Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25985 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17932-2016 proposto da:

J.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO

n. 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE DE PASQUALE;

– ricorrente –

contro

ARESPAN BROCCA S.R.L. in liquidazione e in concordato preventivo

omologato, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO ROSSI;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 204/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/04/2016 R.G.N. 514/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 2204 depositata il 27.4.2016, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del giudice di prime cure che aveva respinto la domanda di J.V. di risarcimento del danno nei confronti della società Arespan Brocca s.r.l. per infortunio sul lavoro subito in data 4.2.2009, ritenendo preliminarmente infondata l’eccezione di nullità della sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo in udienza, sia in quanto lo stesso risultava depositato in cancelleria lo stesso giorno dell’udienza di discussione sia sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che, anche a fronte di una tale ipotesi di nullità, escludeva l’applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c.;

2. propone ricorso il lavoratore affidandosi a due motivi; la società Arespan Brocca resiste con controricorso, la società Allianz s.p.a., chiamata in giudizio a garanzia del datore di lavoro sin dal primo grado, è rimasta intimata;

3. per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione, la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione (cfr., da ultimo, Cass. n. 26429 del 2017).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 156 e 429 c.p.c., e, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, nelle cause soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, si censura la decisione della Corte distrettuale che ha omesso di rinviare la causa al giudice di primo grado;

2. con b secondo motivo si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver, la Corte distrettuale, trascurato di applicare la compensazione (quantomeno parziale) delle spese di lite a fronte della fondatezza del motivo di appello concernente la nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo in udienza;

3. Il primo motivo di ricorso concernente l’omessa lettura in udienza del dispositivo della sentenza di primo grado è inammissibile, per plurime ragioni;

4. nel caso in esame il motivo censura solo una delle due rationes decidendi poste dalla Corte di merito a fondamento del rigetto dell’impugnazione proposta dallo J.; in particolare, il motivo non investe l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per asserita omessa lettura del dispositivo era infondata perchè quest’ultima risultava documentata, per implicito, da un altro atto processuale o circostanza (diversi dalla menzione nella sentenza o nel verbale di udienza) consistente nel deposito in cancelleria della sentenza di primo grado nella stessa data in cui era stata tenuta l’udienza di discussione;

5. inoltre, è carente l’interesse a dedurre la nullità con il ricorso per Cassazione in quanto, come questa Corte ha già affermato, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall’art. 161 c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l’appello, possa nè rimettere la causa al primo giudice – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. – nè limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito; pertanto, qualora il giudice d’appello proceda, come nel caso di specie, all’esame delle altre censure dedotte con l’impugnazione, difetta l’interesse a far valere come motivo di ricorso per Cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d’appello, perchè l’eventuale rinvio ad altro giudice d’appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi d’impugnazione (Cass. n. 13781 del 2001; Cass. n. 10869 del 2006; da ultimo, Cass. n. 4385 del 2020).

6. il secondo motivo non è fondato posto che la sentenza impugnata non ha accolto, nemmeno parzialmente, il motivo di appello concernente la nullità della sentenza di primo grado (per omessa lettura del dispositivo in udienza) e, in ogni caso, questa COrte ha affermato che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito, e conseguentemente, la valutazione della ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi è rimessa al suo prudente apprezzamento ed è sottratta all’obbligo di una specifica motivazione, soggiacendo la relativa pronuncia al sindacato di legittimità solo quando il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici od erronei (Cass. n. 1898 del 2002);

7. in conclusione, il ricorso non è fondato e le spese di lite seguono la soccombenza come previsto dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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