese del

alle spese prenotate a debito.
Dichiara compensate fra le parti le spese dei gradi di
merito.
Così deciso in Rama il 26 aprile 2013.

presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500, oltre

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