Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25985 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 25985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2256/2015 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa, unitamente e

disgiuntamente, dagli avvocati ANDREA TOMASINO e FLAVIO RICCELLI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 456/23/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 26/11/2013 e depositata il

12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

S.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente, medico convenzionato col SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, versata per gli anni 2004 – 2008, per un totale di Euro 22.995,80.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’ausilio non occasionale di lavoro altrui, ivi comprese le mansioni di segreteria, costituirebbe autonoma organizzazione, come nel caso di specie, comportando il pagamento del tributo.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1 e 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che l’utilizzo di prestazioni di lavoro dipendente non avrebbe potuto rivestire un rilievo automatico ai fini della configurazione di un’organizzazione autonoma, giacchè la fruizione di una collaborazione part time non sarebbe rivolta ad incrementare la produttività, ma a raggiungere e conservare uno standard minimo di qualità.

L’intimata non si è costituita.

Il motivo è fondato.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Con particolare riguardo al caso di specie, giova rilevare che, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento) della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 – 5, n. 26982 del 19/12/2014; conf. Sez. 6 – 5, n. 3755 del 18/02/2014).

La sentenza impugnata ha mostrato di ritenere che l’utilizzo di una collaborazione part time costituisca un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, il che non è invece sufficiente, anche in considerazione della peculiarità dell’attività del medico di base, tenuto, nell’interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed all’altezza della situazione.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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